TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/12/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 3313/2025, promossa con ricorso depositato in data 05/11/2025 da Pt_1
, entrambi con avv. ALESSANDRA ROSARONI;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio concordatario il giorno 22.6.2018, trascritto sub Atto n. 48 parte 2 serie b- anno 2018 – Comune di Tarvisio (UD) in regime di separazione dei beni dei beni;
- dalla loro unione sono nate le figlie (Trieste il 31/12/2015) e (Trieste il 05/08/2019). Per_1 Per_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la loro separazione personale e, all'esito, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione della sentenza, provvedendo altresì al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le seguenti condizioni concordate:
“1. i coniugi vivranno separati di letto e di mensa;
2. le figlie minori sono affidate ad entrambi in affidamento condiviso con collocamento anagrafico presso il padre in Trieste vicolo degli Scaglioni n. 28/3.
3. le figlie vivranno con ciascun genitore in misura tendenzialmente pari continuando l'alternanza scandita dai turni dei genitori anche in relazione ai pernottamenti.
4. I genitori si impegnano reciprocamente, previa comunicazione dei turni di lavoro mensili, ad alternarsi nella pagina 1 di 3 gestione delle figlie così come in costanza di matrimonio, fermo restando che laddove possibile i genitori si adopereranno affinché le figlie trascorrano pernottamenti regolari con ciascuno in via continuativa di almeno due o più giorni.
5. il sig. rimarrà nella casa familiare di sua proprietà, senza necessità di assegnazione in quanto la Pt_1 sig.ra si impegna rilasciare l'appartamento entro il 31 dicembre 2025, avendo promesso l'acquisto di Pt_2 abitazione sita in via Delmestri n. 7/1 (vicina in linea d'aria qualche decina di metri dalla abitazione di Vicolo
Scaglioni) ove si trasferirà appena stipulato il contratto previsto per il mese di novembre 2025 (all. 10 proposta d'acquisto accettata in data 28.7.25) in esito al quale corrisponderà un mutuo mensile di circa 850 euro mensili.
6. I genitori, considerato il sostanziale equilibrio economico e di impegno lavorativo e di suddivisione già in essere della gestione delle figlie tra loro, provvederanno al mantenimento diretto.
7. Le spese straordinarie, in particolare quelle ricorrenti parametrate alle abitudini delle minori e al contesto amicale e sociale della famiglia come sopra descritto da intendersi quale piano genitoriale, si intendono tutte suddivise al 50%. A tal fine i coniugi verseranno sul conto comune cointestato già esistente l'importo mensile di euro 1000,00=. In via subordinata sarà applicato il protocollo vigente dinanzi all'intestato Tribunale.
8. I genitori si scambieranno e concorderanno il piano ferie entro il mese di marzo, nonché – al fine di consentire la programmazione della gestione mensile, si scambieranno ogni mese i turni del mese successivo appena ricevuti (indicativamente il 20 del mese).
9.
Considerato che
i turni di entrambi si articolano sui segmenti 8-14, 14-20, 20-8 e che i turni di reperibilità equivalgono agli effetti a turno di lavoro, i genitori concordano le seguenti regole di massima: il genitore presso il quale le minori hanno pernottato le accompagnerà a scuola;
i genitori si alterneranno nella gestione impegnandosi alla collaborazione sempre prestata con l'impegno di ciascuno a condurre le figlie a casa del genitore che non ha il turno notturno, ovvero dalle nonne.
10. I genitori trascorreranno un periodo di ferie con le figlie fino a tre settimane estive anche continuative ciascuno concordandolo in relazione ai turni comunicati entro mese di marzo nonché una settimana in inverno.
Le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno alternate ove possibile in relazioni ai turni.
11. I genitori si danno atto di essere reciprocamente indipendenti e nulla richiedono l'un l'altro a titolo di assegno né ad altro titolo.
12. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto per sé e prestano espresso assenso reciproco al rilascio del passaporto per le figlie minori e , senza necessità di autorizzazione Per_1 Per_2 ulteriore alcuna. nonché ai sensi dell'art. 473 BIS 49 c.p.c.
Che, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione emananda,
l'Ill.mo Tribunale di Trieste voglia, ai sensi e per gli effetti dell'art 3 n. 2 lett. b) L 898/70 e succ mod., dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle seguenti condizioni:” (omissis).
pagina 2 di 3 Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà invece procedibile decorso il termine di legge, come previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., ossia trascorsi 6 mesi dalla data della pronuncia odierna di separazione consensuale. In proposito si aderisce invero all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4311 del 16.10.2023, che ha ammesso il cumulo tra le domande di separazione e divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra Parte_1 [...]
; Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza di separazione;
5) Fissa nuova udienza al 21/07/26, da intendersi sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tarvisio, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 09/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 3313/2025, promossa con ricorso depositato in data 05/11/2025 da Pt_1
, entrambi con avv. ALESSANDRA ROSARONI;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio concordatario il giorno 22.6.2018, trascritto sub Atto n. 48 parte 2 serie b- anno 2018 – Comune di Tarvisio (UD) in regime di separazione dei beni dei beni;
- dalla loro unione sono nate le figlie (Trieste il 31/12/2015) e (Trieste il 05/08/2019). Per_1 Per_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la loro separazione personale e, all'esito, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione della sentenza, provvedendo altresì al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le seguenti condizioni concordate:
“1. i coniugi vivranno separati di letto e di mensa;
2. le figlie minori sono affidate ad entrambi in affidamento condiviso con collocamento anagrafico presso il padre in Trieste vicolo degli Scaglioni n. 28/3.
3. le figlie vivranno con ciascun genitore in misura tendenzialmente pari continuando l'alternanza scandita dai turni dei genitori anche in relazione ai pernottamenti.
4. I genitori si impegnano reciprocamente, previa comunicazione dei turni di lavoro mensili, ad alternarsi nella pagina 1 di 3 gestione delle figlie così come in costanza di matrimonio, fermo restando che laddove possibile i genitori si adopereranno affinché le figlie trascorrano pernottamenti regolari con ciascuno in via continuativa di almeno due o più giorni.
5. il sig. rimarrà nella casa familiare di sua proprietà, senza necessità di assegnazione in quanto la Pt_1 sig.ra si impegna rilasciare l'appartamento entro il 31 dicembre 2025, avendo promesso l'acquisto di Pt_2 abitazione sita in via Delmestri n. 7/1 (vicina in linea d'aria qualche decina di metri dalla abitazione di Vicolo
Scaglioni) ove si trasferirà appena stipulato il contratto previsto per il mese di novembre 2025 (all. 10 proposta d'acquisto accettata in data 28.7.25) in esito al quale corrisponderà un mutuo mensile di circa 850 euro mensili.
6. I genitori, considerato il sostanziale equilibrio economico e di impegno lavorativo e di suddivisione già in essere della gestione delle figlie tra loro, provvederanno al mantenimento diretto.
7. Le spese straordinarie, in particolare quelle ricorrenti parametrate alle abitudini delle minori e al contesto amicale e sociale della famiglia come sopra descritto da intendersi quale piano genitoriale, si intendono tutte suddivise al 50%. A tal fine i coniugi verseranno sul conto comune cointestato già esistente l'importo mensile di euro 1000,00=. In via subordinata sarà applicato il protocollo vigente dinanzi all'intestato Tribunale.
8. I genitori si scambieranno e concorderanno il piano ferie entro il mese di marzo, nonché – al fine di consentire la programmazione della gestione mensile, si scambieranno ogni mese i turni del mese successivo appena ricevuti (indicativamente il 20 del mese).
9.
Considerato che
i turni di entrambi si articolano sui segmenti 8-14, 14-20, 20-8 e che i turni di reperibilità equivalgono agli effetti a turno di lavoro, i genitori concordano le seguenti regole di massima: il genitore presso il quale le minori hanno pernottato le accompagnerà a scuola;
i genitori si alterneranno nella gestione impegnandosi alla collaborazione sempre prestata con l'impegno di ciascuno a condurre le figlie a casa del genitore che non ha il turno notturno, ovvero dalle nonne.
10. I genitori trascorreranno un periodo di ferie con le figlie fino a tre settimane estive anche continuative ciascuno concordandolo in relazione ai turni comunicati entro mese di marzo nonché una settimana in inverno.
Le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno alternate ove possibile in relazioni ai turni.
11. I genitori si danno atto di essere reciprocamente indipendenti e nulla richiedono l'un l'altro a titolo di assegno né ad altro titolo.
12. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto per sé e prestano espresso assenso reciproco al rilascio del passaporto per le figlie minori e , senza necessità di autorizzazione Per_1 Per_2 ulteriore alcuna. nonché ai sensi dell'art. 473 BIS 49 c.p.c.
Che, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione emananda,
l'Ill.mo Tribunale di Trieste voglia, ai sensi e per gli effetti dell'art 3 n. 2 lett. b) L 898/70 e succ mod., dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle seguenti condizioni:” (omissis).
pagina 2 di 3 Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà invece procedibile decorso il termine di legge, come previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., ossia trascorsi 6 mesi dalla data della pronuncia odierna di separazione consensuale. In proposito si aderisce invero all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4311 del 16.10.2023, che ha ammesso il cumulo tra le domande di separazione e divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra Parte_1 [...]
; Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza di separazione;
5) Fissa nuova udienza al 21/07/26, da intendersi sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tarvisio, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 09/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3