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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3356/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3356/2025 promosso da:
, nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Marina Parte_1
Magistrelli;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Parte_2
Pierotti.
OGGETTO: “REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO”.
CONCLUSIONI: “1- Le parti potranno fissare la residenza ove riterranno opportuno dandosene immediata comunicazione;
2- la casa familiare, sita ad CO in Via Maria Montessori n. 4, di proprietà esclusiva della sig.ra rimane a lei assegnata, la quale continuerà ad abitarvi unitamente ai figli;
Pt_1
3- i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2 collocamento presso l'abitazione materna. Conseguentemente, entrambi i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale per lequestioni di
- 1 - straordinaria amministrazione, prendendo di comune accordo tutte le decisioni rilevanti relative ai figli minori, nel rispetto delle attitudini, propensioni ed aspirazioni dei minori stessi, impegnandosi a mantenere tra loro rapporti di reciproco rispetto e di serena collaborazione nel preminente interesse dei figli. Diversamente, ciascun genitore quando avrà i figli con sé, eserciterà autonomamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
4- tenuto conto dell'età dei bambini, per il primo anno dall'emissione della sentenza di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio il sig. salvo diverso accordo con la sig.ra potrà vedere e Parte_2 Pt_1 tenere con sé i figli secondo il seguente calendario, concordato al fine di consentire ad entrambi i genitori ed ai figli una migliore organizzazione di vita:
-Prima Settimana: il lunedì, prelevando all'uscita dalla scuola alle ore 15:00 e di Per_1 seguito a prelevare dalla casa materna, dove riaccompagnerà i figli alle ore Persona_2
21:00; il sabato dalle ore 16:00 sino alle ore 21:00, riaccompagnandoli a casa della madre e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:30, riaccompagnandoli a casa della madre;
- Seconda Settimana:
a) il lunedì, prelevando all'uscita dalla scuola alle ore 15:00 e di seguito a prelevare Per_1 dalla casa materna tenendo i figli fino al mattino seguente, quando Persona_2 riaccompagnerà i figli a scuola ovvero li lascerà a casa della madre nel periodo non scolastico.
Le parti prevedono, per le ragioni come di seguito specificate, che il pernotto dei minori con il papà il lunedì avverrà presso l'abitazione della madre, sig.ra Pt_1
Tenuto conto che il sig. non dispone ancora di una propria autonoma abitazione in Parte_2
CO e che, lasciata la casa familiare, egli si sistemerà provvisoriamente presso la sede dell'azienda agricola dove svolge la sua attività lavorativa (cioè a Monte San Vito, in Via San
Giovanni n. 34), le parti di comune accordo stabiliscono che il pernotto infrasettimanale dei minori con il papà, previsto a decorrere dal lunedì della Seconda Settimana del sopra descritto calendario di visite e che, poi, si ripeterà a lunedì alternati, si svolgerà presso l'abitazione materna. b) Il mercoledì pomeriggio, sempre prelevando all'uscita dalla scuola alle ore Per_1
15:00 e di seguito andrà a prelevare dalla casa materna e terrà i figli fino alle Persona_2 ore 21.00, quando li riaccompagnerà a casa della mamma.
Poi il calendario delle visite di cui sopra, si ripeterà in modo alternato.
- 2 - - Tutti i martedì, al fine di mantenere continuità con le attuali abitudini, il padre accompagnerà
a basket e, pertanto, preleverà entrambi i figli dalla casa materna alle ore 17,30 per poi Per_1 ivi riaccompagnarli alle ore 19,15 circa;
- durante il periodo estivo (da giugno a settembre 2025 e da giugno a settembre 2026), le parti si metteranno d'accordo entro il 31 maggio, affinché ciascun genitore possa trascorrere una settimana non consecutiva con i figli. Per l'estate del corrente anno, detto periodo sarà concordato tra i genitori entro il 31 luglio 2025;
- durante le vacanze natalizie del 2025, i figli trascorreranno 5 giorni non consecutivi con ciascun genitore, alternandosi negli anni, tra loro, la Vigilia ed il giorno di Natale, Capodanno
e l'Epifania secondo gli orari che verranno concordati direttamente tra i genitori. Il periodo prescelto dovrà essere concordato tra i genitori entro il 7 dicembre 2025;
- durante il periodo pasquale 2026, se il padre avrà trovato una residenza in CO, i minori trascorreranno il Sabato Santo e la Domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo ed il successivo martedì con l'altro, così alternandosi negli anni;
diversamente, qualora il padre non disponga ancora di una propria abitazione ad CO, durante le vacanze pasquali 2026, le giornate di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo saranno alternate tra i genitori.
Dal primo anno successivo all'emissione della sentenza di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e se il sig. Parte_2 avrà trovato una sistemazione abitativa in CO, si seguirà la seguente diversa calendarizzazione delle visite padre-figli:
-Prima Settimana: il lunedì, prelevando all'uscita dalla scuola alle ore 15:00 e di Per_1 seguito a prelevare dalla casa materna, dove riaccompagnerà i figli alle ore Persona_2
21:00; dal sabato dalle ore 16:00 sino alla domenica alle ore 18:30, quando li riaccompagnerà
a casa della madre (con pernotto presso la casa paterna);
- Seconda Settimana:
a) il lunedì, prelevando all'uscita dalla scuola alle ore 15:00 e di seguito a prelevare Per_1
dalla casa materna fino alle ore 21.00, quando riaccompagnerà i figli a casa Persona_2 della madre.
b) Il mercoledì pomeriggio, sempre prelevando all'uscita dalla scuola alle ore 15:00 e Per_1 di seguito andrà a prelevare dalla casa materna fino al mattino seguente, Persona_2
- 3 - quando li riaccompagnerà a scuola ovvero a casa della mamma in periodo non scolastico (con pernotto presso la casa paterna).
- Tutti i martedì, al fine di mantenere continuità con le attuali abitudini, il padre accompagnerà
a basket e, pertanto, preleverà entrambi i figli dalla casa materna alle ore 17,30 per poi Per_1 ivi riaccompagnarli alle ore 19,15 circa;
- durante le vacanze estive (nel periodo intercorrente dal mese di giugno fino a settembre), il sig. potrà tenere con sé i figli per 7 giorni anche non continuativi. Analogo periodo Parte_2 spetterà anche alla sig.ra Pt_1
I genitori concorderanno i relativi periodi entro il 31 maggio di ogni anno, il tutto sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi. Inoltre, nell'arco di tempo da giugno a settembre, previo accordo tra i genitori, i figli potranno trascorrere 4 notti anche non consecutive, tra il sabato e la domenica, presso la casa paterna in aggiunta a quelle previste secondo il calendario ordinario delle visite.
-Durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno 5 giorni non consecutivi con ciascun genitore, alternandosi negli anni, tra loro, la Vigilia ed il giorno di Natale, Capodanno e l'Epifania.
Il periodo prescelto dovrà essere concordato tra i genitori entro il 7 dicembre di ogni anno.
-Durante il periodo pasquale, i minori trascorreranno il Sabato Santo e la Domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo ed il successivo martedì con l'altro, così alternandosi negli anni.
Nel precisare che è prioritario interesse del sig. reperire al più presto una propria Parte_2 abitazione in CO occorre, tuttavia, stabilire che nella denegata ipotesi in cui lo stesso, trascorso un anno dall'emissione della sentenza di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, non disponga ancora di un'abitazione in CO, resteranno in vigore le precedenti condizioni di visita (con pernotto del padre due lunedì al mese presso l'abitazione materna) sino al momento in cui non si realizzerà la detta condizione abitativa e comunque non oltre il 31.12.2026.
5- Qualora il sig. per motivi di lavoro o personali, avesse la necessità di variare Parte_2
l'assetto delle visite, si metterà d'accordo con la sig.ra con un preavviso di almeno due Pt_1 giorni;
- 4 - 6- Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2 Pt_1
e , la somma di € 300,00 mensili per ciascun figlio (€ 600 complessivi). Per_1 Persona_2
Tale somma dovrà essere versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra la quale avrà Pt_1
l'onere di comunicare al sig. il relativo codice Iban così come sarà cura della stessa Parte_2 sig.ra comunicare eventuali variazioni in ordine a tale dato, e sarà rivalutata Pt_1 annualmente secondo la variazione degli Indici Istat;
7- Le spese straordinarie relative alla prole, per tali intendendosi quelle indicate nel Protocollo del 10 luglio 2024 attualmente in vigore presso il Tribunale di CO, come di seguito elencate, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
SPESE MEDICHE
In particolare, si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
-visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche-con eventuale acquisto di apparecchi-oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
-interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
-farmaci o parafarmaci prescritti dal medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (maschere, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.),
-farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
-acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi come prescritti da specialista;
-supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
-cicli di psicoterapia, logopedia e altre spese a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
-ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra genitori le spese per: -visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
-interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- 5 - -cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
-acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
-cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli non prescritti dal medico curante o pediatra.
2) SPESE SCOLASTICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
-tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privarti), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
-libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università:
-alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
-gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
-trasporto pubblico casa/scuola;
-mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie perla frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentanti anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- 6 - -gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
-corsi di recupero e lezioni private,
-pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
-preparazione di concorsi e sesami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
-corsi di lingua straniera e informativa e spese per le relative certificazioni.
3) SPESE EXSTRASCOLASTICHE, PER ATIVITA' LUDICO–RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
-bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinarie per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
-frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
-baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per
-attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
-acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
-vacanze trascorse in assenza dei genitori;
-conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi)
-acquisto e manutenzione straordinarie dei mezzi di trasporto
-organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea ecc.)
-attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- 7 - -baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-frequenza di centri estivi.
Il genitore anticipatario, entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro-quota, previa esibizione di idonea documentazione e l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro 30 giorni dalla richiesta.
8- L'Assegno Unico INPS viene attribuito integralmente alla sig.ra quale genitore presso Pt_1 il quale i minori sono collocati mentre le eventuali detrazioni fiscali per i figli saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
9- i genitori prestano già il loro consenso al rilascio/rinnovo dei documenti, anche validi ai fini dell'espatrio, dei figli minori e;
Per_1 Persona_2
10- con la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro (fatta eccezione per quanto previsto ai precedenti punti 6 e 7 relativi al mantenimento e alle spese straordinarie relative ai minori e 8 – assegno unico e detrazioni).
11- Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti e sottoscrivono il presente ricorso, anche ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale, i rispettivi legali delle parti.
Tutte le condizioni di cui sopra, saranno poste in essere a decorrere dal mese di sottoscrizione del presente atto”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto di Parte_1 Parte_2 disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio
(nato ad [...] il [...]) e (nata ad [...] il [...]). Per_1 Persona_2
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che in data 30.09.2025 ha espresso parere favorevole.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di CO.
- 8 - Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori considerata la loro età e posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di CO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in CO, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 9 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3356/2025 promosso da:
, nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Marina Parte_1
Magistrelli;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Parte_2
Pierotti.
OGGETTO: “REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO”.
CONCLUSIONI: “1- Le parti potranno fissare la residenza ove riterranno opportuno dandosene immediata comunicazione;
2- la casa familiare, sita ad CO in Via Maria Montessori n. 4, di proprietà esclusiva della sig.ra rimane a lei assegnata, la quale continuerà ad abitarvi unitamente ai figli;
Pt_1
3- i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2 collocamento presso l'abitazione materna. Conseguentemente, entrambi i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale per lequestioni di
- 1 - straordinaria amministrazione, prendendo di comune accordo tutte le decisioni rilevanti relative ai figli minori, nel rispetto delle attitudini, propensioni ed aspirazioni dei minori stessi, impegnandosi a mantenere tra loro rapporti di reciproco rispetto e di serena collaborazione nel preminente interesse dei figli. Diversamente, ciascun genitore quando avrà i figli con sé, eserciterà autonomamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
4- tenuto conto dell'età dei bambini, per il primo anno dall'emissione della sentenza di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio il sig. salvo diverso accordo con la sig.ra potrà vedere e Parte_2 Pt_1 tenere con sé i figli secondo il seguente calendario, concordato al fine di consentire ad entrambi i genitori ed ai figli una migliore organizzazione di vita:
-Prima Settimana: il lunedì, prelevando all'uscita dalla scuola alle ore 15:00 e di Per_1 seguito a prelevare dalla casa materna, dove riaccompagnerà i figli alle ore Persona_2
21:00; il sabato dalle ore 16:00 sino alle ore 21:00, riaccompagnandoli a casa della madre e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:30, riaccompagnandoli a casa della madre;
- Seconda Settimana:
a) il lunedì, prelevando all'uscita dalla scuola alle ore 15:00 e di seguito a prelevare Per_1 dalla casa materna tenendo i figli fino al mattino seguente, quando Persona_2 riaccompagnerà i figli a scuola ovvero li lascerà a casa della madre nel periodo non scolastico.
Le parti prevedono, per le ragioni come di seguito specificate, che il pernotto dei minori con il papà il lunedì avverrà presso l'abitazione della madre, sig.ra Pt_1
Tenuto conto che il sig. non dispone ancora di una propria autonoma abitazione in Parte_2
CO e che, lasciata la casa familiare, egli si sistemerà provvisoriamente presso la sede dell'azienda agricola dove svolge la sua attività lavorativa (cioè a Monte San Vito, in Via San
Giovanni n. 34), le parti di comune accordo stabiliscono che il pernotto infrasettimanale dei minori con il papà, previsto a decorrere dal lunedì della Seconda Settimana del sopra descritto calendario di visite e che, poi, si ripeterà a lunedì alternati, si svolgerà presso l'abitazione materna. b) Il mercoledì pomeriggio, sempre prelevando all'uscita dalla scuola alle ore Per_1
15:00 e di seguito andrà a prelevare dalla casa materna e terrà i figli fino alle Persona_2 ore 21.00, quando li riaccompagnerà a casa della mamma.
Poi il calendario delle visite di cui sopra, si ripeterà in modo alternato.
- 2 - - Tutti i martedì, al fine di mantenere continuità con le attuali abitudini, il padre accompagnerà
a basket e, pertanto, preleverà entrambi i figli dalla casa materna alle ore 17,30 per poi Per_1 ivi riaccompagnarli alle ore 19,15 circa;
- durante il periodo estivo (da giugno a settembre 2025 e da giugno a settembre 2026), le parti si metteranno d'accordo entro il 31 maggio, affinché ciascun genitore possa trascorrere una settimana non consecutiva con i figli. Per l'estate del corrente anno, detto periodo sarà concordato tra i genitori entro il 31 luglio 2025;
- durante le vacanze natalizie del 2025, i figli trascorreranno 5 giorni non consecutivi con ciascun genitore, alternandosi negli anni, tra loro, la Vigilia ed il giorno di Natale, Capodanno
e l'Epifania secondo gli orari che verranno concordati direttamente tra i genitori. Il periodo prescelto dovrà essere concordato tra i genitori entro il 7 dicembre 2025;
- durante il periodo pasquale 2026, se il padre avrà trovato una residenza in CO, i minori trascorreranno il Sabato Santo e la Domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo ed il successivo martedì con l'altro, così alternandosi negli anni;
diversamente, qualora il padre non disponga ancora di una propria abitazione ad CO, durante le vacanze pasquali 2026, le giornate di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo saranno alternate tra i genitori.
Dal primo anno successivo all'emissione della sentenza di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e se il sig. Parte_2 avrà trovato una sistemazione abitativa in CO, si seguirà la seguente diversa calendarizzazione delle visite padre-figli:
-Prima Settimana: il lunedì, prelevando all'uscita dalla scuola alle ore 15:00 e di Per_1 seguito a prelevare dalla casa materna, dove riaccompagnerà i figli alle ore Persona_2
21:00; dal sabato dalle ore 16:00 sino alla domenica alle ore 18:30, quando li riaccompagnerà
a casa della madre (con pernotto presso la casa paterna);
- Seconda Settimana:
a) il lunedì, prelevando all'uscita dalla scuola alle ore 15:00 e di seguito a prelevare Per_1
dalla casa materna fino alle ore 21.00, quando riaccompagnerà i figli a casa Persona_2 della madre.
b) Il mercoledì pomeriggio, sempre prelevando all'uscita dalla scuola alle ore 15:00 e Per_1 di seguito andrà a prelevare dalla casa materna fino al mattino seguente, Persona_2
- 3 - quando li riaccompagnerà a scuola ovvero a casa della mamma in periodo non scolastico (con pernotto presso la casa paterna).
- Tutti i martedì, al fine di mantenere continuità con le attuali abitudini, il padre accompagnerà
a basket e, pertanto, preleverà entrambi i figli dalla casa materna alle ore 17,30 per poi Per_1 ivi riaccompagnarli alle ore 19,15 circa;
- durante le vacanze estive (nel periodo intercorrente dal mese di giugno fino a settembre), il sig. potrà tenere con sé i figli per 7 giorni anche non continuativi. Analogo periodo Parte_2 spetterà anche alla sig.ra Pt_1
I genitori concorderanno i relativi periodi entro il 31 maggio di ogni anno, il tutto sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi. Inoltre, nell'arco di tempo da giugno a settembre, previo accordo tra i genitori, i figli potranno trascorrere 4 notti anche non consecutive, tra il sabato e la domenica, presso la casa paterna in aggiunta a quelle previste secondo il calendario ordinario delle visite.
-Durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno 5 giorni non consecutivi con ciascun genitore, alternandosi negli anni, tra loro, la Vigilia ed il giorno di Natale, Capodanno e l'Epifania.
Il periodo prescelto dovrà essere concordato tra i genitori entro il 7 dicembre di ogni anno.
-Durante il periodo pasquale, i minori trascorreranno il Sabato Santo e la Domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo ed il successivo martedì con l'altro, così alternandosi negli anni.
Nel precisare che è prioritario interesse del sig. reperire al più presto una propria Parte_2 abitazione in CO occorre, tuttavia, stabilire che nella denegata ipotesi in cui lo stesso, trascorso un anno dall'emissione della sentenza di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, non disponga ancora di un'abitazione in CO, resteranno in vigore le precedenti condizioni di visita (con pernotto del padre due lunedì al mese presso l'abitazione materna) sino al momento in cui non si realizzerà la detta condizione abitativa e comunque non oltre il 31.12.2026.
5- Qualora il sig. per motivi di lavoro o personali, avesse la necessità di variare Parte_2
l'assetto delle visite, si metterà d'accordo con la sig.ra con un preavviso di almeno due Pt_1 giorni;
- 4 - 6- Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2 Pt_1
e , la somma di € 300,00 mensili per ciascun figlio (€ 600 complessivi). Per_1 Persona_2
Tale somma dovrà essere versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra la quale avrà Pt_1
l'onere di comunicare al sig. il relativo codice Iban così come sarà cura della stessa Parte_2 sig.ra comunicare eventuali variazioni in ordine a tale dato, e sarà rivalutata Pt_1 annualmente secondo la variazione degli Indici Istat;
7- Le spese straordinarie relative alla prole, per tali intendendosi quelle indicate nel Protocollo del 10 luglio 2024 attualmente in vigore presso il Tribunale di CO, come di seguito elencate, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
SPESE MEDICHE
In particolare, si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
-visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche-con eventuale acquisto di apparecchi-oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
-interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
-farmaci o parafarmaci prescritti dal medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (maschere, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.),
-farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
-acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi come prescritti da specialista;
-supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
-cicli di psicoterapia, logopedia e altre spese a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
-ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra genitori le spese per: -visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
-interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- 5 - -cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
-acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
-cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli non prescritti dal medico curante o pediatra.
2) SPESE SCOLASTICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
-tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privarti), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
-libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università:
-alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
-gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
-trasporto pubblico casa/scuola;
-mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie perla frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentanti anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- 6 - -gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
-corsi di recupero e lezioni private,
-pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
-preparazione di concorsi e sesami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
-corsi di lingua straniera e informativa e spese per le relative certificazioni.
3) SPESE EXSTRASCOLASTICHE, PER ATIVITA' LUDICO–RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
-bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinarie per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
-frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
-baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per
-attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
-acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
-vacanze trascorse in assenza dei genitori;
-conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi)
-acquisto e manutenzione straordinarie dei mezzi di trasporto
-organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea ecc.)
-attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- 7 - -baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-frequenza di centri estivi.
Il genitore anticipatario, entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro-quota, previa esibizione di idonea documentazione e l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro 30 giorni dalla richiesta.
8- L'Assegno Unico INPS viene attribuito integralmente alla sig.ra quale genitore presso Pt_1 il quale i minori sono collocati mentre le eventuali detrazioni fiscali per i figli saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
9- i genitori prestano già il loro consenso al rilascio/rinnovo dei documenti, anche validi ai fini dell'espatrio, dei figli minori e;
Per_1 Persona_2
10- con la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro (fatta eccezione per quanto previsto ai precedenti punti 6 e 7 relativi al mantenimento e alle spese straordinarie relative ai minori e 8 – assegno unico e detrazioni).
11- Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti e sottoscrivono il presente ricorso, anche ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale, i rispettivi legali delle parti.
Tutte le condizioni di cui sopra, saranno poste in essere a decorrere dal mese di sottoscrizione del presente atto”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto di Parte_1 Parte_2 disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio
(nato ad [...] il [...]) e (nata ad [...] il [...]). Per_1 Persona_2
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che in data 30.09.2025 ha espresso parere favorevole.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di CO.
- 8 - Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori considerata la loro età e posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di CO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in CO, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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