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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 27/02/2026, n. 3035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3035 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3035/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PAESANO MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4554/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401483441 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401483441 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401483441 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401483441 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401483441 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401483441 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento notificatole in data 14/11/2024 n. 112401483441 del
28/10/2024 per un importo di euro 1.707,52 oltre sanzioni ed accessori, da parte di Roma Capitale – dipartimento risorse economiche, relativo al mancato pagamento delle maggiori imposte, interessi e sanzioni in relazione alla TARI e Tefa per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 per l‟utenza di un immobile sito in Indirizzo_1. Ed infatti, l'Ufficio, a seguito di un controllo effettuato sulla posizione fiscale dell‟istante e dall‟esame della banca dati dell‟Agenzia delle Entrate –Ufficio del Territorio, dell‟archivio dei soggetti e delle utenze Tari oltre che quello relativo all‟anagrafe tributaria, accertava l'omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti e, nonostante la ricorrente avesse presentato anche istanza di autotutela, non aveva provveduto all'annullamento richiesto.
A sostegno del ricorso, ha eccepito l'assenza di motivazione dell'avviso ovvero la sua mancanza di chiarezza;
la prescrizione del diritto per l‟accertamento del tributo e il proprio difetto di legittimazione passiva.
Ha precisato, in proposito, di essere stata residente nell‟immobile di Indirizzo_1 solo sino alla data del 17/09/2008 mentre, dal 7.2.2003 vi risideva la Sig.ra Nominativo_1, sua madre, la quale aveva attivo un regolare contratto TARI e che, dal 07/06/2024, aveva un contratto di comodato d‟uso a titolo gratuito regolarmente registrato presso l‟Agenzia delle Entrate di Roma.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Nessuno si è costituito per Roma Capitale.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rilevato che il ricorso è stato ritualmente notificato al Comune di Roma Capitale per il quale nessuno si è costituito.
Il ricorso risulta fondato.
La ricorrente ha allegato documentazione che attesta la cessazione della utenza TARI in relazione all'abitazione di sua proprietà alla data dell'1.1.2023 ed un'attivazione a decorrere dall'1.1.2016, sulla stessa abitazione, di diversa utenza TARI intestata alla madre Nominativo_1, che risulta ivi residente come da certificato di residenza storico pure allegato.
In assenza di costituzione di Roma Capitale non è dato evincere se vi sono questioni di sospesi pagamenti.
Alla luce della situazione documentalmente rappresentata dalla ricorrente, la stessa non risulta legittimata passiva al pagamento, risultando una regolare dichiarazione di cessazione utenza.
Per l'annualità 2018 vi è anche un problema di prescrizione, atteso che l'avviso avrebbe dovuto essere notificato entro l'anno 2023 (pur tenendo conto della sospensione COVID che, per gli Enti locali, è limitata a 85 giorni cfr. da ultimo Cass. 29.7.2025, n. 21765).
Va dunque accolto il ricorso, con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 300,00, oltree IVA, CPA e rimb.for, come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 10 febbraio 2026
La Giudice mon.Maria Laura Paesano
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PAESANO MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4554/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401483441 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401483441 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401483441 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401483441 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401483441 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401483441 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento notificatole in data 14/11/2024 n. 112401483441 del
28/10/2024 per un importo di euro 1.707,52 oltre sanzioni ed accessori, da parte di Roma Capitale – dipartimento risorse economiche, relativo al mancato pagamento delle maggiori imposte, interessi e sanzioni in relazione alla TARI e Tefa per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 per l‟utenza di un immobile sito in Indirizzo_1. Ed infatti, l'Ufficio, a seguito di un controllo effettuato sulla posizione fiscale dell‟istante e dall‟esame della banca dati dell‟Agenzia delle Entrate –Ufficio del Territorio, dell‟archivio dei soggetti e delle utenze Tari oltre che quello relativo all‟anagrafe tributaria, accertava l'omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti e, nonostante la ricorrente avesse presentato anche istanza di autotutela, non aveva provveduto all'annullamento richiesto.
A sostegno del ricorso, ha eccepito l'assenza di motivazione dell'avviso ovvero la sua mancanza di chiarezza;
la prescrizione del diritto per l‟accertamento del tributo e il proprio difetto di legittimazione passiva.
Ha precisato, in proposito, di essere stata residente nell‟immobile di Indirizzo_1 solo sino alla data del 17/09/2008 mentre, dal 7.2.2003 vi risideva la Sig.ra Nominativo_1, sua madre, la quale aveva attivo un regolare contratto TARI e che, dal 07/06/2024, aveva un contratto di comodato d‟uso a titolo gratuito regolarmente registrato presso l‟Agenzia delle Entrate di Roma.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Nessuno si è costituito per Roma Capitale.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rilevato che il ricorso è stato ritualmente notificato al Comune di Roma Capitale per il quale nessuno si è costituito.
Il ricorso risulta fondato.
La ricorrente ha allegato documentazione che attesta la cessazione della utenza TARI in relazione all'abitazione di sua proprietà alla data dell'1.1.2023 ed un'attivazione a decorrere dall'1.1.2016, sulla stessa abitazione, di diversa utenza TARI intestata alla madre Nominativo_1, che risulta ivi residente come da certificato di residenza storico pure allegato.
In assenza di costituzione di Roma Capitale non è dato evincere se vi sono questioni di sospesi pagamenti.
Alla luce della situazione documentalmente rappresentata dalla ricorrente, la stessa non risulta legittimata passiva al pagamento, risultando una regolare dichiarazione di cessazione utenza.
Per l'annualità 2018 vi è anche un problema di prescrizione, atteso che l'avviso avrebbe dovuto essere notificato entro l'anno 2023 (pur tenendo conto della sospensione COVID che, per gli Enti locali, è limitata a 85 giorni cfr. da ultimo Cass. 29.7.2025, n. 21765).
Va dunque accolto il ricorso, con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 300,00, oltree IVA, CPA e rimb.for, come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 10 febbraio 2026
La Giudice mon.Maria Laura Paesano