TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/11/2025, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2524 r.g. dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cipollaro, come in atti Parte_1 ricorrente E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 resistente contumace MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06.04.2022 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, parte ricorrente esponeva:
- che dal 19.04.2021 al 09.09.2021 aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della “ con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 indeterminato, part-time, per 20 ore settimanali, con inquadramento al VI livello del CCNL Commercio;
- di essere stato erroneamente inquadrato al VI livello in quanto le mansioni svolte rientravano tra quelle indicate al III livello di inquadramento del CCNL del settore;
- che nel predetto periodo lavorativo ha osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 07,30 alle ore 19,00, il sabato dalle ore 07,30 alle ore 20,30, con un'ora di intervallo per la pausa pranzo per un totale di 68,30 ore settimanali, in luogo delle ore previste dal contratto individuale;
- che tutte le ore eccedenti il normale orario di lavoro previsto dal contratto individuale non sono state retribuite né come ordinario, né come straordinario, né come supplementare in violazione dell'art. 84 del CCNL di riferimento;
- che alla data di cessazione del rapporto di lavoro nulla ha percepito a titolo di differenza paga giornaliera, lavoro supplementare, straordinario diurno al 15%, straordinario diurno al 20%, straordinario festivo al 30%, ferie e permessi maturati e non goduti, ratei 13ma mensilità e ratei 14ma, TFR e quant'altro ad egli spettante in virtù della risoluzione del rapporto di lavoro. Tanto premesso, il ricorrente concludeva chiedendo di: “1) Accogliere il presente ricorso, e per l'effetto, accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso, senza soluzione di continuità, un rapporto di lavoro subordinato, dipendente ed a tempo indeterminato, per il periodo dedotto in premessa (19.04.2021- 09.09.2021) con le modalità, gli orari e le mansioni dedotte in premessa. 2) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento al livello retributivo 3° del Ccnl Terziario Confcommercio a far tempo dal 19.04.2021 e/o dalla diversa data che il Giudice dovesse ritenere;
3) Condannare, per l'effetto, la convenuta – P.IVA Controparte_1
in persona del legale rapp.te, con sentenza provvisoriamente esecutiva, ad P.IVA_1 inquadrare il ricorrente nel livello accertato e dal momento pure risultante, con il conseguente adeguamento economico normativo;
4) Condannare, in ogni caso, la convenuta
– P.IVA in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento Controparte_1 P.IVA_1 in favore del ricorrente della complessiva somma di € 17.806,67 per le causali di cui alla premessa (diff. paga, lavoro supplementare, lavoro straordinario, lavoro festivo, saldo TFR, ecc…) come da conteggio allegato e che è parte integrante del presente atto, nonché al maggior importo dovuto a titolo di rivalutazione della somma e degli interessi legali dal momento della maturazione del diritto sino al giorno dell'effettivo soddisfo, o della diversa somma che il Giudice riterrà opportuna;
”, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Parte resistente, ancorché ritualmente evocata in giudizio, mancava di costituirsi.
La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti delle motivazioni che seguono. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, le spettanze retributive richieste deriverebbero essenzialmente dallo svolgimento di mansioni superiori, nonché dallo svolgimento di lavoro straordinario. In relazione alla prima domanda proposta, quindi, questo giudice condivide il granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui "il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale. Non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore e di conseguenza restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria da parte dell'Ente" (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. lav., 01/03/2021, n. 5536). L'onere della prova incombente sul lavoratore, dunque, copre l'intero spettro delle allegazioni necessarie per consentire la verifica da parte del giudice della fondatezza delle proprie asserzioni. Ne deriva che poiché "il giudice deve quindi procedere in tre fasi successive, accertando in primo luogo in atto le attività lavorative in concreto svolte, individuando poi le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontando, infine, i risultati della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (Tribunale Roma sez. lav., 17/07/2020, n. 4648), perché sia possibile al giudice la valutazione delle prospettazioni di parte ricorrente questi è onerato non solo di provare di aver svolto le mansioni in relazione alle quali si chiede il superiore inquadramento, ma anche che le stesse determinino tale superiore inquadramento richiesto;
in altri termini, perché sia correttamente rispettato l'onere probatorio incombente sul lavoratore è necessario che ancor prima questi abbia correttamente adempiuto all'onere di puntuale allegazione che, in relazione al tipo di domanda proposta, implica anche necessariamente la corretta indicazione delle disposizione della contrattazione collettiva che devono essere tra loro comparate per verificare la fondatezza della domanda. In tal senso, quindi, è stato correttamente affermato in giurisprudenza che "in una causa per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle formalmente assegnate grava sul Lavoratore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento. Tale onere consta anche nella individuazione e descrizione puntuale in giudizio della declaratoria contrattuale contenente i profili caratterizzanti il livello di inquadramento formalmente posseduto e non solo di quello di cui si chiede il riconoscimento. In difetto di tale allegazione non è possibile effettuare quel raffronto tra profili formalmente assegnati e profili caratterizzanti le mansioni effettivamente assegnate e svolte, necessario per verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento, dei compiti disimpegnati. Gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso produzioni documentali (copia del CCNL), ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi" (Tribunale Reggio Calabria sez. lav., 28/11/2018, n. 1657). Ebbene, nel presente giudizio parte ricorrente nelle conclusioni ha chiesto la condanna del datore al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di svolgimento di mansioni superiori e lavoro straordinario. Partendo dall'esame della prima delle due domande va rilevato che la verifica delle condizioni per l'accertamento della sussistenza del diritto a differenze retributive richiede l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte, la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore. Ciò premesso, è opportuno riportare testualmente, nei limiti in cui esse interessano, le declaratorie delle fasce di inquadramento, così come delineate dalla contrattazione collettiva dedotta e prodotta in giudizio, sia con riferimento al livello richiesto che a quello rivendicato:
“6°livello A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè: .. operaio comune”; (…) 3° livello
i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:… macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco.”. È chiaro, pertanto, che ciò che distingue i due profili è la qualità delle mansioni svolte ed il livello di maggiore difficoltà e tecnicismo delle stesse. Ebbene, alla luce di tali declaratorie contrattuali e delle risultanze istruttorie può affermarsi che le mansioni svolte dal ricorrente rientrano in pieno tra quelle proprie del 3° livello CCNL di Categoria. Vanno esaminate in concreto le mansioni svolte dal ricorrente, per quanto emerso dalla prova testimoniale assunta. Il teste , cliente della macelleria, ha dichiarato: “ ricordo che il ricorrente ha Tes_1 lavorato presso la macelleria nel 2021, non ricordo di preciso il periodo, ricordo che era d'inverno; ADR: quando mi recavo lo vedevo tagliare la carne e servire i clienti al banco;
ADR: mi recavo una volta a settimana per comprare la carne;
andavo fino a Macerata Campania a comprare la carne perché è una macelleria rinomata, anche mio padre quando era ancora vivo ci andava;
ADR: di solito andavo la mattina;
ADR: io l'ho visto lavorare per 2-3 mesi all'interno della macelleria;
ADR: al banco ho sempre visto lavorare il ricorrente e un'altra persona, un uomo di cui non ricordo il nome;
poi c'era una donna alla cassa.”. Il secondo teste di parte ricorrente ha poi confermato: “ho conosciuto il Testimone_2 ricorrente perché ero cliente della dove lui lavorava;
ADR: ricordo che ha CP_1 cominciato a lavorarci un paio di anni fa, nel 2021, credo in primavera;
ADR: io abito a
Napoli, però un paio di volte a settimana mi recavo nel casertano, spesso a fare shopping al Campania o a Caserta, e quando mi trovavo in zona mi fermavo a comprare lì la carne;
ADR: il ricorrente tagliava la carne e serviva i clienti al banco;
”. Le dichiarazioni rese da entrambi i testi confermano lo svolgimento in via prevalente di mansioni inquadrabili nel 3°livello del CCNL di settore, tenuto conto dell'alta specificità delle mansioni espletate. Venendo alle rivendicazioni per lavoro straordinario, si osserva quanto segue. In merito al lavoro straordinario, si rammenta che facendo corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela. Detto onere, in relazione al compenso per lavoro straordinario, si specifica nel senso che il relativo diritto è configurabile solo ove risultano provati l'effettivo svolgimento di prestazioni eccedenti l'orario ordinario e la relativa consistenza (Cass. sez lav. 29.1.2003 n 1389; Cass., sez. lav. 12.5.2001, n 6623; Cass., sez. lav., 14.08.98, n. 8006). La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 9906 del 14 maggio 2015 ha sottolineato ancora una volta che sussiste in capo al lavoratore l'onere di provare l'effettuazione di ore di lavoro straordinario. La contestazione riguardante la prestazione di ore di lavoro superiori rispetto a quelle previste nel contratto di lavoro o nel contratto collettivo nazionale non retribuite pertanto deve essere basata sullo straordinario documentato dal lavoratore. La prova è particolarmente rigorosa in quanto il lavoratore, dopo aver dimostrato la sussistenza del rapporto di lavoro con l'azienda e l'orario normale di lavoro pattuito, deve indicare il numero di ore per le quali si è protratta la sua prestazione lavorativa oltre il tempo prestabilito. Tale prova può essere fornita in giudizio tramite l'allegazione dei registri presenze, in qualsiasi forma, che indichino l'ora di ingresso e di uscita dal luogo di lavoro, oppure tramite le dichiarazioni testimoniali di altri dipendenti o di chiunque possa confermare la presenza del lavoratore in azienda oltre il normale orario di lavoro. Anche qualora ci si trovi in presenza di dichiarazioni scritte del datore di lavoro indicanti gli straordinari svolti dai dipendenti, spetta comunque al lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il compenso dimostrare il lavoro straordinario effettivamente svolto. In assenza di una quantificazione concreta delle ore di lavoro, il giudice non potrebbe determinare con esattezza il relativo compenso spettante. Ebbene, la prova espletata non è sufficiente a supportare le allegazioni di parte ricorrente, tenuto conto che per quanto dichiarato dai testi, questi si intrattenevano all'interno del locale commerciale per brevi lassi di tempo, e con una cadenza settimanale. Infine, in relazione alle ferie ed ai permessi, non vi è prova né del periodo di chiusura dell'esercizio commerciale, né delle ferie maturate, né del mancato godimento delle stesse.
In merito alla scelta del convenuto di non rendere l'interrogatorio formale ammesso dal giudicante, occorre rilevare che in tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova (Sez. 1, Sentenza n. 17719 del 06/08/2014). La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10099 del 26/04/2013).
Pertanto, sulla base dei riscontri probatori, è possibile giungere ad una piena prova dello svolgimento delle mansioni superiori di 3° livello rivendicate, nei limiti dell'orario contrattualmente stabilito, che dovranno essere liquidate con la retribuzione ragguagliata ad ore, secondo quanto previsto dal CCNL applicato dalla resistente. Per tutto quanto esposto, vanno condivisi i conteggi allegati da parte ricorrente in relazione al 3° livello di inquadramento ed alla paga ordinaria (€ 1.864,79), oltre le differenze dovute a titolo di tredicesima (€ 298,51) e quattordicesima (€ 298,51), nonché alle somme dovute a titolo di TFR (ricalcolato da giudicante sulla base delle somme effettivamente riconosciute, in € 358,04). La va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma Controparte_1 complessiva di € 2.819,85, di cui € 358,04 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole quote che compongono il credito fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del giudice dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna in personale del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente, , della Parte_1 somma di € 2.819,85, di cui € 358,04 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione, dalla maturazione dei crediti al saldo;
3) condanna in personale del legale rappresentante p.t., al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 1.314,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2524 r.g. dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cipollaro, come in atti Parte_1 ricorrente E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 resistente contumace MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06.04.2022 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, parte ricorrente esponeva:
- che dal 19.04.2021 al 09.09.2021 aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della “ con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 indeterminato, part-time, per 20 ore settimanali, con inquadramento al VI livello del CCNL Commercio;
- di essere stato erroneamente inquadrato al VI livello in quanto le mansioni svolte rientravano tra quelle indicate al III livello di inquadramento del CCNL del settore;
- che nel predetto periodo lavorativo ha osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 07,30 alle ore 19,00, il sabato dalle ore 07,30 alle ore 20,30, con un'ora di intervallo per la pausa pranzo per un totale di 68,30 ore settimanali, in luogo delle ore previste dal contratto individuale;
- che tutte le ore eccedenti il normale orario di lavoro previsto dal contratto individuale non sono state retribuite né come ordinario, né come straordinario, né come supplementare in violazione dell'art. 84 del CCNL di riferimento;
- che alla data di cessazione del rapporto di lavoro nulla ha percepito a titolo di differenza paga giornaliera, lavoro supplementare, straordinario diurno al 15%, straordinario diurno al 20%, straordinario festivo al 30%, ferie e permessi maturati e non goduti, ratei 13ma mensilità e ratei 14ma, TFR e quant'altro ad egli spettante in virtù della risoluzione del rapporto di lavoro. Tanto premesso, il ricorrente concludeva chiedendo di: “1) Accogliere il presente ricorso, e per l'effetto, accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso, senza soluzione di continuità, un rapporto di lavoro subordinato, dipendente ed a tempo indeterminato, per il periodo dedotto in premessa (19.04.2021- 09.09.2021) con le modalità, gli orari e le mansioni dedotte in premessa. 2) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento al livello retributivo 3° del Ccnl Terziario Confcommercio a far tempo dal 19.04.2021 e/o dalla diversa data che il Giudice dovesse ritenere;
3) Condannare, per l'effetto, la convenuta – P.IVA Controparte_1
in persona del legale rapp.te, con sentenza provvisoriamente esecutiva, ad P.IVA_1 inquadrare il ricorrente nel livello accertato e dal momento pure risultante, con il conseguente adeguamento economico normativo;
4) Condannare, in ogni caso, la convenuta
– P.IVA in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento Controparte_1 P.IVA_1 in favore del ricorrente della complessiva somma di € 17.806,67 per le causali di cui alla premessa (diff. paga, lavoro supplementare, lavoro straordinario, lavoro festivo, saldo TFR, ecc…) come da conteggio allegato e che è parte integrante del presente atto, nonché al maggior importo dovuto a titolo di rivalutazione della somma e degli interessi legali dal momento della maturazione del diritto sino al giorno dell'effettivo soddisfo, o della diversa somma che il Giudice riterrà opportuna;
”, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Parte resistente, ancorché ritualmente evocata in giudizio, mancava di costituirsi.
La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti delle motivazioni che seguono. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, le spettanze retributive richieste deriverebbero essenzialmente dallo svolgimento di mansioni superiori, nonché dallo svolgimento di lavoro straordinario. In relazione alla prima domanda proposta, quindi, questo giudice condivide il granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui "il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale. Non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore e di conseguenza restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria da parte dell'Ente" (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. lav., 01/03/2021, n. 5536). L'onere della prova incombente sul lavoratore, dunque, copre l'intero spettro delle allegazioni necessarie per consentire la verifica da parte del giudice della fondatezza delle proprie asserzioni. Ne deriva che poiché "il giudice deve quindi procedere in tre fasi successive, accertando in primo luogo in atto le attività lavorative in concreto svolte, individuando poi le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontando, infine, i risultati della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (Tribunale Roma sez. lav., 17/07/2020, n. 4648), perché sia possibile al giudice la valutazione delle prospettazioni di parte ricorrente questi è onerato non solo di provare di aver svolto le mansioni in relazione alle quali si chiede il superiore inquadramento, ma anche che le stesse determinino tale superiore inquadramento richiesto;
in altri termini, perché sia correttamente rispettato l'onere probatorio incombente sul lavoratore è necessario che ancor prima questi abbia correttamente adempiuto all'onere di puntuale allegazione che, in relazione al tipo di domanda proposta, implica anche necessariamente la corretta indicazione delle disposizione della contrattazione collettiva che devono essere tra loro comparate per verificare la fondatezza della domanda. In tal senso, quindi, è stato correttamente affermato in giurisprudenza che "in una causa per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle formalmente assegnate grava sul Lavoratore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento. Tale onere consta anche nella individuazione e descrizione puntuale in giudizio della declaratoria contrattuale contenente i profili caratterizzanti il livello di inquadramento formalmente posseduto e non solo di quello di cui si chiede il riconoscimento. In difetto di tale allegazione non è possibile effettuare quel raffronto tra profili formalmente assegnati e profili caratterizzanti le mansioni effettivamente assegnate e svolte, necessario per verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento, dei compiti disimpegnati. Gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso produzioni documentali (copia del CCNL), ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi" (Tribunale Reggio Calabria sez. lav., 28/11/2018, n. 1657). Ebbene, nel presente giudizio parte ricorrente nelle conclusioni ha chiesto la condanna del datore al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di svolgimento di mansioni superiori e lavoro straordinario. Partendo dall'esame della prima delle due domande va rilevato che la verifica delle condizioni per l'accertamento della sussistenza del diritto a differenze retributive richiede l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte, la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore. Ciò premesso, è opportuno riportare testualmente, nei limiti in cui esse interessano, le declaratorie delle fasce di inquadramento, così come delineate dalla contrattazione collettiva dedotta e prodotta in giudizio, sia con riferimento al livello richiesto che a quello rivendicato:
“6°livello A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè: .. operaio comune”; (…) 3° livello
i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:… macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco.”. È chiaro, pertanto, che ciò che distingue i due profili è la qualità delle mansioni svolte ed il livello di maggiore difficoltà e tecnicismo delle stesse. Ebbene, alla luce di tali declaratorie contrattuali e delle risultanze istruttorie può affermarsi che le mansioni svolte dal ricorrente rientrano in pieno tra quelle proprie del 3° livello CCNL di Categoria. Vanno esaminate in concreto le mansioni svolte dal ricorrente, per quanto emerso dalla prova testimoniale assunta. Il teste , cliente della macelleria, ha dichiarato: “ ricordo che il ricorrente ha Tes_1 lavorato presso la macelleria nel 2021, non ricordo di preciso il periodo, ricordo che era d'inverno; ADR: quando mi recavo lo vedevo tagliare la carne e servire i clienti al banco;
ADR: mi recavo una volta a settimana per comprare la carne;
andavo fino a Macerata Campania a comprare la carne perché è una macelleria rinomata, anche mio padre quando era ancora vivo ci andava;
ADR: di solito andavo la mattina;
ADR: io l'ho visto lavorare per 2-3 mesi all'interno della macelleria;
ADR: al banco ho sempre visto lavorare il ricorrente e un'altra persona, un uomo di cui non ricordo il nome;
poi c'era una donna alla cassa.”. Il secondo teste di parte ricorrente ha poi confermato: “ho conosciuto il Testimone_2 ricorrente perché ero cliente della dove lui lavorava;
ADR: ricordo che ha CP_1 cominciato a lavorarci un paio di anni fa, nel 2021, credo in primavera;
ADR: io abito a
Napoli, però un paio di volte a settimana mi recavo nel casertano, spesso a fare shopping al Campania o a Caserta, e quando mi trovavo in zona mi fermavo a comprare lì la carne;
ADR: il ricorrente tagliava la carne e serviva i clienti al banco;
”. Le dichiarazioni rese da entrambi i testi confermano lo svolgimento in via prevalente di mansioni inquadrabili nel 3°livello del CCNL di settore, tenuto conto dell'alta specificità delle mansioni espletate. Venendo alle rivendicazioni per lavoro straordinario, si osserva quanto segue. In merito al lavoro straordinario, si rammenta che facendo corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela. Detto onere, in relazione al compenso per lavoro straordinario, si specifica nel senso che il relativo diritto è configurabile solo ove risultano provati l'effettivo svolgimento di prestazioni eccedenti l'orario ordinario e la relativa consistenza (Cass. sez lav. 29.1.2003 n 1389; Cass., sez. lav. 12.5.2001, n 6623; Cass., sez. lav., 14.08.98, n. 8006). La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 9906 del 14 maggio 2015 ha sottolineato ancora una volta che sussiste in capo al lavoratore l'onere di provare l'effettuazione di ore di lavoro straordinario. La contestazione riguardante la prestazione di ore di lavoro superiori rispetto a quelle previste nel contratto di lavoro o nel contratto collettivo nazionale non retribuite pertanto deve essere basata sullo straordinario documentato dal lavoratore. La prova è particolarmente rigorosa in quanto il lavoratore, dopo aver dimostrato la sussistenza del rapporto di lavoro con l'azienda e l'orario normale di lavoro pattuito, deve indicare il numero di ore per le quali si è protratta la sua prestazione lavorativa oltre il tempo prestabilito. Tale prova può essere fornita in giudizio tramite l'allegazione dei registri presenze, in qualsiasi forma, che indichino l'ora di ingresso e di uscita dal luogo di lavoro, oppure tramite le dichiarazioni testimoniali di altri dipendenti o di chiunque possa confermare la presenza del lavoratore in azienda oltre il normale orario di lavoro. Anche qualora ci si trovi in presenza di dichiarazioni scritte del datore di lavoro indicanti gli straordinari svolti dai dipendenti, spetta comunque al lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il compenso dimostrare il lavoro straordinario effettivamente svolto. In assenza di una quantificazione concreta delle ore di lavoro, il giudice non potrebbe determinare con esattezza il relativo compenso spettante. Ebbene, la prova espletata non è sufficiente a supportare le allegazioni di parte ricorrente, tenuto conto che per quanto dichiarato dai testi, questi si intrattenevano all'interno del locale commerciale per brevi lassi di tempo, e con una cadenza settimanale. Infine, in relazione alle ferie ed ai permessi, non vi è prova né del periodo di chiusura dell'esercizio commerciale, né delle ferie maturate, né del mancato godimento delle stesse.
In merito alla scelta del convenuto di non rendere l'interrogatorio formale ammesso dal giudicante, occorre rilevare che in tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova (Sez. 1, Sentenza n. 17719 del 06/08/2014). La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10099 del 26/04/2013).
Pertanto, sulla base dei riscontri probatori, è possibile giungere ad una piena prova dello svolgimento delle mansioni superiori di 3° livello rivendicate, nei limiti dell'orario contrattualmente stabilito, che dovranno essere liquidate con la retribuzione ragguagliata ad ore, secondo quanto previsto dal CCNL applicato dalla resistente. Per tutto quanto esposto, vanno condivisi i conteggi allegati da parte ricorrente in relazione al 3° livello di inquadramento ed alla paga ordinaria (€ 1.864,79), oltre le differenze dovute a titolo di tredicesima (€ 298,51) e quattordicesima (€ 298,51), nonché alle somme dovute a titolo di TFR (ricalcolato da giudicante sulla base delle somme effettivamente riconosciute, in € 358,04). La va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma Controparte_1 complessiva di € 2.819,85, di cui € 358,04 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole quote che compongono il credito fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del giudice dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna in personale del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente, , della Parte_1 somma di € 2.819,85, di cui € 358,04 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione, dalla maturazione dei crediti al saldo;
3) condanna in personale del legale rappresentante p.t., al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 1.314,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso