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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2024, n. 27814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27814 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN SE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/3/2024 del Tribunale di Genova udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA IN, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Luigi Latini, che, dopo breve discussione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale .di Genova, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 13/3/2024, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova del 3/11/2023, che applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di IA NO. 2. L'indagata, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 cod. pen., nonché mancanza e illogicità della motivazione. Rileva che il Tribunale ha ritenuto raggiunta la soglia della gravità indiziaria con riferimento al reato associativo nonostante non siano 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27814 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 20/06/2024 presenti agli atti elementi da cui poter desumere la consapevolezza da parte della ricorrente delle attività illecite perpetrate dal coindagato AL ET mediante le società RN e DO IM, di cui era stata semplice dipendente;
che, con riferimento all'altra società, la SA Fish, di cui è stata amministratrice, la NO non avrebbe avuto contezza dei fornitori iberici e portoghesi, né dei costi sostenuti dalla società, né avrebbe avuto contatti con altri presunti associati, come risulta dalle dichiarazioni rese dal coindagato PP TA, che ha riferito di aver visto l'indagata solo due volte in nove anni;
che, dunque, al più, gli elementi raccolti potrebbero giustificare un concorso di persone negli altri reati, ma certamente non l'ipotesi associativa di cui al capo 1). 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione al profilo delle esigenze cautelari, nonché mancanza della motivazione. Assume che difetta il requisito dell'attualità delle esigenze di prevenzione speciale, atteso che dal 2021 non emergono elementi indicativi della prosecuzione dei contatti della odierna ricorrente con gli altri sodali, sottolineando altresì le sue gravi condizioni di salute;
in secondo luogo, denuncia l'illogicità della motivazione in relazione alla scelta della misura ed alla ritenuta inadeguatezza di altre misure meno afflittive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo non è consentito, perché aspecifico, in quanto si confronta solo in apparenza con la struttura argomentativa del provvedimento impugnato, che con motivazione congrua ed immune da vizi logici ha dato conto degli elementi indiziari in base ai quali è pervenuto ad affermare la partecipazione della NO all'associazione per delinquere di cui al capo 1). Il Tribunale del riesame, invero, ha valorizzato la circostanza per cui le due società RN e DO IM, delle quali la ricorrente è stata dipendente, erano delle vere e proprie "cartiere" e che tale circostanza era inevitabilmente evidente a chi vi prestava la propria attività lavorativa, tenuto conto che dette società si sono succedute nel corso degli anni l'una all'altra e sono state poi a loro volta seguite dalla SA Fish;
ha poi evidenziato il ruolo sempre più attivo in seno ai sodalizio facente capo al coindagato ET, da ultimo quale amministratrice della SA Fish, smentendo la tesi difensiva secondo la quale la ricorrente avrebbe avuto contatti solo con il ET e mettendo in risalto la circostanza per cui dagli atti emerge che i) la NO si preoccupava di riscuotere nel territorio di Siracusa e di trasferire all'altro associato PP 2 n TA, gli assegni riferibili alle società amministrate dal ET in Siracusa e che l'avere la ricorrente, quale amministratrice della SA Fish, stipulato un contratto di conto deposito con la Sudgel Service, l'ha portata ad avere rapporti con altre persone gravitanti intorno al ET;
ha, infine, sottolineato come la NO fungesse anche da portavoce del ET verso gli altri associati, riportando loro le direttive del capo. Dunque, il provvedimento impugnato dà ampiamente conto degli elementi da cui ha desunto il pieno inserimento della ricorrente nel contesto associativo di cui trattasi e con siffatta ricostruzione il difensore non si confronta. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha fornito ampia ed esaustiva motivazione in punto di esigenze cautelari, ritenendo sussistenti quelle di prevenzione speciale in considerazione delle modalità articolate e collaudate della condotta criminosa, del consistente arco temporale durante la quale la stessa si è dipanata e del giudizio di negativa personalità della ricorrente, che ha desunto dalla sua ecletticità criminale, atteso che si è messa «a disposizione dell'associazione modificando il proprio ruolo a seconda delle esigenze dei sodali». Ha fondato l'attualità sulla circostanza per cui al momento della esecuzione delle misure cautelari il sodalizio era ancora operativo e la inadeguatezza di qualsivoglia misura meno afflittiva in considerazione dell'assenza di resipiscenza o di presa di distanza dalle condotte incriminate. Trattasi di motivazione esente da vizi di manifesta illogicità, che, dunque, non è censurabile in sede di legittimità, tenuto conto che - in considerazione della peculiare natura del giudizio e dei limiti che ad esso ineriscono - è ammessa la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01), non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 3 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 20 giugno 2024.
udito il difensore, avv. Luigi Latini, che, dopo breve discussione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale .di Genova, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 13/3/2024, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova del 3/11/2023, che applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di IA NO. 2. L'indagata, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 cod. pen., nonché mancanza e illogicità della motivazione. Rileva che il Tribunale ha ritenuto raggiunta la soglia della gravità indiziaria con riferimento al reato associativo nonostante non siano 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27814 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 20/06/2024 presenti agli atti elementi da cui poter desumere la consapevolezza da parte della ricorrente delle attività illecite perpetrate dal coindagato AL ET mediante le società RN e DO IM, di cui era stata semplice dipendente;
che, con riferimento all'altra società, la SA Fish, di cui è stata amministratrice, la NO non avrebbe avuto contezza dei fornitori iberici e portoghesi, né dei costi sostenuti dalla società, né avrebbe avuto contatti con altri presunti associati, come risulta dalle dichiarazioni rese dal coindagato PP TA, che ha riferito di aver visto l'indagata solo due volte in nove anni;
che, dunque, al più, gli elementi raccolti potrebbero giustificare un concorso di persone negli altri reati, ma certamente non l'ipotesi associativa di cui al capo 1). 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione al profilo delle esigenze cautelari, nonché mancanza della motivazione. Assume che difetta il requisito dell'attualità delle esigenze di prevenzione speciale, atteso che dal 2021 non emergono elementi indicativi della prosecuzione dei contatti della odierna ricorrente con gli altri sodali, sottolineando altresì le sue gravi condizioni di salute;
in secondo luogo, denuncia l'illogicità della motivazione in relazione alla scelta della misura ed alla ritenuta inadeguatezza di altre misure meno afflittive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo non è consentito, perché aspecifico, in quanto si confronta solo in apparenza con la struttura argomentativa del provvedimento impugnato, che con motivazione congrua ed immune da vizi logici ha dato conto degli elementi indiziari in base ai quali è pervenuto ad affermare la partecipazione della NO all'associazione per delinquere di cui al capo 1). Il Tribunale del riesame, invero, ha valorizzato la circostanza per cui le due società RN e DO IM, delle quali la ricorrente è stata dipendente, erano delle vere e proprie "cartiere" e che tale circostanza era inevitabilmente evidente a chi vi prestava la propria attività lavorativa, tenuto conto che dette società si sono succedute nel corso degli anni l'una all'altra e sono state poi a loro volta seguite dalla SA Fish;
ha poi evidenziato il ruolo sempre più attivo in seno ai sodalizio facente capo al coindagato ET, da ultimo quale amministratrice della SA Fish, smentendo la tesi difensiva secondo la quale la ricorrente avrebbe avuto contatti solo con il ET e mettendo in risalto la circostanza per cui dagli atti emerge che i) la NO si preoccupava di riscuotere nel territorio di Siracusa e di trasferire all'altro associato PP 2 n TA, gli assegni riferibili alle società amministrate dal ET in Siracusa e che l'avere la ricorrente, quale amministratrice della SA Fish, stipulato un contratto di conto deposito con la Sudgel Service, l'ha portata ad avere rapporti con altre persone gravitanti intorno al ET;
ha, infine, sottolineato come la NO fungesse anche da portavoce del ET verso gli altri associati, riportando loro le direttive del capo. Dunque, il provvedimento impugnato dà ampiamente conto degli elementi da cui ha desunto il pieno inserimento della ricorrente nel contesto associativo di cui trattasi e con siffatta ricostruzione il difensore non si confronta. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha fornito ampia ed esaustiva motivazione in punto di esigenze cautelari, ritenendo sussistenti quelle di prevenzione speciale in considerazione delle modalità articolate e collaudate della condotta criminosa, del consistente arco temporale durante la quale la stessa si è dipanata e del giudizio di negativa personalità della ricorrente, che ha desunto dalla sua ecletticità criminale, atteso che si è messa «a disposizione dell'associazione modificando il proprio ruolo a seconda delle esigenze dei sodali». Ha fondato l'attualità sulla circostanza per cui al momento della esecuzione delle misure cautelari il sodalizio era ancora operativo e la inadeguatezza di qualsivoglia misura meno afflittiva in considerazione dell'assenza di resipiscenza o di presa di distanza dalle condotte incriminate. Trattasi di motivazione esente da vizi di manifesta illogicità, che, dunque, non è censurabile in sede di legittimità, tenuto conto che - in considerazione della peculiare natura del giudizio e dei limiti che ad esso ineriscono - è ammessa la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01), non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 3 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 20 giugno 2024.