TAR Torino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 143
TAR
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 ter, D.L. 44/2021

    La Corte ha ritenuto che la norma preveda un obbligo di verifica immediata dell’adempimento vaccinale da parte del responsabile della struttura e che, in caso di mancata ottemperanza, si proceda alla sospensione. La Corte Costituzionale ha escluso l'obbligo generalizzato di ricollocamento per i lavoratori non vaccinati.

  • Rigettato
    Illegittimità della sospensione per sopraggiunta malattia

    La giurisprudenza ha stabilito che l'obbligo vaccinale, esteso al personale di difesa, sicurezza e soccorso pubblico, non è condizionato all'effettivo svolgimento del servizio e che la violazione è ancorata all'appartenenza alla categoria, senza che assuma rilievo l'assenza per altre causali come la malattia.

  • Rigettato
    Incompatibilità dell’obbligo vaccinale con normativa europea

    La distinzione tra 'medicinale sperimentale' e 'medicinale sperimentale autorizzato' è stata chiarita, escludendo che i vaccini anti-Covid rientrino nella prima categoria. L'autorizzazione condizionata (CMA) non incide sulla sicurezza o sul valore giuridico del farmaco, ma impone il completamento degli studi. I vaccini hanno ottenuto la conversione dell'autorizzazione da condizionata a standard.

  • Rigettato
    Incompatibilità dell’obbligo vaccinale con normativa nazionale e principi costituzionali

    La Corte Costituzionale ha ritenuto l'efficacia dei vaccini nella prevenzione dell'infezione e nella riduzione della malattia grave, attestandone la sicurezza e il rapporto beneficio/rischio favorevole. L'AIFA e l'ISS hanno confermato la sicurezza dei vaccini, pur riconoscendo la possibilità di reazioni avverse lievi o rare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 143
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 143
    Data del deposito : 27 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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