Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 213
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per mancata notifica al resistente

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992, poiché la produzione del ricorso notificato al resistente è un adempimento a pena di inammissibilità. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 213
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 213
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo