Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 191
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione divieto doppia imposizione e errata base di calcolo

    La Corte ha ritenuto che il Comune di Ferentino abbia correttamente agito nella ricostruzione della base imponibile per l'anno di imposta IMU 2018, senza duplicazioni di imposta, avendo indicato specificamente tutti gli immobili e calcolato il tributo sulla scorta di ciascuna rendita catastale vigente, incrementata del 5% e moltiplicata per il moltiplicatore previsto dalla legge. L'eccezione è infondata.

  • Rigettato
    Benefici per vittima di usura

    La Corte ha disatteso tale eccezione, ritenendo che non vi sia alcun obbligo per gli enti locali di non esigere tributi dalle vittime di usura, essendo la previsione di esoneri una mera facoltà dell'ente (art. 18 ter L. 44/99). Inoltre, le sospensioni fiscali previste dalla legge sono limitate nel tempo e non estensibili fino al 2018. Nessun esonero o rimborso è previsto dal regolamento comunale.

  • Rigettato
    Omessa motivazione sulle sanzioni

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento richiami correttamente le normative in materia di sanzioni (D.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 1997). Per l'omesso versamento dell'IMU, il quantum della sanzione è correttamente determinato dal combinato disposto degli artt. 17 D.Lvo 472/1997 e 13 del D.Lvo 471/97 (sanzione del 30% dell'imposta evasa), come riscontrato dalle tabelle riportate nell'avviso. Nessun difetto di motivazione o lesione dei diritti di difesa è ravvisabile.

  • Rigettato
    Tardività della costituzione del Comune

    La Corte ha respinto l'eccezione, affermando che l'ente resistente può costituirsi oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso (art. 23 c. 1 Dlgs. 546/1992) purché rispetti il termine di 20 giorni prima della trattazione (art. 32 c.1 Dlgs 546/1992). Il termine di costituzione è considerato meramente ordinatorio in assenza di sanzione di inammissibilità.

  • Rigettato
    Costituzione a mezzo dirigente non legittimato

    La Corte ha ritenuto superata tale doglianza, richiamando l'art. 3-bis della Legge n. 88 del 31/05/2005 che, modificando l'art. 11, comma terzo, del D.Lgs. n. 546/92, consente all'ente di stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'Ufficio tributi o il titolare di posizione organizzativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 191
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone
    Numero : 191
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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