Art. 27.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, a variazioni compensative tra il capitolo n. 2786 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e i capitoli numeri 1090 e 1806 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, a variazioni compensative tra il capitolo n. 2786 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e i capitoli numeri 1090 e 1806 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.