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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 585/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 269/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAGLIARI e pubblicata il 15/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW302I500479 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha interposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari n. 269/2025, che aveva rigettato i ricorsi (poi riuniti) proposti contro gli atti impositivi compiutamente descritti in epigrafe, chiedendone la riforma integrale o parziale, col favore delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, ha depositato una proposta di conciliazione della controversia accettata dai contribuenti, concludendo per l'estinzione del giudizio, con compensazione di spese.
All'udienza di discussione, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la richiesta di estinzione del giudizio, con compensazione di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere esaminato nel merito, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto le parti sono addivenute alla conciliazione della controversia.
In difetto di domanda di condanna alle spese per la c.d. soccombenza virtuale, le spese devono essere interamente compensate tra le parti.
Ne consegue l'estinzione del giudizio, ai sensi del comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92, con compensazione di spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 585/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 269/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAGLIARI e pubblicata il 15/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW302I500479 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha interposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari n. 269/2025, che aveva rigettato i ricorsi (poi riuniti) proposti contro gli atti impositivi compiutamente descritti in epigrafe, chiedendone la riforma integrale o parziale, col favore delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, ha depositato una proposta di conciliazione della controversia accettata dai contribuenti, concludendo per l'estinzione del giudizio, con compensazione di spese.
All'udienza di discussione, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la richiesta di estinzione del giudizio, con compensazione di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere esaminato nel merito, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto le parti sono addivenute alla conciliazione della controversia.
In difetto di domanda di condanna alle spese per la c.d. soccombenza virtuale, le spese devono essere interamente compensate tra le parti.
Ne consegue l'estinzione del giudizio, ai sensi del comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92, con compensazione di spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.