Articolo 27 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 26Articolo 28
Versione
15 marzo 1974
Art. 27.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, a variazioni compensative tra il capitolo n. 2786 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e i capitoli numeri 1090 e 1806 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974
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