CASS
Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2024, n. 11200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11200 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE DI LANUSEI nei confronti di: GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE DI ORISTANO con l'ordinanza del 11/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LANUSEI udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lettel-sereeft-e le conclusioni del PG A-139~ ~d~ _b erditnt-ttiferrser-e Tretteciefte-e,G444,a, ringu.,p, 0,4m t,‘,..50 R, -cpL J z-ge, Penale Sent. Sez. 1 Num. 11200 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 11/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18/06/2018 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di AN dichiarava, tra l'altro, la propria incompetenza per territorio a giudicare una serie di reati (XX, YY, ZZ, AAA, BBB, CCC, DDD, EEE), ritenendo competente il Tribunale di Lanusei. Rilevava, invero, detto Giudice che la turbativa di gara ex art. 353 cod. pen., contestata al capo YY, commessa in Tertenia il 31.01.2013, appariva connessa oggettivamente ai reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, ex artt. 319 e 321 cod. pen., contestati ai capi AAA, BBB, CCC, recanti tutti il richiamo espresso all'art. 61 n. 2 cod. pen. in relazione al capo YY, nonché alla corruzione di cui al capo ZZ;
e che, pertanto, in relazione agli stessi andava riconosciuta la competenza del Tribunale di Lanusei, in quanto il primo tra i reati di corruzione, più gravi, sub CCC, risultava commesso in Tortolì, nel circondario, quindi, di detto Tribunale, il 13.11.2014. Osservava, inoltre, che la turbativa di gara ex artt. 353 e 353-bis cod. pen., di cui al capo DDD, risultava oggettivamente connessa alla corruzione per l'esercizio della funzione di cui agli artt. 318 e 321 cod. pen., commessa in Gairo il 3.3.2014 da LV LO NA al fine di remunerare le condotte perpetrate nella turbativa di gara;
e che, pertanto, per le stesse la competenza territoriale andava, altresì, individuata nel Tribunale di Lanusei. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lanusei, investito della richiesta di rinvio a giudizio del P.m. del medesimo Tribunale in ordine ai suddetti delitti, ha rilevato che anche con riguardo ai reati di cui al presente procedimento già interveniva conflitto di competenza tra il G.u.p. del Tribunale di Sassari e il G.u.p. del Tribunale di AN e che il criterio applicato al riguardo dalla Corte di cassazione - che, a fronte dell'identità della competenza per materia, riteneva di dover individuare il reato più grave fra quelli connessi di pari gravità, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., nel primo ex art. 319-quater cod. pen., di cui al capo GGG, commesso in Tonara, e, quindi, in territorio del circondario di AN - deve essere applicato anche al conflitto in esame, dovendo ritenersi Tonara luogo di inizio di tutta l'attività delittuosa ordita da NA. E, pertanto, dispone la trasmissione a questa Corte degli atti per la risoluzione del conflitto di competenza territoriale. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. Marilia di Nardo, chiede, con requisitoria scritta, di dichiararsi la competenza del Tribunale di AN;
l'avv. Daniela Russo, per LV LO NA, facendo integrale riferimento all'ordinanza di rimessione e alle memorie in atti, si rimette alla decisione di questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando \) _Ajti\) ,6e>1 così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto individuando la competenza del Tribunale di Lanusei e, quindi, del G.u.p. di questo Tribunale, al quale vanno conseguentemente trasmessi gli atti. Invero, le argomentazioni del G.u.p. del Tribunale di Lanusei, a fondamento dell'ordinanza di rimessione, muovono dall'assunto che non solo i reati contestati a Lanusei, come affermato dalla stessa sentenza di incompetenza del G.u.p. del Tribunale di AN, ma tutti i reati originariamente contestati dal P.m. ad AN siano connessi tra loro, quindi non solo l'associazione per delinquere, ma anche tutti gli altri delitti di corruzione e turbativa d'asta ricollegati al reato associativo. Al contrario, la sentenza del G.u.p. del Tribunale di AN - non contrastata dalla Corte di cassazione con la pronuncia di cui si è detto, in data 3 giugno 2022, risolutiva del conflitto di competenza tra il G.i.p. del Tribunale di Sassari e quello del Tribunale di AN - afferma che "deve essere escluso che la fattispecie associativa, di per sé., eserciti qualsiasi vis actractiva rispetto ai reati fine" e, proprio per questo, individua per le suddette imputazioni, sulla base della connessione teleologica con il reato più grave commesso per primo, la competenza del Tribunale di Lanusei. La sentenza della Corte di cassazione, con la pronuncia richiamata dal remittente, non smentisce affatto questa impostazione, limitandosi ad osservare, per individuare la competenza tra i giudici in quel conflitto, che la località di Tonara "è stata menzionata dalla stessa sentenza del GIP di AN (pag. 13) fra quelle, tutte ricadenti in detto circondario, che, per iniziativa di NA, diedero origine all'attuazione del sistema delittuoso secondo il programma descritto nel capo A". Non essendovi, invero, alcun nesso teleologico tra i reati, cli cui alla connessione teleologica ben individuata dal G.i.p. di AN, oggetto delle imputazioni davanti al Tribunale di Lanusei, riguardanti un bando del Comune di Tertenia e l'aggiudicazione dei lavori della SP 28, e quelli, invece, riconducibili al reato più grave di cui al capo GGG, relativi all'aggiudicazione di ben tre lotti dei lavori di adeguamento della strada Sassari - Olbia, la competenza dei suddetti reati deve ritenersi radicata in capo al Tribunale di Lanusei, essendo stato commesso il primo reato di corruzione (più grave) in Tortolì, quindi nel circondario di detto Tribunale.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini pwliminari deg N Tribunale di Lanusei, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, 1'11 dicembre 2023. O T cn c .5) T 221
lettel-sereeft-e le conclusioni del PG A-139~ ~d~ _b erditnt-ttiferrser-e Tretteciefte-e,G444,a, ringu.,p, 0,4m t,‘,..50 R, -cpL J z-ge, Penale Sent. Sez. 1 Num. 11200 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 11/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18/06/2018 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di AN dichiarava, tra l'altro, la propria incompetenza per territorio a giudicare una serie di reati (XX, YY, ZZ, AAA, BBB, CCC, DDD, EEE), ritenendo competente il Tribunale di Lanusei. Rilevava, invero, detto Giudice che la turbativa di gara ex art. 353 cod. pen., contestata al capo YY, commessa in Tertenia il 31.01.2013, appariva connessa oggettivamente ai reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, ex artt. 319 e 321 cod. pen., contestati ai capi AAA, BBB, CCC, recanti tutti il richiamo espresso all'art. 61 n. 2 cod. pen. in relazione al capo YY, nonché alla corruzione di cui al capo ZZ;
e che, pertanto, in relazione agli stessi andava riconosciuta la competenza del Tribunale di Lanusei, in quanto il primo tra i reati di corruzione, più gravi, sub CCC, risultava commesso in Tortolì, nel circondario, quindi, di detto Tribunale, il 13.11.2014. Osservava, inoltre, che la turbativa di gara ex artt. 353 e 353-bis cod. pen., di cui al capo DDD, risultava oggettivamente connessa alla corruzione per l'esercizio della funzione di cui agli artt. 318 e 321 cod. pen., commessa in Gairo il 3.3.2014 da LV LO NA al fine di remunerare le condotte perpetrate nella turbativa di gara;
e che, pertanto, per le stesse la competenza territoriale andava, altresì, individuata nel Tribunale di Lanusei. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lanusei, investito della richiesta di rinvio a giudizio del P.m. del medesimo Tribunale in ordine ai suddetti delitti, ha rilevato che anche con riguardo ai reati di cui al presente procedimento già interveniva conflitto di competenza tra il G.u.p. del Tribunale di Sassari e il G.u.p. del Tribunale di AN e che il criterio applicato al riguardo dalla Corte di cassazione - che, a fronte dell'identità della competenza per materia, riteneva di dover individuare il reato più grave fra quelli connessi di pari gravità, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., nel primo ex art. 319-quater cod. pen., di cui al capo GGG, commesso in Tonara, e, quindi, in territorio del circondario di AN - deve essere applicato anche al conflitto in esame, dovendo ritenersi Tonara luogo di inizio di tutta l'attività delittuosa ordita da NA. E, pertanto, dispone la trasmissione a questa Corte degli atti per la risoluzione del conflitto di competenza territoriale. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. Marilia di Nardo, chiede, con requisitoria scritta, di dichiararsi la competenza del Tribunale di AN;
l'avv. Daniela Russo, per LV LO NA, facendo integrale riferimento all'ordinanza di rimessione e alle memorie in atti, si rimette alla decisione di questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando \) _Ajti\) ,6e>1 così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto individuando la competenza del Tribunale di Lanusei e, quindi, del G.u.p. di questo Tribunale, al quale vanno conseguentemente trasmessi gli atti. Invero, le argomentazioni del G.u.p. del Tribunale di Lanusei, a fondamento dell'ordinanza di rimessione, muovono dall'assunto che non solo i reati contestati a Lanusei, come affermato dalla stessa sentenza di incompetenza del G.u.p. del Tribunale di AN, ma tutti i reati originariamente contestati dal P.m. ad AN siano connessi tra loro, quindi non solo l'associazione per delinquere, ma anche tutti gli altri delitti di corruzione e turbativa d'asta ricollegati al reato associativo. Al contrario, la sentenza del G.u.p. del Tribunale di AN - non contrastata dalla Corte di cassazione con la pronuncia di cui si è detto, in data 3 giugno 2022, risolutiva del conflitto di competenza tra il G.i.p. del Tribunale di Sassari e quello del Tribunale di AN - afferma che "deve essere escluso che la fattispecie associativa, di per sé., eserciti qualsiasi vis actractiva rispetto ai reati fine" e, proprio per questo, individua per le suddette imputazioni, sulla base della connessione teleologica con il reato più grave commesso per primo, la competenza del Tribunale di Lanusei. La sentenza della Corte di cassazione, con la pronuncia richiamata dal remittente, non smentisce affatto questa impostazione, limitandosi ad osservare, per individuare la competenza tra i giudici in quel conflitto, che la località di Tonara "è stata menzionata dalla stessa sentenza del GIP di AN (pag. 13) fra quelle, tutte ricadenti in detto circondario, che, per iniziativa di NA, diedero origine all'attuazione del sistema delittuoso secondo il programma descritto nel capo A". Non essendovi, invero, alcun nesso teleologico tra i reati, cli cui alla connessione teleologica ben individuata dal G.i.p. di AN, oggetto delle imputazioni davanti al Tribunale di Lanusei, riguardanti un bando del Comune di Tertenia e l'aggiudicazione dei lavori della SP 28, e quelli, invece, riconducibili al reato più grave di cui al capo GGG, relativi all'aggiudicazione di ben tre lotti dei lavori di adeguamento della strada Sassari - Olbia, la competenza dei suddetti reati deve ritenersi radicata in capo al Tribunale di Lanusei, essendo stato commesso il primo reato di corruzione (più grave) in Tortolì, quindi nel circondario di detto Tribunale.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini pwliminari deg N Tribunale di Lanusei, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, 1'11 dicembre 2023. O T cn c .5) T 221