TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 156
TAR
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia grave e manifesta, assenza dei requisiti legittimanti il provvedimento di censura, mancanza di attualità del procedimento disciplinare

    La Corte ha ritenuto che il procedimento disciplinare sia stato correttamente sospeso e riattivato nei termini previsti dalla normativa applicabile, in particolare dall'art. 13 del CCNL 26.05.2004. Ha inoltre affermato che il giudizio disciplinare è autonomo rispetto a quello penale e che l'amministrazione ha discrezionalità nel valutare la condotta del dipendente. Le risultanze testimoniali hanno confermato lo svolgimento di attività lavorativa presso l'officina dei familiari, anche durante i giorni di malattia, minando il rapporto di fiducia con l'amministrazione. La sanzione della censura è stata ritenuta proporzionata.

  • Rigettato
    Difetto di proporzionalità e ragionevolezza oltre che manifesta ingiustizia

    La Corte ha ritenuto la sanzione della censura (rimprovero scritto) congrua rispetto alla gravità del comportamento, in quanto l'utilizzo di permessi per malattia per svolgere attività lavorativa privata mina il rapporto di fiducia. Tale sanzione è considerata una delle meno afflittive, non incidendo sulla progressione di carriera né sulla retribuzione.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento del danno

    La domanda di risarcimento del danno è stata respinta per mancata dimostrazione dell'illecito (considerati legittimi i provvedimenti impugnati e assente alcun comportamento extra-procedimentale rilevante), del danno ingiusto (non allegato specificamente) e del nesso di causalità tra i due elementi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 156
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 156
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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