Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00156/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00149/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 149 del 2022, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Polimeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per Le Risorse Umane, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
- del Decreto n. -OMISSIS-, T. 01.14, Procedimenti Disciplinari, notificato il 13/01/2022, con cui il Direttore Centrale per le Risorse Umane ha irrogato la sanzione disciplinare della “censura” nei confronti del V.F.E. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. VA AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti enucleati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
In particolare, la questione verte sulla legittimità o meno del decreto n. -OMISSIS-, T. 01.14 procedimenti disciplinari, notificato il 13/01/2022, con cui è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della “censura”.
Presupposto della misura disciplinare impugnata è che, secondo l’Amministrazione, il ricorrente svolgeva pressoché quotidianamente attività lavorativa presso l’officina di alcuni familiari.
I fatti alla base del provvedimento venivano accertati con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria che, da un lato, assolveva il ricorrente dai reati di cui agli art. 633, 639 bis e 660 c.p., perché il fatto non sussisteva e dichiarava il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per il reato di cui all’art. 640 c.p., ma, dall’altro lato, nel dichiarare la prescrizione del reato da ultimo menzionato, osservava comunque che “ Nell’odierno procedimento la disamina del materiale probatorio acquisito certamente non restituisce un quadro di manifesta insussistenza del fatto o di una consapevolezza “ictu oculi” dell’imputato, dalle testimonianze è emerso che lo stesso svolgesse attività lavorativa presso l’officina pressoché quotidianamente, inoltre il -OMISSIS-ha riferito che il giorno 19.11. 2008, quando è stata scattata la foto a lui e alla moglie, che lo stesso fosse in malattia .”.
Il primo motivo di ricorso attiene ad eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia grave e manifesta, assenza dei requisiti legittimanti il provvedimento di censura, mancanza di attualità del procedimento disciplinare.
Il secondo motivo di ricorso denunzia, invece, difetto di proporzionalità e ragionevolezza oltre che manifesta ingiustizia.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio impugnando e contestando le deduzioni ricorsuali e domandando il respingimento del medesimo.
All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
Il primo motivo di doglianza è articolato in diversi profili di censura. Quanto alla presunta violazione dei termini di legge è infondato per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si sostiene nel ricorso che: “ Invero, nonostante la predetta procedura sia stata riattivata in data 20/09/2021 – sulla scorta della ricezione del provvedimento penale in data 23/03/2021 – il termine perentorio dei 180 gg risulta già (abbondantemente) spirato, atteso che il procedimento disciplinare iniziava nel 2014, epoca in cui il Dipartimento VVF veniva a conoscenza del fatto oggetto di imputazione. In conseguenza di ciò, primo motivo di censura risulterà essere la mancanza assoluta di attualità del procedimento disciplinare stante la non punibilità, a distanza di 14 anni, di un fatto risalente all’anno 2008. In materia trova applicazione quel principio di carattere generale secondo cui l'Amministrazione è tenuta ad esercitare il proprio potere punitivo in un arco di tempo tale da non compromettere il corrispondente diritto dell'inquisito di vedere definita la propria posizione in termini ragionevoli, pena l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio adottato (Cons. Stato, Sez. V, 9 marzo 2010, n. 1374 ).”
Tuttavia, in disparte la genericità della doglianza, nel caso di specie rileva che il procedimento è rimasto sospeso fino alla definizione del processo penale, ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 26.05.2004 applicabile ratione temporis .
Alla stregua della medesima norma, poi, il procedimento disciplinare sospeso doveva essere riattivato entro 180 giorni dalla notizia della sentenza definitiva e successivamente concludersi entro 120 giorni, e tali termini appaiono essere stati rispettati.
In secondo luogo, nella memoria presentata in vista dell’udienza il ricorrente ripresenta la censura in maniera innovativa precisando che: “ la sentenza penale era comunicata il 23 marzo 2021, sicché i 60 giorni sono decorsi il 22 maggio 2021; il procedimento è stato tuttavia riattivato in data 20 settembre 2021. Erra in modo espresso e manifesto l’Amministrazione, allorquando ritiene di aver ossequiato un termine di 180 giorni, invece fissato in giorni 60 ex art. 55 ter del TUPI: “il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura.”. Evidente è l’equivoco in cui è incorsa la stessa, dal momento in cui il termine di 180 giorni si riferisce alla durata TOTALE del procedimento disciplinare: 60 giorni per la riattivazione (termine violato nel caso di specie) + 120 per la conclusione, per un totale di 180 giorni complessivi .”.
Si tratta della ripresentazione in forme significativamente diverse di una precedente doglianza aspecifica che si palesa inammissibile, in quanto nel ricorso originario era stata genericamente evidenziata la mancata osservanza dei termini a causa del trascorso di 14 anni dal fatto, mentre nella memoria si precisa che la questione riguarderebbe l’applicazione del T.U. del pubblico impiego (“T.U.P.I.”).
Fermo quanto sopra, va osservato che comunque in realtà il T.U.P.I. non è applicabile nel caso di specie. L’assunto ora esposto è confermato dalla giurisprudenza che si è occupata funditus di un caso del genere, nel quale però la doglianza era posta in maniera non generica come nella presente fattispecie.
Questi i passi fondamentali dell’arresto cui ci si riferisce (TAR Sicilia, Catania, sentenza 18 febbraio 2025, n. 656, non appellata) e che si richiama anche ex art. 74 c.p.a.: “ 6.1. Il primo motivo ruota attorno al rispetto, o meno, del termine decadenziale previsto dalla normativa vigente in punto di riattivazione del procedimento disciplinare in precedenza sospeso all’esito del giudizio penale e al pregiudiziale tema della disciplina applicabile, in tali casi, per il personale dei Vigili del Fuoco.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente: i) non potrebbero più trovare applicazione le disposizioni contenute nei CCNL di comparto, alla luce della sopravvenuta adozione del d.lgs. n. 217/2005, in attuazione di quanto disposto a monte dalla legge n. 252/2004; ii) per tale ragione, dovrebbero applicarsi, in via alternativa: a) le disposizioni generali dettate dal d.lgs. n. 165/2001, all’art. 55-ter, che prevede un termine di sessanta giorni per la riattivazione del procedimento disciplinare, abbondantemente violato nel caso di specie; b) in subordine, dovrebbe trovare applicazione l’art. 5, co. 4, della l.n. 97/2001, che fissa in novanta giorni il termine per la riattivazione del procedimento disciplinare all’esito della vicenda penale, anche questo disatteso nel caso in esame; c) in via ulteriormente subordinata, dovrebbero applicarsi all’odierna fattispecie i termini di venti e sessanta giorni previsti dall’art. 37 del CCNL, così come richiamato negli atti del procedimento disciplinare, anch’essi non rispettati; iii) ad ogni modo, da ultimo, qualsiasi termine maggiore rispetto a quelli stabiliti dalle norme richiamate sub a), b) e c), dovrebbe essere considerato illegittimo e/o disapplicato, in quanto in contrasto con il quadro giuridico di riferimento complessivo del pubblico impiego, che non potrebbe prevedere un trattamento così ingiustificatamente differenziato e pregiudizievole per il personale dei Vigili del Fuoco.
La censura non coglie nel segno.
6.2. Il Collegio deve prendere le mosse da una breve ricostruzione del quadro giuridico di riferimento applicabile al caso di specie.
Con l’entrata in vigore della richiamata legge n. 252/2004, recante “Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, è stato inserito il seguente comma all’articolo 3 del d.lgs. n. 165/2001: “1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali” (art. 1), sancendosi l’attrazione nell’ambito del pubblico impiego non privatizzato del Corpo dei Vigili del Fuoco.
Al fine dell’ordinata transizione del comparto nell’ambito di tale peculiare categoria del pubblico impiego, l’articolo 4 della richiamata disposizione normativa ha stabilito, in via transitoria, che “1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
Col citato articolo 2, in particolare, il legislatore ha conferito delega al Governo al fine di adottare “uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale”, istituendo un autonomo comparto di negoziazione sindacale, denominato “vigili del fuoco e soccorso pubblico” (art. 2, co. 1), individuando in maniera compiuta le materie demandate alla concertazione, tra cui non figura la materia disciplinare (art. 2, co. 1, lett. a).
In attuazione della citata legge delega n. 252/2004, è stato emanato il d.lgs. n. 217/2005, rubricato “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, con cui: i) è stato ribadito che la materia disciplinare è esclusa dalla negoziazione sindacale (art. 138); ii) è stata prevista l’emanazione di un successivo regolamento per definire modalità e termini del procedimento disciplinare “nel rispetto dei principi e criteri direttivi…dell’art. 55 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165” (art. 239, comma 2); iii) col medesimo regolamento, poi, si sarebbe dovuta disciplinare la fattispecie del rapporto tra procedimento penale e disciplinare “nel rispetto delle disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97, e per i profili da questa non diversamente regolati” (art. 239, co. 3), disponendosi come “Il regolamento indicato al comma 2 può anche prevedere la riproduzione delle corrispondenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale” (art. 239, co. 4).
Per quanto di interesse ai fini dell’odierna causa, va rilevato come la citata l.n. 97/2001 ha dettato delle disposizioni generali per i pubblici dipendenti delle Amministrazioni, avuto riguardo al rapporto tra procedimento penale e quello disciplinare, tra cui quella di cui all’art. 5, co. 4, invocata dall’odierno ricorrente con la censura in esame, secondo cui “4. Salvo quanto disposto dall'articolo 32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare…”.
6.3. Così ricostruito il quadro giuridico di riferimento, va rilevato che, così come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente, allo stato, nessun regolamento è mai stato adottato dal Governo in forza del richiamato d.lgs. n. 217/2005, non potendosi tuttavia condividere i precipitati giuridici che vengono prospettati col ricorso introduttivo.
La legge delega richiamata, all’articolo 4, segnatamente, è chiara nel subordinare la cessazione dell’efficacia delle previgenti fonti negoziali per il personale dei Vigili del Fuoco all’atto dell’adozione dei decreti legislativi disciplinanti le medesime materie ivi contemplate.
Vero è che il Governo ha poi adottato il prefato d.lgs. n. 217/2005, ma è altrettanto vero che l’organo esecutivo abbia dato esecuzione solo parziale alla delega del legislatore, quantomeno in materia disciplinare e per il profilo che rileva ai fini dell’odierna controversia (rapporto tra procedimento penale e disciplinare), la cui disciplina è stata affidata alla successiva approvazione di un regolamento da adottare ai sensi dell’art. 17, co. 1, della l.n. n. 400/1988.
Rispetto a tale scelta normativa nessuna violazione risulta essere riscontrabile, atteso che è la stessa l.n. 252/2004 ad aver previsto la possibilità di frammentare in più atti normativi successivi l’attuazione delle norme da essa previste, residuando comunque in capo al legislatore delegato la possibilità affidare a fonti normative di rango secondario la disciplina di aspetti non necessitanti di copertura da parte di fonti primarie.
Ad ogni modo, ciò che rileva è che la disciplina relativa al rapporto tra procedimento penale e quello disciplinare non è stata dettata dal legislatore delegato, tenuto conto che il d.lgs. n. 217/2005 rimanda ad un successivo regolamento la normazione in materia che, come si è detto, non è stato mai adottato.
In una situazione di tal fatta, diversamente da quanto opinato in sede di ricorso, non si rinviene alcun vulnus normativo che necessiti di essere colmato mediante l’applicazione, in via analogica, di altre disposizioni dell’ordinamento, dovendosi piuttosto ritenere che, in assenza dell’attuazione della delega legislativa, per quanto attiene alla fattispecie del rapporto tra procedimento penale e disciplinare, debbano essere ritenute vigenti le disposizioni già contenute nei CCNL di categoria risalenti al 1996, così come modificate nel 2004.
6.4. In tal senso, quindi, non sono applicabili al caso in esame le disposizioni generali di cui al d.lgs. n. 165/2001, riferite al pubblico impiego privatizzato e ciò non solo, e non tanto, per l’argomentazione giuridico testé esposta ma anche per ragioni di natura logico-sistematica, atteso che una tale scelta esegetica contrasterebbe con la volontà del legislatore di attrarre i Vigili del Fuoco nell’ambito del pubblico non privatizzato, rendendolo destinatario di una speciale normativa di settore anche per gli aspetti dei procedimenti disciplinari.
6.5. A diverse conclusioni non è possibile giungere neppure con riferimento all’invocata l. n. 97/2001, che prevede disposizioni di carattere generale sugli effetti del giudicato penale e sul rapporto tra procedimento penale e disciplinare per tutto il pubblico impiego.
Tali disposizioni, ovviamente, sono già in vigore e sono applicabili a tutti dipendenti pubblici, tanto che lo stesso d.lgs. n. 217/2005, nel rimandare ad apposito regolamento la disciplina di tali aspetti, fa salvo quanto già previsto dalla legge citata.
Quest’ultima, in particolare, all’art. 5, co. 4, prevede sì un termine di sessanta giorni per la riattivazione del procedimento disciplinare sospeso all’esito della vicenda penale, ma fa espresso riferimento al caso della pronuncia di una sentenza definitiva di condanna da cui possa derivare l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.
Nel caso in esame, invece, la vicenda penale si è conclusa con una sentenza di improcedibilità (e non di condanna) in sede di appello per remissione di querela della parte offesa, senza considerare che il procedimento disciplinare instaurato a carico del ricorrente non è stato esitato con la destituzione dal servizio, quanto piuttosto con la mera sospensione senza retribuzione per giorni tre (fattispecie sub art. 239, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 217/2005), con conseguente non applicabilità del termine previsto dalla citata legge n. 97/2001 nel caso di specie.
Una volta stabilito, peraltro, che la riattivazione del procedimento disciplinare sospeso al termine del giudizio penale debba seguire le regole dei CCNL previgenti, va ritenuto che la norma applicabile al caso di specie è quella dettata dall’art. 13 del CCNL del 2004, rubricata “rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale”, con cui si stabilisce che “2. […] quando l’amministrazione venga a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva; 3. […] il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quanto l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva […] ”.
In terzo luogo, va osservato che l’art. 55 ter del T.U.P.I. è stato introdotto in un momento successivo alla commissione del fatto oggetto di contestazione disciplinare, ossia successivamente al 19 novembre 2008.
Anche a volere ritenere che la norma in parola sia astrattamente considerabile nel caso di specie per il principio della separazione delle singole fasi del procedimento, rimane la circostanza che nella sua ultima versione, con i termini evidenziati dal ricorrente, non era in realtà applicabile in quanto secondo il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 22, comma 13, “ Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ”.
In quarto luogo, nemmeno l’ulteriore e ultima posizione elaborata dal ricorrente può trovare seguito.
Nella memoria di replica del medesimo si afferma, infatti, con riguardo al ripetuto art. 13 del C.C.N.L. 26.05.2004: “ Proprio tale norma, al comma 4, stabilisce che “il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.”. Orbene, nel caso di specie la sentenza penale era comunicata il 23 marzo 2021, sicché i 90 giorni sono decorsi il 21 giugno 2021; il procedimento è stato tuttavia riattivato in data 20 settembre 2021 ”.
Tuttavia il comma 4 cui si riferisce il ricorrente è relativo ai casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001, ossia ai casi di sentenza di condanna cui può seguire il licenziamento, mentre la presente fattispecie è totalmente diversa.
In definitiva, quindi, il primo motivo di ricorso deve essere disatteso quanto alla lamentata mancata osservanza dei termini.
Per quanto riguarda la carenza di istruttoria e di motivazione, pure denunciata in altra parte del primo motivo di ricorso ed in varia parte della seconda censura, va evidenziato preliminarmente che il giudizio disciplinare è autonomo rispetto al giudizio penale.
Difatti, è pacifico che il proscioglimento per prescrizione in sede penale non preclude l'accertamento degli stessi fatti in sede disciplinare (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 4381/2016).
Altresì, è pacifico che l'Amministrazione goda di un'ampia discrezionalità nel valutare se la condotta, pur non costituendo reato o essendo il reato estinto, integri un illecito disciplinare per violazione dei doveri di correttezza e fedeltà (ex art. 36 CCNL 1996 e art. 7 DPR 64/2012).
Fatte le premesse che precedono, il Collegio rileva che, nel caso di specie, l'Amministrazione non si è limitata a recepire acriticamente la pendenza penale, ma ha semplicemente tenuto conto anche delle risultanze istruttorie emerse nel dibattimento penale. Dal canto suo, il Tribunale di Reggio Calabria, pur dichiarando la prescrizione, ha chiarito che il materiale probatorio non restituiva un quadro di manifesta insussistenza del fatto. Al contrario, le testimonianze dibattimentali hanno confermato che il ricorrente svolgeva attività presso l'officina dei familiari quotidianamente, anche nei giorni in cui risultava assente dal servizio per malattia. Tale condotta, una volta accertata in sede penale e non specificamente e persuasivamente contestata in sede procedimentale, è in contrasto con l'obbligo di conformare il proprio comportamento al dovere di servire la Repubblica con impegno e responsabilità.
Le giustificazioni addotte dal ricorrente in ordine alla necessità di “salutare” il padre o di prendere mezzi meccanici sono chiaramente generiche e prive di concreti riscontri.
Non può dunque porsi in dubbio la legittimità dei provvedimenti impugnati sotto il profilo dell’istruttoria e della motivazione.
Per ciò che concerne la proporzionalità della sanzione, va evidenziato che il "rimprovero scritto" appare del tutto congruo rispetto alla gravità del comportamento tenuto.
L'utilizzo di istituti a tutela della malattia per svolgere attività lavorativa privata mina il rapporto di fiducia tra Amministrazione e dipendente. Ai sensi dell'art. 139 del d.lgs 217/2005, difatti, il rimprovero scritto rappresenta una delle sanzioni meno afflittive, non incidendo sulla progressione di carriera né sulla retribuzione.
Le censure di legittimità vanno dunque respinte.
La domanda di risarcimento del danno genericamente avanzata deve parimenti essere respinta, non essendo stato dimostrato né l’illecito, considerando che i provvedimenti impugnati sono legittimi e che non emergono comportamenti extra procedimentali rilevanti, né il danno ingiusto, che non è stato allegato in maniera specifica, né il nesso di causalità tra i due predetti elementi qualora in astratto sussistessero ( quod non ).
In definitiva, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida forfettariamente in euro 1.500 (millecinquecento), oltre accessori se dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN EN, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
VA AP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA AP | IN EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.