Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/05/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 661/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Maria Rosa Virardi;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24/02/2023, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso
CP_ avviso di addebito n. 33420220005443002000 notificato in data 2.2.2023 con cui chiedeva il pagamento dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo
1/2016-1/2017.
Ha lamentato la decadenza ai sensi dell'art. 25 D.L.vo n. 46/1999, l'avvenuta prescrizione del diritto di esigere i contributi, ha dedotto la cessazione dell'attività commerciale in data
31.12.2016.
CP_ Si è costituito opponendosi alle pretese attoree.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
2. Deve ritenersi inutilmente spirato il solo termine di cui all'art. 617 c.p.c. necessario alla proposizione tempestiva di doglianze afferenti al quomodo della procedura di riscossione.
In particolare, la censura sollevata dalla parte ricorrente di maturata decadenza dalla possibile iscrizione a ruolo dei contributi, in quanto afferente al quomodo della procedura di riscossione, risulta assoggettata al termine decadenziale dei venti giorni previsti per la proponibilità delle opposizioni agli atti esecutivi.
3. Occorre rilevare che l'attività commerciale della parte ricorrente risulta cessata in data CP_ 31.1.2017 (si veda “dettaglio anagrafica azienda” depositato da .
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Peraltro, prima l'art. 37 d.l. n. 18/2020 ha previsto la sospensione della prescrizione per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020; successivamente il decreto Milleproroghe n.
183/2020 ha previsto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni, a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021.
L'opposizione deve essere dunque rigettata.
4. Stante l'inapplicabilità del beneficio dell'esenzione dalle spese di lite ex art. 152 disp. att.
c.p.c. al presente giudizio (che non ha ad oggetto prestazioni previdenziali), le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, considerata la semplicità della questione.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
CP_
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' che liquida in € 500,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi.
Castrovillari, 14/05/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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