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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/10/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
P.U. R.G. n. 205-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Massimo Urbano Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Giudice est.
Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.10.2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario iscritto al R.G. n. 205-1/2025 su ricorso proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t. con sede in Caivano (NA), Zona ASI loc. Pascarola, e Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla Via Vincenzo Gemito n. 14,
[...] entrambe elettivamente domiciliate in Napoli alla Piazza Giulio Rodinò n. 18, presso lo studio degli Avv. Massimiliano Cesare e Alfonso Pisanzio che le rappresentano e difendono giusta procura in calce ai ricorsi depositati;
ricorrenti per l'apertura della dichiarazione di liquidazione giudiziale a carico di Controparte_1 in liquidazione in persona del liquidatore p.t. con sede in San Felice a Cancello (CE) alla Via Maddaloni n. 12, P. IVA;
P.IVA_1
resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.09.2025, la adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Parte_1 al fine di chiedere ed ottenere la liquidazione giudiziale della società Controparte_1 facendo valere un credito di € 99.086,40 come riconosciuto nel decreto ingiuntivo n. 1556/2024 emesso e depositato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 10.10.2024.
Con ulteriore ricorso depositato il 3.09.2025 chiedeva anch'ella l'apertura della Parte_2 procedura di liquidazione giudiziale in virtù di un credito di € 11.683,55 portato da fatture e DDT emesse tra il 2023 e l'inizio del 2024.
I fornitori, dunque, tenendo conto della cancellazione della società e del mancato pagamento delle obbligazioni assunte, insistevano per l'apertura della liquidazione giudiziale. La notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza veniva eseguita dalla cancelleria ai sensi dell'art. 40 c. 7 CCII con inserimento della stessa nell'area web, stante l'esito negativo della stessa per causa imputabile al debitore, che restava contumace.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente, il Tribunale evidenzia che è stata correttamente individuata la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L'art. 27 c. 2 CCII dispone: Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Al comma 3 lett. c) si aggiunge che il centro degli interessi principali per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività di impresa, coincide con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante. Nel caso di specie, dalla visura acquisita dalla cancelleria presso il Registro delle Imprese risulta che la sede legale della società – coincidente con il centro di interessi principali in assenza di elementi di segno contrario - è sita in San Felice A Cancello e dunque nel circondario del Tribunale adito.
Sempre in via preliminare, sussiste la legittimazione ad agire dei ricorrenti ai sensi dell'art. 37 CCII che al comma 2 contempla i soggetti creditori a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale.
In continuità con l'interpretazione dell'art. 6 della legge fallimentare, va rilevato che anche nella vigenza del codice della crisi deve qualificarsi creditore chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto, attribuendo la norma la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento – rectius di liquidazione giudiziale - a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo definitivo.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità formatasi rispetto alla norma della legge fallimentare ha avuto modo di chiarire che “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l. fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018). Nel caso di specie, la fondava la propria domanda sul credito portato dal Parte_1 decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, mentre il creditore abbinato agiva sulla scorta di fatture e documenti di trasporto. Parte_2
Nel merito, il Tribunale evidenzia che la resistente riveste la qualifica di imprenditore commerciale come risulta dall'oggetto sociale consistente nella produzione, somministrazione e commercializzazione di prodotti rientranti nel settore dell'industria dolciaria, della gelateria e della gastronomia;
la gestione di mense aziendali;
la preparazione e il confezionamento di alimenti precotti.
Stante la contumacia della società debitrice, si presumono sussistenti i requisiti dimensionali richiesti dall'art. 121 CCII, in quanto era onere della stessa dimostrare di rivestire la qualifica di impresa minore.
Ricorre, infine, lo stato di insolvenza inteso come incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte come dimostrato da inadempimenti o altri fatti esteriori ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) CCII. Con riferimento particolare alle società in liquidazione, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha affermato più volte che per valutare l'esistenza dello stato di insolvenza di una società in liquidazione, occorre dare rilievo all'accertamento della sufficienza o meno dell'attivo a soddisfare in via di liquidazione tutti i debiti della società, sicché il giudice deve valutare “ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 Legge Fallimentare, se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare uguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali” (cfr. Cass. 24.09.2020 n. 28193). Aggiungono i giudici di legittimità che l'attivo patrimoniale, per escludere l'insolvenza, dev'essere idoneo ad assicurare, all'esito della liquidazione, anche il soddisfacimento dei creditori muniti di titolo esecutivo, pur potendosi ammettere che il concreto soddisfacimento del credito contestato sia rinviato. Inoltre, nella valutazione della sufficienza dell'attivo si deve tener conto della situazione esistente al momento della dichiarazione di fallimento e, pertanto, non è indifferentemente accertare se atti di transazione con i creditori istanti siano avvenuti prima o dopo la dichiarazione di fallimento (rectius di liquidazione giudiziale).
Nella fattispecie in esame, la stessa società ha affermato l'incapacità di soddisfare i creditori sociali nella nota integrativa al bilancio finale di liquidazione chiuso al 30.09.2024. In particolare, nella nota integrativa, l'amministratore da conto che dopo le operazioni di liquidazione, non sono presenti poste dell'attivo e quelle del patrimonio netto sono completamente elise dalle perdite.
In assenza di attivo sufficiente al ripianamento dei debiti ancora esistenti, il ricorso di apertura della liquidazione giudiziale non può che essere accolto.
P.Q.M.
Letto l'art. 49 CCII;
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico , in persona del Controparte_2 liquidatore p.t. con sede in Marcianise (CE) alla S.P. 336 KM 20+600, C.F. ; P.IVA_2
Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Marta Sodano in sostituzione della Dr.ssa Valeria Castaldo;
Nomina curatore il Dr. Persona_1
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215- bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
Fissa l'udienza del 12.03.2025 ore 9:30 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
Autorizza il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Sentenza da prenotarsi a debito.
Dispone che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successivi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla iscrizione degli atti nel registro dei procedimenti unitari.
Santa Maria Capua Vetere, 14.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Dr. Massimo Urbano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Massimo Urbano Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Giudice est.
Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.10.2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario iscritto al R.G. n. 205-1/2025 su ricorso proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t. con sede in Caivano (NA), Zona ASI loc. Pascarola, e Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla Via Vincenzo Gemito n. 14,
[...] entrambe elettivamente domiciliate in Napoli alla Piazza Giulio Rodinò n. 18, presso lo studio degli Avv. Massimiliano Cesare e Alfonso Pisanzio che le rappresentano e difendono giusta procura in calce ai ricorsi depositati;
ricorrenti per l'apertura della dichiarazione di liquidazione giudiziale a carico di Controparte_1 in liquidazione in persona del liquidatore p.t. con sede in San Felice a Cancello (CE) alla Via Maddaloni n. 12, P. IVA;
P.IVA_1
resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.09.2025, la adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Parte_1 al fine di chiedere ed ottenere la liquidazione giudiziale della società Controparte_1 facendo valere un credito di € 99.086,40 come riconosciuto nel decreto ingiuntivo n. 1556/2024 emesso e depositato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 10.10.2024.
Con ulteriore ricorso depositato il 3.09.2025 chiedeva anch'ella l'apertura della Parte_2 procedura di liquidazione giudiziale in virtù di un credito di € 11.683,55 portato da fatture e DDT emesse tra il 2023 e l'inizio del 2024.
I fornitori, dunque, tenendo conto della cancellazione della società e del mancato pagamento delle obbligazioni assunte, insistevano per l'apertura della liquidazione giudiziale. La notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza veniva eseguita dalla cancelleria ai sensi dell'art. 40 c. 7 CCII con inserimento della stessa nell'area web, stante l'esito negativo della stessa per causa imputabile al debitore, che restava contumace.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente, il Tribunale evidenzia che è stata correttamente individuata la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L'art. 27 c. 2 CCII dispone: Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Al comma 3 lett. c) si aggiunge che il centro degli interessi principali per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività di impresa, coincide con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante. Nel caso di specie, dalla visura acquisita dalla cancelleria presso il Registro delle Imprese risulta che la sede legale della società – coincidente con il centro di interessi principali in assenza di elementi di segno contrario - è sita in San Felice A Cancello e dunque nel circondario del Tribunale adito.
Sempre in via preliminare, sussiste la legittimazione ad agire dei ricorrenti ai sensi dell'art. 37 CCII che al comma 2 contempla i soggetti creditori a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale.
In continuità con l'interpretazione dell'art. 6 della legge fallimentare, va rilevato che anche nella vigenza del codice della crisi deve qualificarsi creditore chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto, attribuendo la norma la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento – rectius di liquidazione giudiziale - a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo definitivo.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità formatasi rispetto alla norma della legge fallimentare ha avuto modo di chiarire che “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l. fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018). Nel caso di specie, la fondava la propria domanda sul credito portato dal Parte_1 decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, mentre il creditore abbinato agiva sulla scorta di fatture e documenti di trasporto. Parte_2
Nel merito, il Tribunale evidenzia che la resistente riveste la qualifica di imprenditore commerciale come risulta dall'oggetto sociale consistente nella produzione, somministrazione e commercializzazione di prodotti rientranti nel settore dell'industria dolciaria, della gelateria e della gastronomia;
la gestione di mense aziendali;
la preparazione e il confezionamento di alimenti precotti.
Stante la contumacia della società debitrice, si presumono sussistenti i requisiti dimensionali richiesti dall'art. 121 CCII, in quanto era onere della stessa dimostrare di rivestire la qualifica di impresa minore.
Ricorre, infine, lo stato di insolvenza inteso come incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte come dimostrato da inadempimenti o altri fatti esteriori ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) CCII. Con riferimento particolare alle società in liquidazione, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha affermato più volte che per valutare l'esistenza dello stato di insolvenza di una società in liquidazione, occorre dare rilievo all'accertamento della sufficienza o meno dell'attivo a soddisfare in via di liquidazione tutti i debiti della società, sicché il giudice deve valutare “ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 Legge Fallimentare, se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare uguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali” (cfr. Cass. 24.09.2020 n. 28193). Aggiungono i giudici di legittimità che l'attivo patrimoniale, per escludere l'insolvenza, dev'essere idoneo ad assicurare, all'esito della liquidazione, anche il soddisfacimento dei creditori muniti di titolo esecutivo, pur potendosi ammettere che il concreto soddisfacimento del credito contestato sia rinviato. Inoltre, nella valutazione della sufficienza dell'attivo si deve tener conto della situazione esistente al momento della dichiarazione di fallimento e, pertanto, non è indifferentemente accertare se atti di transazione con i creditori istanti siano avvenuti prima o dopo la dichiarazione di fallimento (rectius di liquidazione giudiziale).
Nella fattispecie in esame, la stessa società ha affermato l'incapacità di soddisfare i creditori sociali nella nota integrativa al bilancio finale di liquidazione chiuso al 30.09.2024. In particolare, nella nota integrativa, l'amministratore da conto che dopo le operazioni di liquidazione, non sono presenti poste dell'attivo e quelle del patrimonio netto sono completamente elise dalle perdite.
In assenza di attivo sufficiente al ripianamento dei debiti ancora esistenti, il ricorso di apertura della liquidazione giudiziale non può che essere accolto.
P.Q.M.
Letto l'art. 49 CCII;
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico , in persona del Controparte_2 liquidatore p.t. con sede in Marcianise (CE) alla S.P. 336 KM 20+600, C.F. ; P.IVA_2
Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Marta Sodano in sostituzione della Dr.ssa Valeria Castaldo;
Nomina curatore il Dr. Persona_1
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215- bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
Fissa l'udienza del 12.03.2025 ore 9:30 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
Autorizza il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Sentenza da prenotarsi a debito.
Dispone che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successivi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla iscrizione degli atti nel registro dei procedimenti unitari.
Santa Maria Capua Vetere, 14.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Dr. Massimo Urbano