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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/12/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. 221 del 2025 – sub 1
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Prima
Il Giudice
nella persona del dott. Gaetano Savona;
letto il ricorso depositato ai sensi degli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019 il 6.5.2024 da
, C.F. rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv. Silvia Albiani e Vanessa Corpino, nonché assistito dal dott. Luca Mura in qualità di organismo di composizione della crisi;
ha emesso il seguente
DECRETO
A) Con ricorso depositato il 31.10.2025, ha domandato di poter accedere alla Parte_1 procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019.
Al riguardo, la ricorrente ha rappresentato che:
- è qualificabile come consumatore ai sensi del codice della crisi, essendo “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta” (art. 2, d.lgs. 14 del 2019);
- versa in stato di sovraindebitamento;
- le cause del sovrindebitamento sono da rinvenire in accadimenti familiari e personali descritti nel ricorso;
- è gravata da debiti per complessivi € 87.281,23, di cui: a) € 1.240,00 nei confronti del Dott.
Luca Mura, in prededuzione;
b) € 7.616,00 nei confronti degli Avv.ti Silvia Albiani e Vanessa
Corpino, in prededuzione;
c) € 12.531,46 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, in privilegio;
d) € 1.002,42 nei confronti del Comune di Cagliari, in privilegio;
e) € 1.461,60 nei confronti di Abbanoa S.p.A., in chirografo;
f) € 499,79 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in chirografo;
g) € 140,01 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per oneri di riscossione, in chirografo;
h) € 2.881,64 nei confronti del Comune di Cagliari, in chirografo;
i) € 21.600,00 nei confronti di IBL Banca S.p.A., in chirografo;
j) € 24.472,86 nei confronti di IS (rif. Deutsche Bank), in Controparte_1 chirografo;
k) € 6.332,70 nei confronti di IS (rif. Agos Ducato), in Controparte_1 chirografo;
l) € 4.020,61 nei confronti di (rif. Findomestic), in Controparte_2 chirografo;
m) € 534,03 nei confronti della ET , in chirografo;
n) € 2.948,11 CP_3 nei confronti di RCI Banque S.A., in chirografo;
- il suo reddito mensile è di circa 1.850,00 euro al mese;
- il suo nucleo familiare è composto dalla sola ricorrente e ha un fabbisogno mensile di circa
1.500,00 euro;
- è proprietaria esclusivamente di un autoveicolo marca Dacia, modello Duster, tg. EK176ZX, del valore di circa 3.000,00 euro;
- non ha compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione in frode ai creditori;
- non ha già usufruito di esdebitazione.
Quanto sopra esposto, la ricorrente ha formulato ai creditori la seguente proposta di ristrutturazione dei debiti: pagamento complessivo della somma di € 25.922,21, di cui 8.856,00 euro per la soddisfazione dei crediti in prededuzione;
4.736,86 euro per la soddisfazione dei crediti muniti di privilegio (pari al 35% degli stessi) e, infine, 12.329,36 euro per la soddisfazione dei crediti chirografari (pari al 19%)
Infine, la ricorrente ha inoltre allegato che le predette somme da destinare ai creditori saranno dalla medesima corrisposte in 73 rate mensili di 355,00 euro l'una, derivanti dal suo reddito, oppure in un'unica soluzione entro novanta giorni dall'omologa del piano di ristrutturazione attingendo a finanziamento della Fondazione Antiusura.
B) Al ricorso è allegata anche la relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona del dott. Luca Mura.
All'esito della relazione, e previa verifica delle informazioni fornite dal debitore, l'o.c.c. ha così concluso: “VERIFICATA - la completezza della documentazione depositata con la domanda di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per il tramite della ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67, ss., CCII;
- l'attendibilità dei dati forniti direttamente dal ricorrente e dai creditori, comprovati dai docu-menti estratti dalle banche dati pubbliche consultate dall'O.C.C. nell'esercizio delle funzioni at-tribuite dall'art. 68, CCII.
RILEVATO - che si è presa visione del piano di composizione della crisi presentato dall'istante, il quale pre-vede il pagamento dei crediti nel rispetto delle disposizioni previste ex art. 67, CCII;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle infor- mazioni fornite nella domanda presentata ai sensi dell'art. 68, CCII;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tri-butari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori. RITENUTO - che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore e dai Consulenti dello stesso, consentono di esprimere un giudizio positivo;
- che i dati esposti nel piano del consumatore presentato ai sensi degli artt. 67, ss., CCII, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta, trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori, fatte salve le circolarizzazioni infruttuose di cui al cap.
5. e ss. par.; - che
l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi previste nel piano non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione dei pagamenti come proposta ai creditori;
- che l'alternativa liquidatoria appare meno conveniente rispetto alle percentuali di soddisfazione dei creditori garantite nel Piano proposto. ATTESTA ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, c. II, CCII - la veridicità, fatte salve le precisazioni esposte nella presente relazione, dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, dando atto che quanto esposto riproduce in termini sostanziali la situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente IG.ra ; - la fattibilità del piano Parte_1 proposto ai creditori, nei termini esposti nella presente relazione dando atto che lo stesso appare attendibile, sostenibile e coerente con riferimento alle modalità ed ai tempi di esecuzione”.
C) Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, il Tribunale ha disposto procedersi con la pubblicità di legge del piano e della proposta, e ha assegnato ai creditori i termini di legge per la presentazione di eventuali osservazioni.
Nel termine assegnato, ha formulato Controparte_4 osservazioni.
Precisamente, ha contestato:
• l'assenza di meritevolezza della ricorrente, per avere la stessa contratto cinque finanziamenti senza giustificativi (eccetto il primo mutuo per spese mediche del marito), assunto obbligazioni sproporzionate rispetto al reddito, senza prospettiva di adempimento e, infine, omesso il pagamento di imposte verso Erario ed enti locali;
• la genericità e incertezza del piano: la proposta si basa sull'ipotetico intervento della
Fondazione Antiusura, senza documentazione né garanzie, mentre l'alternativa (rateizzazione in 73 mesi) è eccessivamente dilatata e penalizzante per i creditori;
• la non convenienza del piano rispetto alla liquidazione: il piano comporta uno stralcio dell'80% del debito, senza sacrifici economici da parte della debitrice, mentre, in caso di liquidazione, i creditori potrebbero aggredire una quota maggiore dello stipendio e i beni mobili (circa 3.000,00 euro).
D) Le contestazioni di IBL spa non possono essere condivise per le ragioni di seguito esposte e, pertanto, deve procedersi all'omologazione del piano del consumatore.
D.1) Deve in primo luogo esaminarsi la doglianza secondo la quale la ricorrente sarebbe priva di meritevolezza. L'allegazione non può essere condivisa.
Al riguardo si rileva che la genesi del progressivo e ormai irrecuperabile deterioramento della situazione finanziaria della ricorrente è da individuarsi (ed è confermata dall'o.c.c.) nelle precarie condizioni di salute del coniuge della debitrice, che l'hanno indotta ad assumere il primo finanziamento, dal quale è poi stata generata l'attuale situazione.
Ciò posto, l'accesso a plurimi finanziamenti non può costituire di per sé causa di inammissibilità della procedura di composizione della crisi: così ragionando, infatti, si finirebbe per depotenziare lo strumento che il legislatore ha invece voluto mettere a disposizione dei sovraindebitati proprio in ipotesi come quella oggetto del presente procedimento.
Da questo punto di vista, peraltro, non è un fuor d'opera rilevare che non deve confondersi la posizione di un soggetto il quale acceda al mercato creditizio con il dolo dell'inadempimento (cioè
l'intenzione o la già piena consapevolezza di non adempiere), con la posizione di un soggetto il quale ricorra a nuovi finanziamenti al fine di sanare i pregressi, spinto sostanzialmente dall'esigenza e dalla volontà di adempiere alle proprie obbligazioni, anche se ciò si traduca nel peggioramento della situazione.
Nel caso di specie, appare evidente che ha cercato di ripianare i propri debiti, spinta Parte_1 dal bisogno economico, nella speranza, sebbene vana, di riuscire a far fronte a tutte le obbligazioni.
Ciò, tuttavia, come detto, non può diventare causa di rigetto della domanda di ammissione alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.
D.2) Anche la doglianza relativa alla genericità e incertezza del piano non può essere condivisa.
La creditrice eccepisce che non vi sarebbe alcuna garanzia circa l'erogazione delle somme da parte della Fondazione Antiusura.
Tuttavia, deve osservarsi che l'ipotesi del reperimento delle somme per il tramite della predetta
Fondazione è soltanto una subordinata rispetto al piano principale, per il quale le somme da destinare ai creditori saranno reperite da economie sul reddito attuale della ricorrente. La prospettata possibilità di attingere alla Fondazione, in verità, ha soltanto la finalità di accelerare l'esecuzione della procedura, ma è stata formulata come ipotesi secondaria ed eventuale, sicché non necessità di alcuna garanzia o documentazione a comprova.
Né la tempistica del piano principale (73 mesi) appare incompatibile con la durata che può avere la composizione della crisi da sovraindabitamento, considerata l'età della ricorrente e la stabilità del suo posto di lavoro. D.3) Venendo alla convenienza della proposta di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria, merita condivisione quanto rappresentato dall'o.c.c., il quale ha compiutamente illustrato che non possiede immobili, ma solo un'autovettura (Dacia Duster, 2012) e una Parte_1 disponibilità mensile di € 355.
Sicché, in caso di liquidazione controllata (della durata stimata di 3 anni), il liquidatore potrebbe acquisire 12.780 euro dal reddito eccedente (calcolato su 36 mesi), circa 1.500 euro dalla vendita dell'auto (valore medio stimato € 3.129,75, ma con probabile realizzo inferiore), per un totale di
15.909,75 euro, inferiore rispetto alla somma prevista dal piano della debitrice.
In definitiva, anche questa osservazione non può essere condivisa e, pertanto, deve procedersi all'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di;
Parte_1
dispone la pubblicazione della sentenza entro quarantotto ore, ai sensi dell'art. 70, comma I, d.lgs.
14 del 2019, in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
dispone che sia data comunicazione della sentenza entro trenta giorni, a cura dell'o.c.c., a tutti i creditori;
dispone che l'o.c.c. vigili sull'adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà e, ove necessario le sottoponga al giudice;
dispone che l'o.c.c. segnali al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;
dispone che l'o.c.c. ogni sei mesi riferisca al giudice circa l'adempimento del piano;
dispone che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, l'o.c.c. presenti al giudice una relazione finale;
dichiara chiusa la procedura.
Cagliari, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Gaetano Savona
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Prima
Il Giudice
nella persona del dott. Gaetano Savona;
letto il ricorso depositato ai sensi degli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019 il 6.5.2024 da
, C.F. rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv. Silvia Albiani e Vanessa Corpino, nonché assistito dal dott. Luca Mura in qualità di organismo di composizione della crisi;
ha emesso il seguente
DECRETO
A) Con ricorso depositato il 31.10.2025, ha domandato di poter accedere alla Parte_1 procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019.
Al riguardo, la ricorrente ha rappresentato che:
- è qualificabile come consumatore ai sensi del codice della crisi, essendo “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta” (art. 2, d.lgs. 14 del 2019);
- versa in stato di sovraindebitamento;
- le cause del sovrindebitamento sono da rinvenire in accadimenti familiari e personali descritti nel ricorso;
- è gravata da debiti per complessivi € 87.281,23, di cui: a) € 1.240,00 nei confronti del Dott.
Luca Mura, in prededuzione;
b) € 7.616,00 nei confronti degli Avv.ti Silvia Albiani e Vanessa
Corpino, in prededuzione;
c) € 12.531,46 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, in privilegio;
d) € 1.002,42 nei confronti del Comune di Cagliari, in privilegio;
e) € 1.461,60 nei confronti di Abbanoa S.p.A., in chirografo;
f) € 499,79 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in chirografo;
g) € 140,01 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per oneri di riscossione, in chirografo;
h) € 2.881,64 nei confronti del Comune di Cagliari, in chirografo;
i) € 21.600,00 nei confronti di IBL Banca S.p.A., in chirografo;
j) € 24.472,86 nei confronti di IS (rif. Deutsche Bank), in Controparte_1 chirografo;
k) € 6.332,70 nei confronti di IS (rif. Agos Ducato), in Controparte_1 chirografo;
l) € 4.020,61 nei confronti di (rif. Findomestic), in Controparte_2 chirografo;
m) € 534,03 nei confronti della ET , in chirografo;
n) € 2.948,11 CP_3 nei confronti di RCI Banque S.A., in chirografo;
- il suo reddito mensile è di circa 1.850,00 euro al mese;
- il suo nucleo familiare è composto dalla sola ricorrente e ha un fabbisogno mensile di circa
1.500,00 euro;
- è proprietaria esclusivamente di un autoveicolo marca Dacia, modello Duster, tg. EK176ZX, del valore di circa 3.000,00 euro;
- non ha compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione in frode ai creditori;
- non ha già usufruito di esdebitazione.
Quanto sopra esposto, la ricorrente ha formulato ai creditori la seguente proposta di ristrutturazione dei debiti: pagamento complessivo della somma di € 25.922,21, di cui 8.856,00 euro per la soddisfazione dei crediti in prededuzione;
4.736,86 euro per la soddisfazione dei crediti muniti di privilegio (pari al 35% degli stessi) e, infine, 12.329,36 euro per la soddisfazione dei crediti chirografari (pari al 19%)
Infine, la ricorrente ha inoltre allegato che le predette somme da destinare ai creditori saranno dalla medesima corrisposte in 73 rate mensili di 355,00 euro l'una, derivanti dal suo reddito, oppure in un'unica soluzione entro novanta giorni dall'omologa del piano di ristrutturazione attingendo a finanziamento della Fondazione Antiusura.
B) Al ricorso è allegata anche la relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona del dott. Luca Mura.
All'esito della relazione, e previa verifica delle informazioni fornite dal debitore, l'o.c.c. ha così concluso: “VERIFICATA - la completezza della documentazione depositata con la domanda di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per il tramite della ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67, ss., CCII;
- l'attendibilità dei dati forniti direttamente dal ricorrente e dai creditori, comprovati dai docu-menti estratti dalle banche dati pubbliche consultate dall'O.C.C. nell'esercizio delle funzioni at-tribuite dall'art. 68, CCII.
RILEVATO - che si è presa visione del piano di composizione della crisi presentato dall'istante, il quale pre-vede il pagamento dei crediti nel rispetto delle disposizioni previste ex art. 67, CCII;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle infor- mazioni fornite nella domanda presentata ai sensi dell'art. 68, CCII;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tri-butari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori. RITENUTO - che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore e dai Consulenti dello stesso, consentono di esprimere un giudizio positivo;
- che i dati esposti nel piano del consumatore presentato ai sensi degli artt. 67, ss., CCII, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta, trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori, fatte salve le circolarizzazioni infruttuose di cui al cap.
5. e ss. par.; - che
l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi previste nel piano non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione dei pagamenti come proposta ai creditori;
- che l'alternativa liquidatoria appare meno conveniente rispetto alle percentuali di soddisfazione dei creditori garantite nel Piano proposto. ATTESTA ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, c. II, CCII - la veridicità, fatte salve le precisazioni esposte nella presente relazione, dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, dando atto che quanto esposto riproduce in termini sostanziali la situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente IG.ra ; - la fattibilità del piano Parte_1 proposto ai creditori, nei termini esposti nella presente relazione dando atto che lo stesso appare attendibile, sostenibile e coerente con riferimento alle modalità ed ai tempi di esecuzione”.
C) Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, il Tribunale ha disposto procedersi con la pubblicità di legge del piano e della proposta, e ha assegnato ai creditori i termini di legge per la presentazione di eventuali osservazioni.
Nel termine assegnato, ha formulato Controparte_4 osservazioni.
Precisamente, ha contestato:
• l'assenza di meritevolezza della ricorrente, per avere la stessa contratto cinque finanziamenti senza giustificativi (eccetto il primo mutuo per spese mediche del marito), assunto obbligazioni sproporzionate rispetto al reddito, senza prospettiva di adempimento e, infine, omesso il pagamento di imposte verso Erario ed enti locali;
• la genericità e incertezza del piano: la proposta si basa sull'ipotetico intervento della
Fondazione Antiusura, senza documentazione né garanzie, mentre l'alternativa (rateizzazione in 73 mesi) è eccessivamente dilatata e penalizzante per i creditori;
• la non convenienza del piano rispetto alla liquidazione: il piano comporta uno stralcio dell'80% del debito, senza sacrifici economici da parte della debitrice, mentre, in caso di liquidazione, i creditori potrebbero aggredire una quota maggiore dello stipendio e i beni mobili (circa 3.000,00 euro).
D) Le contestazioni di IBL spa non possono essere condivise per le ragioni di seguito esposte e, pertanto, deve procedersi all'omologazione del piano del consumatore.
D.1) Deve in primo luogo esaminarsi la doglianza secondo la quale la ricorrente sarebbe priva di meritevolezza. L'allegazione non può essere condivisa.
Al riguardo si rileva che la genesi del progressivo e ormai irrecuperabile deterioramento della situazione finanziaria della ricorrente è da individuarsi (ed è confermata dall'o.c.c.) nelle precarie condizioni di salute del coniuge della debitrice, che l'hanno indotta ad assumere il primo finanziamento, dal quale è poi stata generata l'attuale situazione.
Ciò posto, l'accesso a plurimi finanziamenti non può costituire di per sé causa di inammissibilità della procedura di composizione della crisi: così ragionando, infatti, si finirebbe per depotenziare lo strumento che il legislatore ha invece voluto mettere a disposizione dei sovraindebitati proprio in ipotesi come quella oggetto del presente procedimento.
Da questo punto di vista, peraltro, non è un fuor d'opera rilevare che non deve confondersi la posizione di un soggetto il quale acceda al mercato creditizio con il dolo dell'inadempimento (cioè
l'intenzione o la già piena consapevolezza di non adempiere), con la posizione di un soggetto il quale ricorra a nuovi finanziamenti al fine di sanare i pregressi, spinto sostanzialmente dall'esigenza e dalla volontà di adempiere alle proprie obbligazioni, anche se ciò si traduca nel peggioramento della situazione.
Nel caso di specie, appare evidente che ha cercato di ripianare i propri debiti, spinta Parte_1 dal bisogno economico, nella speranza, sebbene vana, di riuscire a far fronte a tutte le obbligazioni.
Ciò, tuttavia, come detto, non può diventare causa di rigetto della domanda di ammissione alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.
D.2) Anche la doglianza relativa alla genericità e incertezza del piano non può essere condivisa.
La creditrice eccepisce che non vi sarebbe alcuna garanzia circa l'erogazione delle somme da parte della Fondazione Antiusura.
Tuttavia, deve osservarsi che l'ipotesi del reperimento delle somme per il tramite della predetta
Fondazione è soltanto una subordinata rispetto al piano principale, per il quale le somme da destinare ai creditori saranno reperite da economie sul reddito attuale della ricorrente. La prospettata possibilità di attingere alla Fondazione, in verità, ha soltanto la finalità di accelerare l'esecuzione della procedura, ma è stata formulata come ipotesi secondaria ed eventuale, sicché non necessità di alcuna garanzia o documentazione a comprova.
Né la tempistica del piano principale (73 mesi) appare incompatibile con la durata che può avere la composizione della crisi da sovraindabitamento, considerata l'età della ricorrente e la stabilità del suo posto di lavoro. D.3) Venendo alla convenienza della proposta di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria, merita condivisione quanto rappresentato dall'o.c.c., il quale ha compiutamente illustrato che non possiede immobili, ma solo un'autovettura (Dacia Duster, 2012) e una Parte_1 disponibilità mensile di € 355.
Sicché, in caso di liquidazione controllata (della durata stimata di 3 anni), il liquidatore potrebbe acquisire 12.780 euro dal reddito eccedente (calcolato su 36 mesi), circa 1.500 euro dalla vendita dell'auto (valore medio stimato € 3.129,75, ma con probabile realizzo inferiore), per un totale di
15.909,75 euro, inferiore rispetto alla somma prevista dal piano della debitrice.
In definitiva, anche questa osservazione non può essere condivisa e, pertanto, deve procedersi all'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di;
Parte_1
dispone la pubblicazione della sentenza entro quarantotto ore, ai sensi dell'art. 70, comma I, d.lgs.
14 del 2019, in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
dispone che sia data comunicazione della sentenza entro trenta giorni, a cura dell'o.c.c., a tutti i creditori;
dispone che l'o.c.c. vigili sull'adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà e, ove necessario le sottoponga al giudice;
dispone che l'o.c.c. segnali al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;
dispone che l'o.c.c. ogni sei mesi riferisca al giudice circa l'adempimento del piano;
dispone che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, l'o.c.c. presenti al giudice una relazione finale;
dichiara chiusa la procedura.
Cagliari, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Gaetano Savona