Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00143/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00324/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 324 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fortunata Mercedes Cammera, Tommaso Caserta e Olga Emanuela Pazzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Comando Legione Carabinieri -OMISSIS-, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
- del provvedimento emesso in data -OMISSIS- dalla Scuola -OMISSIS-, a firma del Comandante Col. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, notificato via pec in data 8/01/2022, per effetto del quale è stata disposta nei confronti dell’App.SC Q.S. -OMISSIS- l’immediata sospensione dal servizio
- dell’invito del -OMISSIS-, notificato in data 17/12/2021 a produrre documentazione relativa all’avvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione;
- del decreto legge 26/11/2021 n. 172, recante Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;
- del decreto legge 1/04/2021 n. 44 recante “ Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2 di giustizia e concorsi pubblici ”;
- della legge 28 maggio 2021 n. 76;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Legione Carabinieri -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. SS AD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è Appuntato Scelto con qualifica speciale, in forza presso la Scuola -OMISSIS- – Reparto Comando – Ufficio Autodrappello.
Ricevuto formale invito a produrre documentazione relativa all’avvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione, con PEC del 21 dicembre 2021 il sig. -OMISSIS- trasmetteva al Comando copia della prenotazione vaccinale.
Constatato che la data della prenotazione era stata fissata oltre il termine dei 20 giorni previsto dalla legge, il Comando d’ufficio effettuava altra prenotazione presso il centro vaccinale hub di -OMISSIS-, disattesa dal ricorrente a causa di una sopraggiunta indisponibilità del medesimo (otalgia febbrile in otite cronica per causa di servizio), come da certificato medico, trasmesso al Comando.
Durante l’indisponibilità del ricorrente per sopraggiunta malattia fino al 16 gennaio 2022, con provvedimento datato 8 gennaio 2022, il Comando provvedeva a sospendere il ricorrente con effetto immediato dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del decreto legge 1° aprile 2021 n. 44.
2. Avverso tale ultimo provvedimento è insorto in sede giurisdizionale il ricorrente per i seguenti motivi di diritto, così testualmente rubricati:
1) “ Violazione e falsa applicazione, travisamento dell’art. 4 ter, D.L. 44/2021, (introdotto dall’art. 2 del D.L. 172/2021) convertito dalla Legge n. 76/2021: la norma discorre di “invito” e “di accertamento”, salvaguardando la sfera della gestione del rapporto di lavoro e dei relativi poteri organizzativi ”;
2) “ L’illegittimità della sospensione irrogata a carico del ricorrente: violazione ex artt. 1218 e 1256 c.c. e dei principi affermati dalla Corte di Cassazione in tema di rifiuto della prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro; provvedimento di sospensione che si frappone ad altra causa di sospensione del rapporto di lavoro ”;
3) “ L’incompatibilità dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 ter, D.L. 44/2021, (introdotto dall’art. 2 del D.L. 172/2021) convertito dalla Legge n. 76/2021 con art. 2 par. 2 n. 9) e n. 21), l’art. 28 paragrafo 1 lett. h) e l’art. 29 paragrafo 2 lett. ii) del Reg. n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014; con l’art. 2 della Direttiva 20/2001/CE. Conseguente disapplicazione della norma nazionale per contrasto con quella di rango comunitario ”;
4) “ L’incompatibilità e/o illegittimità dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 – ter, D.L. 44/2021, (introdotto dall’art. 2 del D.L. 172/2021) convertito dalla Legge n. 76/2021 per contrasto con art. 4 D.lgs. n. 52/2019; con art. 2 D.lgs. n. 211/2003 e con art. 1 D.lgs. n. 200/2007 ”;
5) “ L’incompatibilità e/o illegittimità dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-ter, D.L. 44/2021, (introdotto dall’art. 2 del D.L. 172/2021) convertito dalla Legge n. 76/2021 con l’art. 32 della Costituzione e con la raccomandazione della Corte Costituzionale n. 258/1994 in materia di obbligo vaccinale, in particolare sulla necessità della previsione di legge avente ad oggetto gli accertamenti preventivi idonei a prevedere ed a prevenire i possibili rischi di complicanze; per contrasto, altresì, con art. 2 comma 1 lett. l) D.lgs. 211/2003; art. 3 comma 1 lettera e); art. 6.1.2.5 All. 2 e appendice 14 del D.M. della Salute 21 dicembre 2007 in tema di consenso informato ”.
Il ricorrente, previa disapplicazione dell’art. 2 del Decreto Legge n. 172 del 26/11/2021 e art. 4-ter del D.L. n. 44/2021 convertito in Legge n. 76/2021 per contrasto con gli artt. 2 par. 2 n. 9, 2 par 2. n. 21, 28 par. 1 lettera h), 29 par. 2 lettera ii), considerando 75 del Reg. EU n. 536/2014, art. 4 par. 1 del Reg. UE 507/2006, ha richiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, in epigrafe indicati, e la conseguente riammissione con effetto immediato del medesimo nel proprio posto di lavoro, con la stessa mansione e qualifica presso la Scuola -OMISSIS- e/o la corresponsione di quanto dovuto a titolo di retribuzione ed oneri accessori, compresi il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a decorrere dalla data di sospensione dal servizio e fino alla effettiva ripresa dell’attività lavorativa.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, instando per la reiezione del ricorso.
All’udienza camerale del 13 aprile 2022 il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
Il ricorrente non ha spiegato difese successive.
3. All’udienza straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è infondato per le ragioni appresso indicate.
4.1 Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce che l’art. 4-ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021 prevederebbe un iter bifasico: ossia un primo momento (di carattere amministrativo/pubblicistico) volto ad accertare se il dipendente abbia ottemperato o meno all’obbligo vaccinale; un secondo momento (di natura privatistica) per effetto del quale vengono chiamati in causa i poteri organizzativi del datore di lavoro che deve, infatti, valutare la possibilità di ricollocare e/o assegnare a diverse mansioni il lavoratore: e ciò, anche, in assenza, nella citata disposizione, di espressa previsione normativa della possibilità di ricollocamento.
Il motivo di ricorso è privo di pregio.
Preme rammentare che, con il D.L. n. 172/2021 è stato introdotto, a far data dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per il personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico. In particolare, a mente dell’art. 2 del D.L. in parola è stato inserito l’art. 4-ter (rubricato “ Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori ”) al D.L. n. 44/2021 (conv. con modificazioni in l. n. 76/2021) che a sua volta dispone: “ 1. Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3- ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche alle seguenti categorie: (…); b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109; (…). 2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 e del comma 1-bis. (…) ” e prevede che “ i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1 ” e che “ L’attività di verifica e l’adozione dell’atto di accertamento sono svolte secondo le modalità e con gli effetti di cui al comma 3 ”. Il successivo comma 3 dispone inoltre che “ I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 15 giugno 2022 ”.
Orbene, stante il tenore letterale della norma sopra riportata, in ossequio a quanto previsto dai commi 2 e 3 della stessa, il responsabile della struttura in cui presta servizio il personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico ha l’obbligo di verificare immediatamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte dei rispettivi dipendenti, acquisendo le informazioni necessarie. Il comandante della Scuola -OMISSIS-, con nota prot. n. 257/6 del 16 dicembre 2021, notificata in data 17 dicembre 2021 all’interessato (documento n. 2 di parte ricorrente), ha invitato l’odierno ricorrente a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione del presente atto, in alternativa: a) la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione; b) l’attestazione relativa all’esenzione dalla stessa, ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.L. n. 44/2021; c) la richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione del presente invito; d) la dichiarazione di insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Decorso il termine senza che fosse pervenuta da parte del ricorrente la documentazione richiesta, il medesimo comandante ha adottato il provvedimento prot. n. -OMISSIS--7-2021 con il quale è stata disposta a carico dell’istante la sospensione dal servizio in virtù di quanto disposto dall’art. 4-ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021, a decorrere dalla data di notifica dello stesso provvedimento, avvenuta in data 8 gennaio 2022.
Ciò posto, quanto al preteso ricollocamento del lavoratore, si osserva quanto segue.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 15/2023 ha precisato sul punto che “ La scelta operata di non prevedere per i lavoratori, esercenti le professioni sanitarie o operatori di interesse sanitario, o impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo del datore di lavoro di adibizione a mansioni anche diverse, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che dovessero omettere o differire la vaccinazione a causa di accertato pericolo per la salute o per il personale docente ed educativo della scuola, non risulta contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza. (…) Alla scelta del legislatore non è stata verosimilmente estranea neppure la considerazione che l’obbligo di ripescaggio costituisce per il datore di lavoro un significativo fattore di rigidità organizzativa … ”.
La disciplina normativa ha escluso l’opportunità di addossare al datore un obbligo generalizzato di adottare accomodamenti organizzativi, non ravvisando le condizioni della fungibilità e della sia pur parziale idoneità lavorativa residua del dipendente non vaccinato, condizioni sempre necessarie, in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, per giustificare la permanenza di un apprezzabile interesse datoriale a una diversa prestazione lavorativa.
La sentenza della Corte costituzionale ha pertanto ritenuto non contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza la scelta legislativa di non prevedere, per i lavoratori che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse.
4.2 Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che il provvedimento sospensivo si appaleserebbe illegittimo, in quanto adottato in pendenza di un rapporto già sospeso per effetto della sopraggiunta malattia del ricorrente certificata e comunicata al Comando.
Anche tale censura è priva di pregio.
In proposito, il Collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento giurisprudenziale, espresso in analoghe fattispecie (Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2024, n. 2831 e n. 2835; Cons. Stato, Sez. III, 14 novembre 2023, n. 9741), secondo il quale l’articolo 4 del D.L. n. 44 del 2021, nel prevedere l’imposizione dell’obbligo vaccinale – successivamente esteso, per quanto qui rileva, al personale appartenente al comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico dall’articolo 4-ter, introdotto dal D.L. n. 172 del 2021 – non condiziona tale obbligo all’effettivo e attuale svolgimento del servizio, e consente deroghe allo stesso solo nelle ipotesi di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 del D.L. n. 44/2021, ossia “ (...) in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 (...) ”.
In altri termini, “ (...) la violazione dell’obbligo vaccinale introdotto dall’art. 4-ter, D.L. n. 172 del 2021 è ancorata al solo dato, astratto e generale, dell’appartenenza dell’interessato alla categoria selezionata dal Legislatore, senza che assuma alcun rilievo il dato oggettivo dell’assenza del dipendente dal luogo di lavoro per il periodo di vigenza dell’obbligo per essere sospeso dal servizio per altre causali (congedi o malattia) ” (Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2024, n. 2925; Cons. Stato, Sez. III, 12 febbraio 2025, n. 1137).
In applicazione di tali principi, la giurisprudenza è quindi pervenuta a confermare la sussistenza dell’obbligo vaccinale anche per i fruitori dell’istituto del congedo straordinario per malattia e per i fruitori di aspettativa per infermità temporanea; ex art. 4-ter D.L. n. 44/2001, l’obbligo vaccinale non è legato al concreto e attuale svolgimento del relativo servizio, ma, al contrario, è ancorato univocamente al dato astratto e generale dell’appartenenza del singolo interessato alla relativa categoria; ne consegue che l’appartenenza alla categoria alla quale il Legislatore ha esteso l’obbligo vaccinale costituisce condizione necessaria e sufficiente per la sottoposizione al citato obbligo, poiché la previsione è preordinata ad arginare ogni possibile condotta elusiva di tale obbligo, perpetrabile attraverso pratiche di strumentalizzazione del regime della malattia (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2024, n. 2831 e n. 2835).
4.3 Con il terzo e con il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente deduce che l’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021 non può trovare ingresso nel nostro ordinamento, stante la natura giuridicamente sperimentale dei vaccini. In proposito il ricorrente osserva che i vaccini in uso sono stati autorizzati “ ai sensi degli artt. 3 e 14 bis del regolamento (CE) n. 726/2004 ”, per effetto della procedura di autorizzazione condizionata (c.d. CMA , Conditional marketing authorisation ) e che ai sensi dell’art. 2 par. 2. n. 9 del Reg. n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 è “ medicinale sperimentale autorizzato ” “ un medicinale autorizzato a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 oppure in un qualsiasi Stato membro interessato in conformità della direttiva 2001/83/CE, a prescindere dalle modifiche all’etichettatura del medicinale utilizzato come medicinale sperimentale ”. Sempre ai sensi del citato regolamento europeo è “ sperimentazione clinica ” “ uno studio clinico che soddisfa una delle seguenti condizioni: […] lettera c) sono applicate ai soggetti procedure diagnostiche o di monitoraggio aggiuntive rispetto alla normale pratica clinica ”; mentre per l’art. 2 lettera a) della Direttiva 20/2001/CE è “ sperimentazione clinica ”: “ qualsiasi indagine effettuata su soggetti umani volti a scoprire o verificare gli effetti clinici, farmacologici e/o gli altri effetti farmacodinamici di uno o più medicinali in fase di sperimentazione e/o a individuare qualsiasi tipo di reazione avversa nei confronti di uno o più medicinali in fase di sperimentazione, e/o a studiare l’assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l’eliminazione al fine di accertarne l’innocuità e/o l’efficacia ”. Il ricorrente, infine, deduce che per il legislatore italiano è sperimentale ogni modalità di impiego del farmaco utile a raccogliere dati sugli effetti del medicinale, ai sensi dell’art. 1 lett. h) del D.lgs. 6 novembre 2007, n. 200, “ Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali ”.
I motivi di ricorso non meritano di essere condivisi.
I motivi sono infondati perché non considerano la basilare distinzione, operata dal Regolamento n. 536/2014 (all’art. 2, par. 2, nn. 5 e 9), tra “ medicinale sperimentale ”, cioè “ un medicinale sottoposto a sperimentazione oppure utilizzato come riferimento, incluso il placebo, nell’ambito di una sperimentazione clinica ”, e “ medicinale sperimentale autorizzato ”, la cui definizione si è riportata sopra, cioè un medicinale che ha già concluso positivamente la sperimentazione e del quale pertanto è stata autorizzata l’immissione in commercio.
Solo i medicinali sperimentali, cioè quelli in corso di sperimentazione e non ancora autorizzati, sono assoggettati alle norme sulla sperimentazione di cui al Regolamento: e che i vaccini anti Covid-19 non possano in alcun modo considerarsi sperimentali, anzitutto è stato affermato e argomentato dalla Corte costituzionale nella sentenza 9 febbraio 2023, n. 14 (paragrafo 10.2).
I vaccini anti-Covid, infatti, non erano in corso di sperimentazione, ma erano stati già regolarmente autorizzati dalla Commissione Europea, previa raccomandazione dell’EMA ( European Medicines Agency ), attraverso la procedura di autorizzazione condizionata (c.d. CMA , Conditional marketing authorisation ), disciplinata dall’art. 14-bis del Reg. CE 726/2004 e dal Reg. CE 507/2006. Si tratta di un’autorizzazione che, ai sensi di quell’articolo, può essere rilasciata anche in assenza di dati clinici completi, “ a condizione che i benefici derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari ” (comma 1). Il carattere condizionato dell’autorizzazione non incide sui profili di sicurezza del farmaco, né comporta che la stessa debba essere considerata un minus dal punto di vista del valore giuridico, ma impone unicamente al titolare di “ completare gli studi in corso o a condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è favorevole ” (comma 5).
Anche in questa forma, l’autorizzazione si colloca a valle delle usuali fasi di sperimentazione clinica che precedono l’immissione in commercio di un qualsiasi farmaco, senza alcun impatto negativo sulla completezza e sulla qualità dell’ iter di studio e ricerca.
È comunque da aggiungere che, nelle more del presente giudizio, i cinque principali vaccini anti Covid-19 hanno ottenuto dalla Commissione Europea, tra ottobre 2022 e luglio 2023, la conversione dell’autorizzazione all’immissione in commercio da condizionata a standard , come risulta dal sito internet dell’EMA (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 13 novembre 2023, n. 830).
È, infine, inconferente il richiamo all’art. 1 lett. h) del D.lgs. 6 novembre 2007, n. 200, che definisce “ medicinale sperimentale ” “ 1) una forma farmaceutica di un principio attivo o di un placebo saggiato come medicinale sperimentale o come controllo in una sperimentazione clinica, compresi i prodotti che hanno già ottenuto un’autorizzazione di commercializzazione, ma che sono utilizzati o preparati (secondo formula magistrale o confezionati) in forme diverse da quella autorizzata, o quando sono utilizzati per indicazioni non autorizzate o per ottenere ulteriori informazioni sulla forma autorizzata o comunque utilizzati come controllo; 2) i medicinali non oggetto dello studio sperimentale, ma comunque utilizzati nell’ambito di una sperimentazione, quando essi non sono autorizzati al commercio in Italia o sono autorizzati ma utilizzati in maniera difforme all’autorizzazione ”. Infatti, i vaccini de quibus non risultano utilizzati o preparati in forme diverse da quella autorizzata, né utilizzati per indicazioni non autorizzate o per ottenere ulteriori informazioni sulla forma autorizzata, tenuto altresì conto del campo applicazione del D.lgs. n. 200/2007, come perimetrato dall’art. 2.
4.4 Con il quinto motivo di impugnazione, il ricorrente deduce che i vaccini in uso non solo non sono diretti a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi è assoggettato, ma nemmeno a preservare quello degli altri; detto altrimenti, ad avviso del ricorrente, i vaccini in uso non solo non proteggerebbero dal virus il soggetto inoculato, ma al contempo non sarebbero in grado neanche di contenere il diffondersi del contagio a terzi, le ospedalizzazioni, le terapie intensive e nemmeno i decessi. Poiché nessuno potrà attestare o quantomeno garantire al ricorrente che, una volta somministrato il farmaco vaccinale, tale evento non si verifichi, quest’ultimo sarebbe legittimato in coerenza con i principi dettati dalla Corte costituzionale a sottrarsi all’obbligo vaccinale, in quanto gli eventuali effetti collaterali potrebbero incidere negativamente sul suo stato di salute, superando il limite della tollerabilità (senza considerare gli effetti collaterali a medio a lungo termine che allo stato non sarebbero conosciuti). Pertanto, il ricorrente dubita che vi sia un effettivo beneficio per la salute pubblica e che l’inoculazione del vaccino possa ritenersi sicura.
Il motivo di ricorso non è suscettibile di favorevole valutazione.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 del 2023, ha rimarcato che “ Sull’efficacia della vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si sofferma l’ISS, esponendo che “la vaccinazione anti-COVID-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno dimostrato l’elevata efficacia dei vaccini anti-COVlD-19 disponibili ad oggi, sia nella popolazione generale sia in specifici sottogruppi di categorie a rischio, inclusi gli operatori sanitari” (pagine 2 e 3 della nota dell’ISS). Al di là della fisiologica eterogeneità delle risposte immunitarie dei singoli individui e della maggiore capacità della variante Omicron di eludere l’immunità rispetto alle varianti precedenti, viene attestato che “la protezione rimane elevata specialmente nei confronti della malattia severa o peggior esito” (pagina 3 della nota dell’ISS). L’ISS chiarisce, inoltre, che “anche se l’efficacia vaccinale non è pari al l00%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l’elevata circolazione del virus SARS-CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile” (pagina 5 della nota dell’ISS) ”.
Quanto al profilo della sicurezza, l’AIFA sostiene con chiarezza che la CMA “ certifica che la sicurezza, l’efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi ”.
La Corte costituzionale ha rimarcato che “ Secondo le conclusioni esposte, “la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa. Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione. Non è stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all’esito fatale dell’evento avverso è estremamente esiguo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali” (pagine 26 e 27 della nota dell’AIFA). Sempre relativamente al profilo della sicurezza, l’ISS, a sua volta, attesta che “ad oggi miliardi di persone nel mondo sono state vaccinate contro COVID-19. I vaccini anti SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno confermato la sicurezza dei vaccini anti-COVID-19” (pagina 6 della nota dell’ISS). Si segnala, infine, la mole di dati di sicurezza relativi ai soggetti che hanno ricevuto un vaccino per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, posto che, secondo l’EMA, fino all’inizio di aprile 2022 sono state più di 868 milioni le dosi di vaccini somministrate alle persone nell’UE e nello Spazio economico europeo (SEE), concludendo nel senso che “dai dati emerge che la stragrande maggioranza degli effetti collaterali noti dei vaccini COVID-19 sono lievi e di breve durata. Problemi di sicurezza classificabili come gravi sono estremamente rari” (pagina 8 della nota dell’ISS). Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall’entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall’inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021) ”.
5. Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
6. Le spese processuali possono essere compensate, stante la limitata attività difensiva svolta dalla Difesa erariale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO ER, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
SS AD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS AD | RO ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.