Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01554/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01682/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1682 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Nilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
- della comunicazione ricevuta via pec del 10.10.2024, formulata in risposta ad istanza di riesame del 13 agosto dove viene così disposto: “In esito alla istanza in oggetto indicata, presentata in nome e per conto del Sig. -OMISSIS-, (già luogotenente dell’Arma dei Carabinieri), si confermano le determinazioni assunte con DM n. M D GMIL -OMISSIS- in data 12 gennaio 2018” ;
- nonché di ogni atto presupposto e successivo, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 novembre 2025 il dott. NO EL TE e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il mezzo di gravame all’esame, il Sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, con cui il Ministero della Difesa ha confermato la determinazione, precedentemente assunta, di irrogazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare della perdita del grado.
1.1. In punto di fatto, la difesa attorea ha esposto, in sintesi e per quel che qui rileva, che:
- il -OMISSIS-, nella qualità di Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, era sottoposto a procedimento disciplinare a seguito di misura cautelare degli arresti domiciliari e di rinvio a giudizio, disposti dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto, nell’ambito del procedimento penale instaurato a suo carico per l’ipotesi di reato cui agli artt. 81,110 e 326, commi 1 e 3 ( rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio );
- nell’ambito del detto procedimento penale, il ricorrente sceglieva di accedere all’applicazione della pena su richiesta delle parti, sicché il Giudice penale - con sentenza n. -OMISSIS-, depositata il 5.8.2017 - applicava nei suoi confronti la pena della reclusione di anni due, con sospensione condizionale della pena;
- con provvedimento del 6.2.2018, il Ministero della Difesa gli irrogava la sanzione disciplinare della perdita del grado, ritenendolo responsabile di aver divulgato informazioni riservate in concorso con altri soggetti;
- successivamente i coimputati coinvolti nel medesimo procedimento penale, verso cui il -OMISSIS- era accusato di aver rivelato informazioni riservate, venivano assolti con sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Taranto n. -OMISSIS- “perché il fatto non sussiste”, in tal modo escludendo la rivelazione di segreti d’ufficio e smentendo gli addebiti disciplinari a suo tempo mossi al ricorrente;
- in ragione di ciò, il ricorrente presentava in data 13.8.2024 istanza di riesame ai sensi dell’art. 1365 del D. Lgs. n. 66/2010 - Codice dell’ordinamento militare (C.O.M.);
- con l’atto in questa sede gravato, l’Amministrazione rigettava la richiesta con formula generica di conferma ed in assenza di motivazione.
1.2. A sostegno del mezzo di gravame, la parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura: “Incompetenza e/o mancata indicazione dei poteri relativi; Illogicità; Errata valutazione dei presupposti; Assenza e/o insufficiente motivazione”.
1.3. Ha chiesto, pertanto, al Tribunale adìto di annullare, previa adozione di misure interinali, il provvedimento impugnato e di disporre il riesame del procedimento disciplinare, alla luce delle circostanze sopravvenute.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, depositando successivamente documentazione e memoria difensiva, con la quale ha chiesto la reiezione del ricorso.
2.1. Alla camera di consiglio del 13.1.2025 il difensore di parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
2.2. Con atto depositato in data 28.8.2025, la difesa attorea ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione del sopravvenuto provvedimento del 3.7.2025, con cui il Ministero della Difesa, in sede di riesame della posizione disciplinare del ricorrente, ne ha disposto l’archiviazione, con contestuale revoca della sanzione precedentemente irrogata e ricostruzione della relativa carriera ai fini giuridici ed economici.
2.3. Previo deposito di memoria ex art. 73 c.p.a. a cura della parte ricorrente, all’udienza pubblica del 3 novembre 2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
3. Ciò posto, reputa il Collegio che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo la P.A. adottato l’agognato provvedimento di accoglimento dell’istanza di riesame della sua posizione disciplinare, in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n. -OMISSIS-, con cui è stata revocata la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. emessa il 21.7.2017 dal G.U.P. del Tribunale di Taranto, con conseguente assoluzione del ricorrente dal reato a lui ascritto “perché il fatto non sussiste”.
4. Nondimeno, la parte ha chiesto, con memoria ritualmente depositata, che sia accertata l’illegittimità del provvedimento impugnato a fini risarcitori, ex art. 34, comma 3, c.p.a., in conformità ai principi sanciti dal Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa, con sentenza n. 8 del 13.7.2022.
4.1. A tal fine, va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla Difesa erariale, vertendosi di un atto che, pur confermando la decisione precedente, deriva da una nuova istruttoria e da una rinnovata valutazione del merito della vicenda.
4.2. Risulta, infatti, ex actis dal documento denominato “Appunto”, depositato sub All. n. 11 della produzione di parte resistente, che l’atto impugnato è stato adottato in esito a rinnovata attività istruttoria e valutativa da parte dell’Amministrazione, riconsiderando con nuovo ed autonomo iter procedimentale la posizione del ricorrente, anche alla luce dei fatti sopravvenuti.
5. Nel merito, in ossequio ai criteri di tassonomia dei motivi di ricorso, fissati del dictum dell’Adunanza Plenaria n. 5/2015, il Collegio reputa anzitutto che non sia meritevole di accoglimento il motivo di censura con cui la parte ricorrente eccepisce l’incompetenza funzionale del sottoscrittore della nota di reiezione, sostenendo che la competenza a provvedere sul riesame spetti alla medesima Autorità che ha adottato la sanzione, e che, in ogni caso, il provvedimento rechi una generica formula “d’ordine” priva dell’indicazione del titolo di legittimazione e dei poteri esercitati, con conseguente vizio di incompetenza e violazione del principio di tipicità e nominatività dei poteri.
5.1. Il motivo è infondato, in quanto - come è dato evincere dalla lettura del provvedimento impugnato - questo è sottoscritto “d’ordine” del Direttore Generale: ricorre, pertanto, la figura della delega di firma la quale, come è noto, non altera l’ordine delle competenze stabilito dalla legge, ma si limita ad attribuire al soggetto delegato il potere di sottoscrivere atti che continuano ad essere sostanzialmente atti dell’autorità delegante e non di quella delegata (cfr., ex multis , T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. III, Sent., 05-08-2013, n. 1005; T.A.R. Liguria, Sez. I, 7 febbraio 2011, n. 243; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 20 maggio 2010, n. 2070; T.A.R. Toscana, Sez. III, 18 dicembre 2002, n. 3372).
6. Sono invece fondate e dirimenti le doglianze con cui il ricorrente lamenta che il provvedimento è viziato da carente motivazione, non essendo in alcun modo esplicitate le ragioni giuridiche e fattuali del rigetto dell’istanza, a fronte dell’intervenuta sentenza della Corte di Appello Penale di Taranto n. -OMISSIS-, irrevocabile per mancata impugnazione, con cui - avuto riguardo ai fatti oggetto di contestazione disciplinare nei confronti del ricorrente - i coimputati nel medesimo procedimento penale sono stati assolti con formula piena “perché il fatto non sussiste”.
6.1. Infatti, l’impugnata nota recita testualmente: “In esito all’istanza in oggetto indicata, presentata in nome e per conto del Sig. -OMISSIS- (già Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri), si confermano le determinazioni assunte con D.M. n. M_D GMIL-OMISSIS- in data 12 gennaio 2018 ”.
6.2. Come è evidente, l’Amministrazione si è limitata ad esprimere una formula di “conferma” stereotipata, senza esplicitare una ponderazione sostanziale degli elementi indicati dall’interessato e senza operare il necessario raffronto tra le motivazioni della sopravvenuta sentenza penale della Corte d’Appello e gli addebiti in illo tempore posti a base del provvedimento di irrogazione a carico del -OMISSIS- della sanzione della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”.
6.3. L’uso di una formula apodittica, come esattamente rilevato dalla difesa attorea, è peraltro preclusivo del controllo giurisdizionale sull’esercizio del potere.
6.4. Ciò tanto più ove si consideri che l’istanza di riesame de qua agitur presuppone la sopravvenienza di “nuove prove” astrattamente idonee a condurre, in termini prognostici, ad una sanzione meno grave o al proscioglimento dall’addebito, dovendosi in proposito richiamare i principi elaborati a livello giurisprudenziale, in virtù dei quali:
i) il riesame va qualificato come modulo procedimentale rinnovatorio, volto a consentire la rivalutazione del compendio istruttorio alla luce di elementi non conosciuti al tempo dell’irrogazione (cfr. TAR Lazio, Sez. III, 01.03.2024, n. 4122);
ii) la riapertura del procedimento disciplinare è consentita quando emergano prove nuove suscettibili di condurre al proscioglimento o ad una sanzione più mite (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 20/01/2020, n. 55, ed ivi il richiamo a Cons. Stato, Sez. III, 01/08/2019, n. 5472);
iii) l’istituto del riesame ex art. 1365 del D. Lgs. n. 66/2010 si fonda, per legge, non tanto sulla produzione di documenti nuovi, ma sulla sopravvenienza di prove, ovvero di elementi di valutazione non noti all’epoca del vaglio che ha dato luogo alla sanzione (v. TAR Lecce, Sez. III, 8.4.2013, n. 810).
7. Per le ragioni suesposte, previa declaratoria della cessazione della materia del contendere, va accolta la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato, ritualmente proposta da parte ricorrente con memoria ex art. 73 c.p.a.
8. In conformità al criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, le spese di lite vanno poste a carico della P.A. resistente, nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- accerta l’illegittimità dell’atto impugnato;
- condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ET CA, Presidente
NO EL TE, Primo Referendario, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO EL TE | ET CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.