Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 03/02/2023, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/02/2023
N. 00274/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01896/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1896 del 2022, proposto da
IO IL, rappresentato e difeso dall'avvocato Emmanuela Busillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto n. 1190/19 r.g. Corte d’Appello di Salerno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato e depositato il 14 novembre 2022, il sig. IL IO ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero della Giustizia per ottenere l’esecuzione del giudicato derivante dal decreto ex L. n. 89/2001, in epigrafe indicato, esponendo che:
- con il predetto decreto, il Ministero della Giustizia è stato condannato a corrispondere in suo favore la somma di euro 800,00 (di cui euro 400,00 jure hereditario e euro 400,00 jure proprio ) a titolo di equa riparazione per la violazione del principio di ragionevole durata del processo, oltre interessi legali dal 22 ottobre 2019;
- l’azionato decreto della Corte d’Appello di Salerno – Sezione Lavoro, munito della formula esecutiva, è stato notificato al Ministero della Giustizia, presso la sua sede reale e presso l’Avvocatura dello Stato;
- la dichiarazione prescritta dall’articolo 5- sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, corredata della relativa regolare documentazione, è stata inviata all’Amministrazione intimata il 29 marzo 2022;
- sono decorsi sia il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sia l’ulteriore termine di sei mesi previsto dall’articolo 5- sexies , comma 7, della legge n. 89 del 2001;
- la richiesta di pagamento è rimasta senza esito alcuno.
2. A fronte dell’inadempienza del Ministero della Giustizia, parte ricorrente ha pertanto instaurato il presente giudizio, con il quale ha chiesto a questo Tribunale di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato in esame, con condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento:
- in suo favore delle somme di cui in decreto;
- in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite nonché delle spese funzionali all’introduzione del presente giudizio, quantificate in € 71,72 (di cui € 46,50 per diritti di copia, € 21,30 per notifiche ed € 3,92 per passaggio in giudicato).
Ha altresì chiesto di disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta affinchè questi, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, provveda a dare integrale esecuzione al decreto in epigrafe.
3. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con controricorso di forma.
4. La causa è stata quindi chiamata alla camera di consiglio del 25 gennaio 2023, in esito alla quale è passata in decisione.
5. Il Collegio deve constatare la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente.
Deve invero essere dato atto che:
- il decreto azionato è divenuto definitivo, come da documentazione in atti;
- parte ricorrente ha inviato la dichiarazione di cui al comma 1, art. 5 sexies , L. n. 89/2001 ed è altresì decorso il termine di sei mesi dall’invio di tale documentazione, termine il quale per la sua natura speciale assorbe comunque il termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 (v. Corte Cost. n. 135/2018);
- non è necessario verificare l’espletamento dell’ulteriore adempimento di cui all’articolo 14 del d.l. n. 669/1996 in quanto, come da ultimo ritenuto dal Consiglio di Stato (che ha all’uopo richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 26 giugno 2018), << la “specialità” della disciplina contenuta nella legge n. 89/2001 non può non implicare che essa in parte qua escluda in toto l’applicazione del d.l. n. 669/1996, e che – pertanto – gli adempimenti di cui all’articolo 5-sexies esauriscano le incombenze a carico del creditore vittorioso in giudizio, escludendo la necessità di provvedere anche a quanto prescritto in via generale dall’articolo 14 del d.l. n. 669/1996 >> (C.d.S., Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423);
- sulla base delle depositate evidenze documentali (e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione resistente), le statuizioni contenute nel decreto in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione.
Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e provato l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di dare piena ed integrale esecuzione al decreto in epigrafe menzionato e, per l’effetto, di provvedere alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle somme a essa spettanti per effetto del titolo azionato, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
6. In conclusione il ricorso in esame deve essere accolto nei sensi sopra riferiti e per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento (entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) in favore di parte ricorrente della somma di euro 800,00, oltre interessi legali come statuito nell’azionato decreto della Corte d’Appello.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta , ai sensi dell’articolo 5- sexies , comma 8, della legge n. 89 del 2001, nella persona del responsabile p. t. dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, o un suo delegato, con la precisazione che, tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della “legge Pinto”, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia. Il Commissario così designato dovrà provvedere a istanza di parte, entro il successivo termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 5- sexies , più volte richiamato.
7. Infine, il Collegio ritiene che all’accoglimento della domanda debba seguire la condanna alle spese, le quali devono essere liquidate, in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti, nell’importo forfettario complessivo pari ad euro 300,00 (trecento), nel quale confluiscono anche le somme richieste dalla parte ricorrente a titolo di spese sostenute per l’instaurazione del presente giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di euro 300,00 (trecento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierangelo Sorrentino, Presidente FF
IO Di Lorenzo, Referendario
Anna Saporito, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Saporito | Pierangelo Sorrentino |
IL SEGRETARIO