CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 213/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1304/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nicotera - Corso Umberto I 89844 Nicotera VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13039 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13038 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con solleciti di pagamento nn. 13038 e 13039, notificati in data 19.09.2025, il Comune di Nicotera chiedeva alla società Ricorrente_1 srl il pagamento della somma complessiva di euro 3.034,58, relativa alla Tari anno 2020.
Con ricorso in data 06.10.2025 la società Ricorrente_1 srl adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava i suddetti solleciti di pagamento e ne chiedeva l'annullamento.
Quindi, la parte ricorrente si costituiva in giudizio in data 14.10.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio il Comune di Nicotera, il quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza pubblica in data 12.02.2026, il Presidente Giudice Monocratico ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le rispettive difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
di poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024 (cfr. D.Lgs.
n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 srl è inammissibile e, pertanto, va disatteso, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Invero, agli atti del giudizio non risulta depositato il ricorso notificato al resistente Comune ovvero le ricevute di accettazione e consegna pec, in evidente violazione dell'art. 22, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992, che richiede tale adempimento a pena di inammissibilità: “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”.
Inoltre, va rammentato che il secondo comma del suddetto articolo 22 dispone che “L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992 la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 06.10.2025 dalla società Ricorrente_1 srl nei confronti del Comune di Nicotera, depositato in data 14.10.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna la società ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del resistente Comune, le quali vengono liquidate in euro 650,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 12.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1304/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nicotera - Corso Umberto I 89844 Nicotera VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13039 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13038 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con solleciti di pagamento nn. 13038 e 13039, notificati in data 19.09.2025, il Comune di Nicotera chiedeva alla società Ricorrente_1 srl il pagamento della somma complessiva di euro 3.034,58, relativa alla Tari anno 2020.
Con ricorso in data 06.10.2025 la società Ricorrente_1 srl adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava i suddetti solleciti di pagamento e ne chiedeva l'annullamento.
Quindi, la parte ricorrente si costituiva in giudizio in data 14.10.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio il Comune di Nicotera, il quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza pubblica in data 12.02.2026, il Presidente Giudice Monocratico ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le rispettive difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
di poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024 (cfr. D.Lgs.
n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 srl è inammissibile e, pertanto, va disatteso, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Invero, agli atti del giudizio non risulta depositato il ricorso notificato al resistente Comune ovvero le ricevute di accettazione e consegna pec, in evidente violazione dell'art. 22, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992, che richiede tale adempimento a pena di inammissibilità: “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”.
Inoltre, va rammentato che il secondo comma del suddetto articolo 22 dispone che “L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992 la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 06.10.2025 dalla società Ricorrente_1 srl nei confronti del Comune di Nicotera, depositato in data 14.10.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna la società ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del resistente Comune, le quali vengono liquidate in euro 650,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 12.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella