Art. 9.
Il Ministro per gli affari esteri puo' con proprio decreto adottare particolari disposizioni per il rilascio del passaporto, o di documento equipollente, a coloro che sono da considerarsi emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione, nell'interesse generale del lavoro italiano all'estero e per la tutela dei lavoratori.
Il Ministro per gli affari esteri, in circostanze eccezionali, con proprio decreto motivato, puo' sospendere temporaneamente o limitare il rilascio dei passaporti o disporre il ritiro dei passaporti gia' rilasciati, o limitarne la validita' territoriale:
a) per cause inerenti alla sicurezza internazionale dello Stato;
b) per cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, sentito il Ministro per l'interno;
c) quando la vita, la liberta', gli interessi economici o la salute dei cittadini possano correre grave pericolo in determinati paesi.
L'espatrio dei cittadini aventi obblighi militari puo' in circostanze eccezionali essere temporaneamente sospeso secondo quanto previsto dalle norme sulla leva e il reclutamento delle forze armate.
Il Ministro per gli affari esteri puo' con proprio decreto adottare particolari disposizioni per il rilascio del passaporto, o di documento equipollente, a coloro che sono da considerarsi emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione, nell'interesse generale del lavoro italiano all'estero e per la tutela dei lavoratori.
Il Ministro per gli affari esteri, in circostanze eccezionali, con proprio decreto motivato, puo' sospendere temporaneamente o limitare il rilascio dei passaporti o disporre il ritiro dei passaporti gia' rilasciati, o limitarne la validita' territoriale:
a) per cause inerenti alla sicurezza internazionale dello Stato;
b) per cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, sentito il Ministro per l'interno;
c) quando la vita, la liberta', gli interessi economici o la salute dei cittadini possano correre grave pericolo in determinati paesi.
L'espatrio dei cittadini aventi obblighi militari puo' in circostanze eccezionali essere temporaneamente sospeso secondo quanto previsto dalle norme sulla leva e il reclutamento delle forze armate.