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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 191/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 278/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ferentino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 225 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 ha presentato ricorso contro il Comune di Ferentino impugnando l'avviso di accertamento n.225, relativo all'imposta municipale (IMU) per l'anno 2018, per complessivi € 17.732,01.
La parte ha eccepito dapprima la violazione del divieto della doppia imposizione e l'erroneità della base di calcolo e del valore degli immobili sottoposti dal Comune a tassazione.
Ha quindi eccepito il fatto che la moglie del ricorrente, la sig.ra Nominativo_1, era stata vittima di usura così come ricostruito ed accertato a seguito di una sentenza di appello penale divenuta irrevocabile il 13 novembre 2011.
Gestendo assieme al marito Ricorrente_1 un'impresa familiare, entrambi potevano usufruire dei benefici dalla L.44 /99, e pertanto non potevano essere poste a loro carico, tantomeno al ricorrente, le sanzioni dalla data dell'evento lesivo fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga delle stesse.
Ha lamentato poi l'omessa motivazione dell'avviso in punto di erogazione delle sanzioni.
Si è costituito il Comune di Ferentino il quale ha controdedotto sostenendo la legittimità del proprio operato stigmatizzando le tesi del ricorrente il quale ha successivamente depositato ulteriore memoria con la quale ha evidenziato l'inammissibilità della costituzione del Comune a mezzo di dirigente piuttosto che del sindaco e la tardività della costituzione dell'Ente. Nel merito ha nuovamente insistito sulle eccezioni già argomentate nel ricorso introduttivo.
Il processo è stato discusso all'udienza del 14.07.2025 con il difensore della parte ricorrente presente che ha insistito nei motivi di ricorso insistendo per il loro accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Ricorrente_1 non è accoglibile.
Va respinta in via preliminare l'eccezione di tardività della costituzione dell'ente. E' difatti ormai principio di diritto recepito e consolidato quello secondo cui l'ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine previsto dall'art. 23 c. 1 Dlgs. 546/1992 di 60 giorni dalla notifica del ricorso, purché venga rispettato il termine di cui all' art. 32 c.1 Dlgs 546/1992, ossia quello che stabilisce e prevede il deposito documentale nel tempo di 20 giorni prima della trattazione.
Ciò in quanto l'art.23 comma 1 non prevede la sanzione dell'inammissibilità in caso del mancato rispetto del termine indicato.
Si tratta dunque di un termine di costituzione meramente ordinatorio.
Quanto all'eccezione di inammissibilità della costituzione dell'ente a mezzo di dirigente non legittimato, e non invece del Sindaco, si tratta di un motivo di doglianza ampiamente superato, Infatti l'art.
3-bis della
Legge n. 88 del 31/05/2005 ha modificato l'art. 11, comma terzo, del D.Lgs. n. 546/92. stabilendo che l'ente, nei cui confronti è stato proposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'Ufficio tributi o, se privo di figure dirigenziali, mediante il titolare di posizione organizzativa in cui è collocato l'ufficio.
Va disattesa poi perché priva di pregio, l'eccezione relativa al fatto che i coniugi Ricorrente_1 e signora, in virtù di un avvenuto remoto riconoscimento di quest'ultima quale vittima di usura a seguito di sentenza irrevocabile del 2011, avrebbero dovuto ancora fruire nel 2018, dei benefici della Legge n.44/1999.
In primo luogo perché non vi è alcun obbligo da parte degli enti locali di non esigere il pagamento dei tributi locali da parte delle vittime di usura.
Sul punto, infatti, si osserva che l'art.18 ter della Legge 44 del 1999 lo prevede al contrario come una mera facoltà per l'ente comunale.
Non avendo il Comune di Ferentino inserito e previsto alcunché nel proprio regolamento sulla riscossione dei tributi locali, ne discende che nessun esonero o rimborso di tributi è previsto a favore dei soggetti vittima di usura o estorsione.
In secondo luogo in quanto le sospensioni dei termini per gli adempimenti fiscali previste dalla legge sono quelle stabilite dall'art.20 (“A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni”), e non sono certamente estensibili fino all'anno di imposta in oggetto (2018).
Priva di pregio è poi l'eccezione sul difetto di motivazione in ordine alle sanzioni non recando l'atto, a parere del Ricorrente_1, alcuni elementi fondamentali stabiliti dall'art.16 D.Lvo 472/1997.
Ebbene, a parere della Corte, l'avviso di accertamento in questione richiama correttamente le normative in materia di sanzioni ed in particolare i decreti legislativi nn.471, 472 e 473 del 1997.
Trattandosi nel caso del ricorrente di omesso versamento dell'imposta IMU, chiaramente riportato, il quantum di riferimento è dettato dal combinato disposto degli artt.17 D.Lvo 472/1997 e 13 del D.Lvo 471/97, il quale ultimo stabilisce l'importo della sanzione nel 30% dell'imposta evasa e che confrontando le tabelle dell'imposta evasa riportate nell'avviso impugnato, corrisponde esattamente agli importi a titolo di sanzione richiesti al contribuente.
Nessun difetto di motivazione né concreta lesione ai diritti di difesa della parte si ravvisano dunque nel caso di specie.
Venendo all'eccezione di merito si evidenzia che il Comune di Ferentino ha correttamente agito nella ricostruzione della base imponibile per l'anno di imposta IMU 2018 così come nel dettaglio evidenziato e ricostruito nell'atto di controdeduzioni. Nessuna duplicazione di imposta è ravvisabile avendo l'ente indicato specificamente tutti gli immobili per cui ha avanzato la richiesta ed ha calcolato il tributo sulla scorta di ciascuna rendita catastale vigente, incrementandola del 5%, e moltiplicandola per il moltiplicatore previsto dalla Legge.
L'eccezione, quindi, è del tutto infondata.
il rigetto del ricorso comporta la condanna del Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Ferentino costituito che si liquidano in € 1.100,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore del Comune resistente delle spese del giuzio che liquida in complessivi €.1.100,00= oltre accessori dovuti per legge.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 278/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ferentino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 225 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 ha presentato ricorso contro il Comune di Ferentino impugnando l'avviso di accertamento n.225, relativo all'imposta municipale (IMU) per l'anno 2018, per complessivi € 17.732,01.
La parte ha eccepito dapprima la violazione del divieto della doppia imposizione e l'erroneità della base di calcolo e del valore degli immobili sottoposti dal Comune a tassazione.
Ha quindi eccepito il fatto che la moglie del ricorrente, la sig.ra Nominativo_1, era stata vittima di usura così come ricostruito ed accertato a seguito di una sentenza di appello penale divenuta irrevocabile il 13 novembre 2011.
Gestendo assieme al marito Ricorrente_1 un'impresa familiare, entrambi potevano usufruire dei benefici dalla L.44 /99, e pertanto non potevano essere poste a loro carico, tantomeno al ricorrente, le sanzioni dalla data dell'evento lesivo fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga delle stesse.
Ha lamentato poi l'omessa motivazione dell'avviso in punto di erogazione delle sanzioni.
Si è costituito il Comune di Ferentino il quale ha controdedotto sostenendo la legittimità del proprio operato stigmatizzando le tesi del ricorrente il quale ha successivamente depositato ulteriore memoria con la quale ha evidenziato l'inammissibilità della costituzione del Comune a mezzo di dirigente piuttosto che del sindaco e la tardività della costituzione dell'Ente. Nel merito ha nuovamente insistito sulle eccezioni già argomentate nel ricorso introduttivo.
Il processo è stato discusso all'udienza del 14.07.2025 con il difensore della parte ricorrente presente che ha insistito nei motivi di ricorso insistendo per il loro accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Ricorrente_1 non è accoglibile.
Va respinta in via preliminare l'eccezione di tardività della costituzione dell'ente. E' difatti ormai principio di diritto recepito e consolidato quello secondo cui l'ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine previsto dall'art. 23 c. 1 Dlgs. 546/1992 di 60 giorni dalla notifica del ricorso, purché venga rispettato il termine di cui all' art. 32 c.1 Dlgs 546/1992, ossia quello che stabilisce e prevede il deposito documentale nel tempo di 20 giorni prima della trattazione.
Ciò in quanto l'art.23 comma 1 non prevede la sanzione dell'inammissibilità in caso del mancato rispetto del termine indicato.
Si tratta dunque di un termine di costituzione meramente ordinatorio.
Quanto all'eccezione di inammissibilità della costituzione dell'ente a mezzo di dirigente non legittimato, e non invece del Sindaco, si tratta di un motivo di doglianza ampiamente superato, Infatti l'art.
3-bis della
Legge n. 88 del 31/05/2005 ha modificato l'art. 11, comma terzo, del D.Lgs. n. 546/92. stabilendo che l'ente, nei cui confronti è stato proposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'Ufficio tributi o, se privo di figure dirigenziali, mediante il titolare di posizione organizzativa in cui è collocato l'ufficio.
Va disattesa poi perché priva di pregio, l'eccezione relativa al fatto che i coniugi Ricorrente_1 e signora, in virtù di un avvenuto remoto riconoscimento di quest'ultima quale vittima di usura a seguito di sentenza irrevocabile del 2011, avrebbero dovuto ancora fruire nel 2018, dei benefici della Legge n.44/1999.
In primo luogo perché non vi è alcun obbligo da parte degli enti locali di non esigere il pagamento dei tributi locali da parte delle vittime di usura.
Sul punto, infatti, si osserva che l'art.18 ter della Legge 44 del 1999 lo prevede al contrario come una mera facoltà per l'ente comunale.
Non avendo il Comune di Ferentino inserito e previsto alcunché nel proprio regolamento sulla riscossione dei tributi locali, ne discende che nessun esonero o rimborso di tributi è previsto a favore dei soggetti vittima di usura o estorsione.
In secondo luogo in quanto le sospensioni dei termini per gli adempimenti fiscali previste dalla legge sono quelle stabilite dall'art.20 (“A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni”), e non sono certamente estensibili fino all'anno di imposta in oggetto (2018).
Priva di pregio è poi l'eccezione sul difetto di motivazione in ordine alle sanzioni non recando l'atto, a parere del Ricorrente_1, alcuni elementi fondamentali stabiliti dall'art.16 D.Lvo 472/1997.
Ebbene, a parere della Corte, l'avviso di accertamento in questione richiama correttamente le normative in materia di sanzioni ed in particolare i decreti legislativi nn.471, 472 e 473 del 1997.
Trattandosi nel caso del ricorrente di omesso versamento dell'imposta IMU, chiaramente riportato, il quantum di riferimento è dettato dal combinato disposto degli artt.17 D.Lvo 472/1997 e 13 del D.Lvo 471/97, il quale ultimo stabilisce l'importo della sanzione nel 30% dell'imposta evasa e che confrontando le tabelle dell'imposta evasa riportate nell'avviso impugnato, corrisponde esattamente agli importi a titolo di sanzione richiesti al contribuente.
Nessun difetto di motivazione né concreta lesione ai diritti di difesa della parte si ravvisano dunque nel caso di specie.
Venendo all'eccezione di merito si evidenzia che il Comune di Ferentino ha correttamente agito nella ricostruzione della base imponibile per l'anno di imposta IMU 2018 così come nel dettaglio evidenziato e ricostruito nell'atto di controdeduzioni. Nessuna duplicazione di imposta è ravvisabile avendo l'ente indicato specificamente tutti gli immobili per cui ha avanzato la richiesta ed ha calcolato il tributo sulla scorta di ciascuna rendita catastale vigente, incrementandola del 5%, e moltiplicandola per il moltiplicatore previsto dalla Legge.
L'eccezione, quindi, è del tutto infondata.
il rigetto del ricorso comporta la condanna del Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Ferentino costituito che si liquidano in € 1.100,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore del Comune resistente delle spese del giuzio che liquida in complessivi €.1.100,00= oltre accessori dovuti per legge.