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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
CIAMPI RA MARIA, Giudice monocratico in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 335/2023 depositato il 05/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via indirizzo ricorrente contro
Ag.entrate - SS - FR
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220018655939000 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---------------------------
Resistente/Appellato: ----------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla sola Agenzia delle Entrate SS Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di cui in epigrafe relativo al pagamento di tributi locali in favore del comune dui Strangolagalli, eccependo l'intervenuta prescrizione, Si costituiiva l'Agenzia delle Entrate Riscssione eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune impositore che tuttavia, disposta l'integrazione, restava contumace,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato risultando per tabulas il decorso dei termini prescrizionali. Il comune di Strangolagalli restyando contumace non ha peraltro dato prova dell'esistenza di atti interruttivi.
In relazione alle ragioni del decidere appare congruo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso compensando integralmente tra tutte le parti le spese di lite
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
CIAMPI RA MARIA, Giudice monocratico in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 335/2023 depositato il 05/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via indirizzo ricorrente contro
Ag.entrate - SS - FR
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220018655939000 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---------------------------
Resistente/Appellato: ----------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla sola Agenzia delle Entrate SS Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di cui in epigrafe relativo al pagamento di tributi locali in favore del comune dui Strangolagalli, eccependo l'intervenuta prescrizione, Si costituiiva l'Agenzia delle Entrate Riscssione eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune impositore che tuttavia, disposta l'integrazione, restava contumace,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato risultando per tabulas il decorso dei termini prescrizionali. Il comune di Strangolagalli restyando contumace non ha peraltro dato prova dell'esistenza di atti interruttivi.
In relazione alle ragioni del decidere appare congruo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso compensando integralmente tra tutte le parti le spese di lite