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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/12/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG 4707 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Concita Cultrera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4707/2022, avente ad oggetto: Divisione di beni non caduti in successione, promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F.: , rappresentato e difeso giusta procura in atti CodiceFiscale_1 dall'Avv. Raffaele Specchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del detto difensore in Siracusa, Corso Gelone n. 83;
ATTORE
Contro
nato a [...] il [...], residente in [...]
Carmine n. 23, C.F.: ; CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
E contro
nata il 14\11\1959 in Zurigo Svizzera e residente in [...]
o Gaggini 27, C.F.: rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. C.F._3
ME NI, nato a [...] il 2\3\1956 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del detto difensore in Palazzolo Acreide (SR),Via San Sebastiano 41,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/03/2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni ed il Giudice poneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle difese conclusive. IN FATTO E DIRITTO
ha introdotto il presente giudizio per chiedere lo Parte_1 scioglimento della comunione degli immobili per come pignorati nei confronti dell'esecutato , in comproprietà nella misura di ½ ciascuno con Controparte_1
ovvero del compendio immobiliare sito in Buccheri (SR), via A. CP_2
Gaggini n. 27, dislocato tra piano seminterrato, piano terra e primo piano, e composto da: unità immobiliare al piano S1, in catasto al fg. 46, p.lla 585, sub. 3, cat. C/6, cl. 1, cons. 70 mq, rendita € 191,61; unità immobiliare al piano S1, in catasto al fg. 46, p.lla
585, sub. 4, cat. C/2, cl. 1, cons. 91 mq, rendita € 305,48; unità immobiliare al piano T, in catasto al fg. 46, p.lla 585, sub. 5, cat. A/2, cl. 2, cons. 9 vani, rendita € 836,66; unità immobiliare al piano 1, in catasto al fg. 46, p.lla 585, sub. 6, cat. F/4, in corso di costruzione;
il tutto con annesso terreno di pertinenza esteso mq. 1208 circa, compreso il costruito.
Chiede l'attore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in quanto inammissibile o comunque infondata e non provata, e preso atto della non comoda divisibilità dell'immobile pignorato, attestata da ben due diversi consulenti nominati dal
Giudice, accogliersi le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio di divisione, come reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, e per l'effetto pronunciare la divisione – mediante vendita dell'intero immobile e successivo riparto delle somme ricavate dalla vendita.
Con comparsa di costituzione si è costituita la comproprietaria chiedendo CP_2 di accertare e dichiarare il diritto allo scioglimento della comunione esistente sul bene di cui al lotto n° 1 fra la parte esecutata e la odierna convenuta, formare le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione, pronunciare lo scioglimento della comunione ed, accertata la divisibilità del bene, attribuire alla concludente la quota in natura del bene, con ogni altra consequenziale pronuncia di legge;
ove l'immobile risultasse essere non comodamente divisibile disporre che ai sensi dell'art. 600 cpc si svolga la vendita della quota indivisa dello stesso;
ritenere e dichiarare che la convenuta ha effettuato sugli immobili di via Gaggini 27 piano terra e garage le innovazioni indicate per come quantificate in €.35.000,00 e per gli effetti ritenere e dichiarare che ha diritto alla restituzione della detta somma o, gradatamente, della quota parte spettantele per il maggior valore acquisito dal bene o alla percezione del corrispondente importo mediante assegnazione di una quota divisionale che sia maggiorata del corrispondente controvalore, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Non risulta costituito nonostante allo stesso ritualmente notificato Controparte_1
l'atto introduttivo del presente giudizio e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Espletata la consulenza tecnica nel presente giudizio al fine di verificare la divisibilità o meno dei detti immobili in natura secondo le quote di appartenenza dei rispettivi proprietari, il C.T.U. ha potuto riscontrare e confermare che la divisione in natura secondo le quote di spettanza, ovvero in due lotti di uguale valore, del fabbricato oggetto della relazione, sito a Buccheri in Via Gaggini n° 27, articolato in quattro unità immobiliari tra piano seminterrato, terra e primo, non è comodamente fattibile;
ha accertato che la divisione in due lotti di uguale valore vantaggiosamente utilizzabile dai singoli condividenti del fabbricato non è comodamente effettuabile, non sarebbe equa, né economicamente vantaggiosa e ne recherebbe grave pregiudizio all'originario valore economico e funzionale. Chiarisce infatti che in primo luogo i due appartamenti facenti parte del fabbricato, oltre ad avere un valore commerciale sostanzialmente differente, uno, il sub 5 del piano terra, risulta ultimato in ogni sua parte con finiture di buona qualità mentre il secondo, il sub 6 del piano primo, è allo stato “rustico” e pertanto le due quote non sarebbero eque;
i due sub presenti al piano seminterrato, il garage sub 3 ed il locale deposito sub 4, sono concepiti come spazi comuni a servizio dei due appartamenti;
il vano scala non consente un'autonoma fruizione delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato;
i due appartamenti non sono disimpegnati e neanche i sub del piano seminterrato sono indipendenti;
l'uso in comune di alcuni spazi, quali l'ingresso ed il vano scala, lo scivolo di accesso esterno al piano seminterrato con relativo piazzale, lo spazio a verde, il sottotetto con terrazza, ecc. rappresenterebbe una limitazione al libero e completo godimento di ognuna delle due proprietà che verrebbero a costituirsi;
un eventuale frazionamento in due lotti comporterebbe la realizzazione di importanti e costose opere edili di adeguamento, la cui incidenza, sotto il profilo economico, assumerebbe rilevanza se rapportata al valore attuale del bene.
Si fa presente che a tale conclusione era giunto anche l'esperto nominato in sede esecutiva il quale, su specifico quesito posto in relazione alla possibile divisione dell'immobile, risponde che “il fabbricato, per come strutturato dal punto di vista planimetrico ed altimetrico non risulta comodamente divisibile, in quanto lo stesso è nato, da un punto di vista strutturale, impiantistico, architettonico e distributivo degli ambienti, quale villetta destinata ad essere abitata da una famiglia…” concludendo che
“..il bene, non è comodamente divisibile secondo i criteri di comoda divisibilità di cui all'art. 720 del c.c. nelle quote spettanti a ciascun condividente”.
In relazione alla valutazione della vendita della quota indivisa va rilevato che tale modalità di vendita appare allo stato residuale e ammissibile solo ed esclusivamente nel caso in cui possa essere collocata sul mercato ad un prezzo pari o superiore a quello risultante dalla perizia di stima, necessitando a tal fine operarsi da parte del G.E. un giudizio prognostico da illustrare nell'ordinanza con la quale viene la vendita della quota indivisa;
tale possibilità può configurarsi, allo stato, solo nel caso in cui vi sia la manifestazione di interesse da parte dei comproprietari all'acquisto ai sensi degli artt.
599 e 600 c.p.c.; in mancanza, la vendita della quota non riuscirebbe ad assicurare alle parti il riscontro positivo voluto dalla norma, anzi, nel caso di specie, in mancanza di manifestazioni di interesse concreto all'acquisto, avrebbe solo comportato un deprezzamento della quota, giungendosi alla fine comunque alla necessaria fase endoesecutiva.
Quanto rilevato da parte convenuta in relazione alle migliorie ed innovazioni apportate all'immobile per come quantificate, relative ai rapporti interni con il comproprietario, non appaiono avere rilevanza nel presente procedimento di divisione ed in ogni caso in questa sede;
anzi le dette circostanze, qualora adeguatamente dimostrate, rilevano a sfavore della divisione in natura, per come rilevato dal CTU, creando una notevole sproporzione di valore tra i sub del fabbricato.
Per tutto quanto sopra rilevato, va confermata la indivisibilità in natura degli immobili pignorati e rigettate le istanze di parte convenuta.
Con separata ordinanza si dispone il prosieguo del giudizio per le determinazioni delle modalità di vendita.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
4707/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: dichiara la contumacia di;
Controparte_1 rigetta la domanda di divisione in natura proposta della convenuta e CP_2 conferma la indivisibilità in natura del cespite pignorato.
Dispone il prosieguo del giudizio per la determinazione delle modalità di vendita come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Siracusa, il 10 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott.ssa Concita Cultrera
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Concita Cultrera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4707/2022, avente ad oggetto: Divisione di beni non caduti in successione, promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F.: , rappresentato e difeso giusta procura in atti CodiceFiscale_1 dall'Avv. Raffaele Specchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del detto difensore in Siracusa, Corso Gelone n. 83;
ATTORE
Contro
nato a [...] il [...], residente in [...]
Carmine n. 23, C.F.: ; CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
E contro
nata il 14\11\1959 in Zurigo Svizzera e residente in [...]
o Gaggini 27, C.F.: rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. C.F._3
ME NI, nato a [...] il 2\3\1956 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del detto difensore in Palazzolo Acreide (SR),Via San Sebastiano 41,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/03/2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni ed il Giudice poneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle difese conclusive. IN FATTO E DIRITTO
ha introdotto il presente giudizio per chiedere lo Parte_1 scioglimento della comunione degli immobili per come pignorati nei confronti dell'esecutato , in comproprietà nella misura di ½ ciascuno con Controparte_1
ovvero del compendio immobiliare sito in Buccheri (SR), via A. CP_2
Gaggini n. 27, dislocato tra piano seminterrato, piano terra e primo piano, e composto da: unità immobiliare al piano S1, in catasto al fg. 46, p.lla 585, sub. 3, cat. C/6, cl. 1, cons. 70 mq, rendita € 191,61; unità immobiliare al piano S1, in catasto al fg. 46, p.lla
585, sub. 4, cat. C/2, cl. 1, cons. 91 mq, rendita € 305,48; unità immobiliare al piano T, in catasto al fg. 46, p.lla 585, sub. 5, cat. A/2, cl. 2, cons. 9 vani, rendita € 836,66; unità immobiliare al piano 1, in catasto al fg. 46, p.lla 585, sub. 6, cat. F/4, in corso di costruzione;
il tutto con annesso terreno di pertinenza esteso mq. 1208 circa, compreso il costruito.
Chiede l'attore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in quanto inammissibile o comunque infondata e non provata, e preso atto della non comoda divisibilità dell'immobile pignorato, attestata da ben due diversi consulenti nominati dal
Giudice, accogliersi le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio di divisione, come reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, e per l'effetto pronunciare la divisione – mediante vendita dell'intero immobile e successivo riparto delle somme ricavate dalla vendita.
Con comparsa di costituzione si è costituita la comproprietaria chiedendo CP_2 di accertare e dichiarare il diritto allo scioglimento della comunione esistente sul bene di cui al lotto n° 1 fra la parte esecutata e la odierna convenuta, formare le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione, pronunciare lo scioglimento della comunione ed, accertata la divisibilità del bene, attribuire alla concludente la quota in natura del bene, con ogni altra consequenziale pronuncia di legge;
ove l'immobile risultasse essere non comodamente divisibile disporre che ai sensi dell'art. 600 cpc si svolga la vendita della quota indivisa dello stesso;
ritenere e dichiarare che la convenuta ha effettuato sugli immobili di via Gaggini 27 piano terra e garage le innovazioni indicate per come quantificate in €.35.000,00 e per gli effetti ritenere e dichiarare che ha diritto alla restituzione della detta somma o, gradatamente, della quota parte spettantele per il maggior valore acquisito dal bene o alla percezione del corrispondente importo mediante assegnazione di una quota divisionale che sia maggiorata del corrispondente controvalore, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Non risulta costituito nonostante allo stesso ritualmente notificato Controparte_1
l'atto introduttivo del presente giudizio e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Espletata la consulenza tecnica nel presente giudizio al fine di verificare la divisibilità o meno dei detti immobili in natura secondo le quote di appartenenza dei rispettivi proprietari, il C.T.U. ha potuto riscontrare e confermare che la divisione in natura secondo le quote di spettanza, ovvero in due lotti di uguale valore, del fabbricato oggetto della relazione, sito a Buccheri in Via Gaggini n° 27, articolato in quattro unità immobiliari tra piano seminterrato, terra e primo, non è comodamente fattibile;
ha accertato che la divisione in due lotti di uguale valore vantaggiosamente utilizzabile dai singoli condividenti del fabbricato non è comodamente effettuabile, non sarebbe equa, né economicamente vantaggiosa e ne recherebbe grave pregiudizio all'originario valore economico e funzionale. Chiarisce infatti che in primo luogo i due appartamenti facenti parte del fabbricato, oltre ad avere un valore commerciale sostanzialmente differente, uno, il sub 5 del piano terra, risulta ultimato in ogni sua parte con finiture di buona qualità mentre il secondo, il sub 6 del piano primo, è allo stato “rustico” e pertanto le due quote non sarebbero eque;
i due sub presenti al piano seminterrato, il garage sub 3 ed il locale deposito sub 4, sono concepiti come spazi comuni a servizio dei due appartamenti;
il vano scala non consente un'autonoma fruizione delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato;
i due appartamenti non sono disimpegnati e neanche i sub del piano seminterrato sono indipendenti;
l'uso in comune di alcuni spazi, quali l'ingresso ed il vano scala, lo scivolo di accesso esterno al piano seminterrato con relativo piazzale, lo spazio a verde, il sottotetto con terrazza, ecc. rappresenterebbe una limitazione al libero e completo godimento di ognuna delle due proprietà che verrebbero a costituirsi;
un eventuale frazionamento in due lotti comporterebbe la realizzazione di importanti e costose opere edili di adeguamento, la cui incidenza, sotto il profilo economico, assumerebbe rilevanza se rapportata al valore attuale del bene.
Si fa presente che a tale conclusione era giunto anche l'esperto nominato in sede esecutiva il quale, su specifico quesito posto in relazione alla possibile divisione dell'immobile, risponde che “il fabbricato, per come strutturato dal punto di vista planimetrico ed altimetrico non risulta comodamente divisibile, in quanto lo stesso è nato, da un punto di vista strutturale, impiantistico, architettonico e distributivo degli ambienti, quale villetta destinata ad essere abitata da una famiglia…” concludendo che
“..il bene, non è comodamente divisibile secondo i criteri di comoda divisibilità di cui all'art. 720 del c.c. nelle quote spettanti a ciascun condividente”.
In relazione alla valutazione della vendita della quota indivisa va rilevato che tale modalità di vendita appare allo stato residuale e ammissibile solo ed esclusivamente nel caso in cui possa essere collocata sul mercato ad un prezzo pari o superiore a quello risultante dalla perizia di stima, necessitando a tal fine operarsi da parte del G.E. un giudizio prognostico da illustrare nell'ordinanza con la quale viene la vendita della quota indivisa;
tale possibilità può configurarsi, allo stato, solo nel caso in cui vi sia la manifestazione di interesse da parte dei comproprietari all'acquisto ai sensi degli artt.
599 e 600 c.p.c.; in mancanza, la vendita della quota non riuscirebbe ad assicurare alle parti il riscontro positivo voluto dalla norma, anzi, nel caso di specie, in mancanza di manifestazioni di interesse concreto all'acquisto, avrebbe solo comportato un deprezzamento della quota, giungendosi alla fine comunque alla necessaria fase endoesecutiva.
Quanto rilevato da parte convenuta in relazione alle migliorie ed innovazioni apportate all'immobile per come quantificate, relative ai rapporti interni con il comproprietario, non appaiono avere rilevanza nel presente procedimento di divisione ed in ogni caso in questa sede;
anzi le dette circostanze, qualora adeguatamente dimostrate, rilevano a sfavore della divisione in natura, per come rilevato dal CTU, creando una notevole sproporzione di valore tra i sub del fabbricato.
Per tutto quanto sopra rilevato, va confermata la indivisibilità in natura degli immobili pignorati e rigettate le istanze di parte convenuta.
Con separata ordinanza si dispone il prosieguo del giudizio per le determinazioni delle modalità di vendita.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
4707/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: dichiara la contumacia di;
Controparte_1 rigetta la domanda di divisione in natura proposta della convenuta e CP_2 conferma la indivisibilità in natura del cespite pignorato.
Dispone il prosieguo del giudizio per la determinazione delle modalità di vendita come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Siracusa, il 10 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott.ssa Concita Cultrera
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011