TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 26/11/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1565/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. AN NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1565/2017 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to KERSEVAN Parte_1 C.F._1
ALDO C.F._2
ATTORE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to PALITTA IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_1
MARIA C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione in opposizione a ingiunzione di pagamento, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio in persona del suo legale rappresentante, eccependo:
[...] CP_1
l'illegittimità e inefficacia dell'ingiunzione ed inesistenza della notifica, il grave inadempimento della società per non avere mai eseguito letture ed emesso fatture alle scadenze contrattuali, per aver
Pagina 1 fatturato in presenza di perdite occulte riconosciute e senza tenere in considerazione la non potabilità dell'acqua erogata. Ha concluso come in atti.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda e rilevando come la fatturazione CP_1 effettuata fosse da ritenersi corretta, sia quanto alla rilevazione dei consumi che ai costi;
chiedeva, quindi, il rigetto della domanda,
La causa veniva istruita con produzioni documentali, consulenza tecnica e assunta in decisione, sulle conclusioni formulate dalle parti all'udienza fissata per la precisazione delle stesse.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi in appresso illustrati.
Si osserva preliminarmente che, nell'ambito della con L.R. n. 29 del 17 ottobre Controparte_2
1997 è stato istituito il Servizio Idrico Integrato (SII), costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e depurazione di acqua ad uso esclusivamente civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, delimitando il territorio regionale in un unico Ambito Territoriale
Ottimale (A.T.O. Sardegna), in cui rientravano tutti gli enti locali territoriali.
Nel 2003 è stata poi formalmente istituita l'Autorità d'Ambito (AATO), con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del SII ma con esclusione di ogni attività di gestione del servizio medesimo;
negli anni 2004 e 2005 tutte le società di gestione del servizio idrico esistenti in sono state incorporate per fusione un'unica società, la CP_2 CP_1
i cui soci sono la Regione Autonoma della Sardegna e gli enti locali dell'Isola (Provincie e
[...]
Comuni) e alla quale alla fine del 2005, con decorrenza dal 1 gennaio 2006, l'AATO ha affidato la gestione del SII. In virtù delle disposizioni di cui si è detto e del regolamento del servizio idrico integrato approvato dall'AATO, il cui art. D4 prevede che “i contratti d'utenza stipulati con i precedenti gestori s'intendono automaticamente rinnovati con il gestore unico”, si è quindi verificato un fenomeno di successione ex lege in virtù del quale nei rapporti individuali di utenza il gestore del
SII – e quindi la – è subentrato a tutti i precedenti gestori. Anche a prescindere dalla natura o CP_1 meno di ente pubblico di questa - in quanto società per azioni a partecipazione pubblica - è CP_1 legittimata ad emettere ingiunzioni di pagamento e a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell'art. 17, commi 3-bis e 3 ter D. Lgs. 46/1999, avendo ottenuto la prevista autorizzazione del
Ministero dell'Economia e delle Finanze. In ogni caso, è una società in house è può ricorrere CP_1 alla procedura di cui al R.D. del 1910 per il recupero dei propri crediti anche derivanti da entrate di diritto privato (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez. I, 11-04-2016, n. 7076; Cass. civ. Sez. Unite, 25-05-2009,
n. 11992, Cass. civ. Sez. I, 25-08-2004, n. 16855.).
Quale società in house, quindi, la notifica posta in essere dalla medesima è da ritenersi legittima ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49 DPR 602/73 e dell'art. 7, comma 2, D.L. n. 70 del
Pagina 2 13.5.2011 e può essere effettuata dagli ufficiali della riscossione (qualità riconosciuta in capo ad in forza del DM 30.12.2015) anche mediante invio della raccomandata con avviso di CP_1 ricevimento. In ordine alla consegna si rileva, come affermato dalla Cassazione “ove il vizio attenga alla fase della consegna, è inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano un qualche riferimento con il destinatario...”(Cass. n. 3909/2016). Nel caso che ci occupa, la consegna dell'atto di ingiunzione è avvenuta all'indirizzo della destinataria e quest'ultima ha proposto tempestivamente e compiutamente svolto l'opposizione che ci occupa, conseguentemente la nullità della notificazione deve ritenersi sanata dalla proposizione dell'opposizione, “in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell'atto di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., che opera anche per la notifica degli atti non processuali” (Cass. n. 5556/2019).
Nel merito, fermo il principio di cui al regolamento del Servizio Idrico Integrato (di seguito, SII) che prescrive l'obbligo di fatturare i consumi con periodicità bimestrale, con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno, deve rilevarsi come si sia resa inadempiente, non avendo CP_1 effettuato letture nell'arco temporale di tre anni;
ciò, purtuttavia, non esime l'utente dal corrispondere il corrispettivo per i consumi effettuati.
Deve osservarsi che, in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (Cass. 11393/2011).
Trova quindi applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova accolto in giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore, a fronte della contestazione dell'addebito da parte dell'utente, la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (Cass. 10313/2004 e Cass.
17041/2002).
Tali prove non sono state fornite dal gestore convenuto.
E' da osservare, inoltre, che anche nel regolamento del servizio idrico integrato, emanato dall'autorità
d'ambito, è prevista una specifica disposizione, integrativa del contratto di utenza, che impone al gestore, in caso di malfunzionamento del contatore, di provvedere alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero in assenza di dati storici sulla base dei valori medi statistici in funzione della tipologia di utenza (art. B35).
Pagina 3 Giurisprudenza ormai costante ha chiarito a riguardo, che, la denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo da parte dell'utente al fine di contestare la determinazione del corrispettivo, non lo dispensi affatto dall'obbligo di corrispondere ugualmente la somma dovuta, determinabile però secondo il presumibile consumo, quale può essere ricostruito in termini storici sulla base delle misure non contestate, anteriori o posteriori, ovvero, in difetto, statisticamente ascritto a un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata a servizio del medesimo numero di persone.
Quanto all' eccezione di rideterminazione del prezzo per l' erogazione di acqua non potabile, si rileva che è risultata provata mediante la produzione, non contestata, delle ordinanze sindacali che vietavano l'utilizzo dell'acqua per usi umani, la deduzione secondo la quale il servizio idrico in favore degli utenti del comune di non fosse utilizzabile per il consumo umano, nel periodo della Parte_2 fattura ingiunta, per 839 giorni su 1095.
Orbene, è da rilevare che le norme di legge e regolamentari che disciplinano il rapporto di somministrazione di acqua per usi domestici prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere idonea al consumo umano, ovvero potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici (D. Lgs.31/2001 ); peraltro, anche il Regolamento del SII prevede, all'art. B.2, che "L'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente".
L'erogazione, quindi, attraverso la rete di distribuzione pubblica di acqua che non presenti tali requisiti costituisce pertanto un inadempimento - o un inesatto adempimento - agli obblighi derivanti in capo al gestore del SII dal contratto individuale di somministrazione stipulato con l'utente.
Nell'ambito del singolo rapporto contrattuale tra utente e fornitore devono trovare applicazione i principi che sorreggono i rapporti obbligatori di diritto privato, e in particolare le norme che disciplinano il contratto di somministrazione e quello di vendita, ivi comprese - nei limiti della compatibilità - quelle in tema di vizi, mancanza di qualità e aliud pro alio. Il gestore del SII non può quindi pretendere il pagamento della tariffa prevista in via generale dall'Autorità d'Ambito per l'erogazione di acqua idonea al consumo umano, quando la risorsa idrica effettivamente somministrata si riveli non idonea a tale uso in conseguenza della violazione di alcuni dei parametri di legge.
Stante la gravità dell' inadempimento posto in essere, reiterato negli anni, è vero che alla fattispecie non può applicarsi l'art. 13 del provvedimento CIP (Comitato Interministeriale Prezzi) n. 26/1975, che per l'acqua non potabile prevedeva una riduzione del 50% del prezzo, dal momento che la determinazione delle tariffe dovute dagli utenti per il servizio idrico è ormai regolata dagli artt. 154 ss. del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, che hanno reso superata e quindi non più in vigore ogni precedente
Pagina 4 disciplina. Tuttavia, in caso di riscontrata non potabilità dell'acqua l'utente ha comunque diritto ad una riduzione del prezzo, a fronte della somministrazione di un bene non idoneo all'uso cui è destinato (art. 1490 cod. civ.) e privo delle qualità imposte da precise disposizioni normative e contrattuali;
in questi termini può essere interpretata la domanda dell'opponente di riduzione del corrispettivo richiesto dalla società per la fornitura di acqua.
Le norme in materia di garanzia per i vizi sono infatti pacificamente ritenute applicabili al contratto di somministrazione, in quanto siano con esso compatibili, ai sensi dell'art. 1570 cod. civ.
A tal fine, in mancanza di altri elementi di giudizio, deve farsi applicazione di un criterio equitativo che ben può essere individuato impiegando quale parametro di riferimento il provvedimento CIP in precedenza richiamato;
deve quindi essere applicata una riduzione del 50% alla tariffa acquedotto, ma non anche alle tariffe depurazione e fognatura e alla quota fissa di accesso al servizio, che non sono relative alla qualità dell'acqua erogata.
Ulteriormente si rileva che, fronte dell'allegazione di un inadempimento è onere del debitore provare di aver correttamente adempiuto, o che l'inadempimento è stato determinato dal caso fortuito o non è comunque a lui imputabile. Ciò considerato, le ordinanze sindacali fondate sugli accertamenti svolti Parte dalla e non impugnate da costituiscono sufficiente prova del fatto che l'acqua non CP_1 rispondesse ai parametri imposti dalla legge;
sarebbe stato, quindi, onere della società opposta provare che invece l'acqua erogata era idonea al consumo umano.
Quindi, non avendo dimostrato il regolare funzionamento dell'impianto (anche alla luce delle CP_1 riconosciute perdite idriche) e neppure la correttezza delle misurazioni trascritte, essendo le stesse contestate e dato il consumo abnorme per il periodo fatturato, è stata disposta CTU al fine di determinare quanto dovuto dall'attrice sulla base dei consumi medi dell' utenza per la tipologia di immobile e della composizione del nucleo familiare.
Con la medesima consulenza è stato disposto il ricalcolo delle somme dovute in relazione alla accertata non potabilità dell'acqua erogata per la maggior parte del periodo della fatturazione ingiunta.
La CTU priva di vizi logici e giuridici ed al cui contenuto si rimanda, ha eseguito l'accertamento su contatore utilizzato nel periodo fatturato, che è risultato non funzionante “alle portate basse di 22,5
e 15 L/h; con errori medi riscontrati alla taratura rispettivamente di 6,3% circa e di -17,9% circa, a causa di due fattori: 1) Lo sfregamento tra la il magnete inferiore e la corrispondente parte centrale ed inferiore della piastra in plastica che separa la parte idraulica dall'orologeria; 2) Dall'indebolimento del campo magnetico tra i due magneti di cui è costituito lo strumento, a causa del sedimento di natura ferrosa presente sia nella parte centrale e superiore della piastra in plastica che separa la parte idraulica dall'orologeria sia all'esterno della scatola dell'orologeria”.
Pagina 5 Effettuato il ricalcolo dei consumi, sulla base dei consumi medi per il nucleo familiare, decurtate le somme riconosciute da in favore dell'attrice, pari ad €1257,38 (reclamo perdita occulta) e CP_1 tenuto in considerazione il periodo di non potabilità, la CTU ha indicato le somme effettivamente dovute dalla opponente pari ad € 1013,97 iva compresa, dalle quali devono essere detratte le somme versate dall'attrice, per lo stesso periodo pari ad € 1.116,79 iva compresa, con un credito a favore della di € 102,82. Pt_1
Deve infine esaminarsi la domanda riconvenzionale spiegata dall'attrice in ordine ai danni patrimoniali subiti in conseguenza della fornitura di acqua non potabile, nel periodo dal 10.02.2010 sino alla decisione.
L'attrice ha dato prova della sussistenza del suddetto danno patrimoniale, posto che dalle prove testimoniali espletate è emerso che la medesima - per tutto il periodo di non potabilità dell'acqua ovvero per 1897 giorni nel periodo (come da ordinanze allegate e non contestate) 2010-2017 - ha dovuto approvvigionarsi di acqua, acquistandola.
Il CTU ha quantificato il consumo medio giornaliero a persona in 5/L. con un costo a litro di acqua minerale pari ad € 0,21 per un periodo di non potabilità per gli anni dal 2010 al 2017 di 1897 giorni;
pertanto il danno patrimoniale subito dall'attrice può essere equitativamente determinato in € 7000,00, oltre rivalutazione e interessi dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo.
Deve, quindi, accogliersi anche la domanda riconvenzionale spiegata, con spese processuali e di CTU che sono poste a carico di CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-annulla l'ordinanza ingiunzione n. 6629/2017 del 26.06.2017 e condanna (C.F. CP_1
) al pagamento in favore di di € 102,82 per P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 le causali di cui alle fatture ingiunte;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata condanna al pagamento in CP_1 favore di di € 7000,00, oltre rivalutazione e interessi legali Parte_1 C.F._1 dalla domanda al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di delle CP_1 Parte_1 C.F._1 spese del giudizio che liquida in € 2540,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
-pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_1
Tempio Pausania, 26.11.2025
Pagina 6
Pagina 7
Il Giudice
AN NT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. AN NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1565/2017 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to KERSEVAN Parte_1 C.F._1
ALDO C.F._2
ATTORE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to PALITTA IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_1
MARIA C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione in opposizione a ingiunzione di pagamento, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio in persona del suo legale rappresentante, eccependo:
[...] CP_1
l'illegittimità e inefficacia dell'ingiunzione ed inesistenza della notifica, il grave inadempimento della società per non avere mai eseguito letture ed emesso fatture alle scadenze contrattuali, per aver
Pagina 1 fatturato in presenza di perdite occulte riconosciute e senza tenere in considerazione la non potabilità dell'acqua erogata. Ha concluso come in atti.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda e rilevando come la fatturazione CP_1 effettuata fosse da ritenersi corretta, sia quanto alla rilevazione dei consumi che ai costi;
chiedeva, quindi, il rigetto della domanda,
La causa veniva istruita con produzioni documentali, consulenza tecnica e assunta in decisione, sulle conclusioni formulate dalle parti all'udienza fissata per la precisazione delle stesse.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi in appresso illustrati.
Si osserva preliminarmente che, nell'ambito della con L.R. n. 29 del 17 ottobre Controparte_2
1997 è stato istituito il Servizio Idrico Integrato (SII), costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e depurazione di acqua ad uso esclusivamente civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, delimitando il territorio regionale in un unico Ambito Territoriale
Ottimale (A.T.O. Sardegna), in cui rientravano tutti gli enti locali territoriali.
Nel 2003 è stata poi formalmente istituita l'Autorità d'Ambito (AATO), con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del SII ma con esclusione di ogni attività di gestione del servizio medesimo;
negli anni 2004 e 2005 tutte le società di gestione del servizio idrico esistenti in sono state incorporate per fusione un'unica società, la CP_2 CP_1
i cui soci sono la Regione Autonoma della Sardegna e gli enti locali dell'Isola (Provincie e
[...]
Comuni) e alla quale alla fine del 2005, con decorrenza dal 1 gennaio 2006, l'AATO ha affidato la gestione del SII. In virtù delle disposizioni di cui si è detto e del regolamento del servizio idrico integrato approvato dall'AATO, il cui art. D4 prevede che “i contratti d'utenza stipulati con i precedenti gestori s'intendono automaticamente rinnovati con il gestore unico”, si è quindi verificato un fenomeno di successione ex lege in virtù del quale nei rapporti individuali di utenza il gestore del
SII – e quindi la – è subentrato a tutti i precedenti gestori. Anche a prescindere dalla natura o CP_1 meno di ente pubblico di questa - in quanto società per azioni a partecipazione pubblica - è CP_1 legittimata ad emettere ingiunzioni di pagamento e a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell'art. 17, commi 3-bis e 3 ter D. Lgs. 46/1999, avendo ottenuto la prevista autorizzazione del
Ministero dell'Economia e delle Finanze. In ogni caso, è una società in house è può ricorrere CP_1 alla procedura di cui al R.D. del 1910 per il recupero dei propri crediti anche derivanti da entrate di diritto privato (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez. I, 11-04-2016, n. 7076; Cass. civ. Sez. Unite, 25-05-2009,
n. 11992, Cass. civ. Sez. I, 25-08-2004, n. 16855.).
Quale società in house, quindi, la notifica posta in essere dalla medesima è da ritenersi legittima ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49 DPR 602/73 e dell'art. 7, comma 2, D.L. n. 70 del
Pagina 2 13.5.2011 e può essere effettuata dagli ufficiali della riscossione (qualità riconosciuta in capo ad in forza del DM 30.12.2015) anche mediante invio della raccomandata con avviso di CP_1 ricevimento. In ordine alla consegna si rileva, come affermato dalla Cassazione “ove il vizio attenga alla fase della consegna, è inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano un qualche riferimento con il destinatario...”(Cass. n. 3909/2016). Nel caso che ci occupa, la consegna dell'atto di ingiunzione è avvenuta all'indirizzo della destinataria e quest'ultima ha proposto tempestivamente e compiutamente svolto l'opposizione che ci occupa, conseguentemente la nullità della notificazione deve ritenersi sanata dalla proposizione dell'opposizione, “in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell'atto di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., che opera anche per la notifica degli atti non processuali” (Cass. n. 5556/2019).
Nel merito, fermo il principio di cui al regolamento del Servizio Idrico Integrato (di seguito, SII) che prescrive l'obbligo di fatturare i consumi con periodicità bimestrale, con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno, deve rilevarsi come si sia resa inadempiente, non avendo CP_1 effettuato letture nell'arco temporale di tre anni;
ciò, purtuttavia, non esime l'utente dal corrispondere il corrispettivo per i consumi effettuati.
Deve osservarsi che, in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (Cass. 11393/2011).
Trova quindi applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova accolto in giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore, a fronte della contestazione dell'addebito da parte dell'utente, la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (Cass. 10313/2004 e Cass.
17041/2002).
Tali prove non sono state fornite dal gestore convenuto.
E' da osservare, inoltre, che anche nel regolamento del servizio idrico integrato, emanato dall'autorità
d'ambito, è prevista una specifica disposizione, integrativa del contratto di utenza, che impone al gestore, in caso di malfunzionamento del contatore, di provvedere alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero in assenza di dati storici sulla base dei valori medi statistici in funzione della tipologia di utenza (art. B35).
Pagina 3 Giurisprudenza ormai costante ha chiarito a riguardo, che, la denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo da parte dell'utente al fine di contestare la determinazione del corrispettivo, non lo dispensi affatto dall'obbligo di corrispondere ugualmente la somma dovuta, determinabile però secondo il presumibile consumo, quale può essere ricostruito in termini storici sulla base delle misure non contestate, anteriori o posteriori, ovvero, in difetto, statisticamente ascritto a un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata a servizio del medesimo numero di persone.
Quanto all' eccezione di rideterminazione del prezzo per l' erogazione di acqua non potabile, si rileva che è risultata provata mediante la produzione, non contestata, delle ordinanze sindacali che vietavano l'utilizzo dell'acqua per usi umani, la deduzione secondo la quale il servizio idrico in favore degli utenti del comune di non fosse utilizzabile per il consumo umano, nel periodo della Parte_2 fattura ingiunta, per 839 giorni su 1095.
Orbene, è da rilevare che le norme di legge e regolamentari che disciplinano il rapporto di somministrazione di acqua per usi domestici prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere idonea al consumo umano, ovvero potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici (D. Lgs.31/2001 ); peraltro, anche il Regolamento del SII prevede, all'art. B.2, che "L'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente".
L'erogazione, quindi, attraverso la rete di distribuzione pubblica di acqua che non presenti tali requisiti costituisce pertanto un inadempimento - o un inesatto adempimento - agli obblighi derivanti in capo al gestore del SII dal contratto individuale di somministrazione stipulato con l'utente.
Nell'ambito del singolo rapporto contrattuale tra utente e fornitore devono trovare applicazione i principi che sorreggono i rapporti obbligatori di diritto privato, e in particolare le norme che disciplinano il contratto di somministrazione e quello di vendita, ivi comprese - nei limiti della compatibilità - quelle in tema di vizi, mancanza di qualità e aliud pro alio. Il gestore del SII non può quindi pretendere il pagamento della tariffa prevista in via generale dall'Autorità d'Ambito per l'erogazione di acqua idonea al consumo umano, quando la risorsa idrica effettivamente somministrata si riveli non idonea a tale uso in conseguenza della violazione di alcuni dei parametri di legge.
Stante la gravità dell' inadempimento posto in essere, reiterato negli anni, è vero che alla fattispecie non può applicarsi l'art. 13 del provvedimento CIP (Comitato Interministeriale Prezzi) n. 26/1975, che per l'acqua non potabile prevedeva una riduzione del 50% del prezzo, dal momento che la determinazione delle tariffe dovute dagli utenti per il servizio idrico è ormai regolata dagli artt. 154 ss. del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, che hanno reso superata e quindi non più in vigore ogni precedente
Pagina 4 disciplina. Tuttavia, in caso di riscontrata non potabilità dell'acqua l'utente ha comunque diritto ad una riduzione del prezzo, a fronte della somministrazione di un bene non idoneo all'uso cui è destinato (art. 1490 cod. civ.) e privo delle qualità imposte da precise disposizioni normative e contrattuali;
in questi termini può essere interpretata la domanda dell'opponente di riduzione del corrispettivo richiesto dalla società per la fornitura di acqua.
Le norme in materia di garanzia per i vizi sono infatti pacificamente ritenute applicabili al contratto di somministrazione, in quanto siano con esso compatibili, ai sensi dell'art. 1570 cod. civ.
A tal fine, in mancanza di altri elementi di giudizio, deve farsi applicazione di un criterio equitativo che ben può essere individuato impiegando quale parametro di riferimento il provvedimento CIP in precedenza richiamato;
deve quindi essere applicata una riduzione del 50% alla tariffa acquedotto, ma non anche alle tariffe depurazione e fognatura e alla quota fissa di accesso al servizio, che non sono relative alla qualità dell'acqua erogata.
Ulteriormente si rileva che, fronte dell'allegazione di un inadempimento è onere del debitore provare di aver correttamente adempiuto, o che l'inadempimento è stato determinato dal caso fortuito o non è comunque a lui imputabile. Ciò considerato, le ordinanze sindacali fondate sugli accertamenti svolti Parte dalla e non impugnate da costituiscono sufficiente prova del fatto che l'acqua non CP_1 rispondesse ai parametri imposti dalla legge;
sarebbe stato, quindi, onere della società opposta provare che invece l'acqua erogata era idonea al consumo umano.
Quindi, non avendo dimostrato il regolare funzionamento dell'impianto (anche alla luce delle CP_1 riconosciute perdite idriche) e neppure la correttezza delle misurazioni trascritte, essendo le stesse contestate e dato il consumo abnorme per il periodo fatturato, è stata disposta CTU al fine di determinare quanto dovuto dall'attrice sulla base dei consumi medi dell' utenza per la tipologia di immobile e della composizione del nucleo familiare.
Con la medesima consulenza è stato disposto il ricalcolo delle somme dovute in relazione alla accertata non potabilità dell'acqua erogata per la maggior parte del periodo della fatturazione ingiunta.
La CTU priva di vizi logici e giuridici ed al cui contenuto si rimanda, ha eseguito l'accertamento su contatore utilizzato nel periodo fatturato, che è risultato non funzionante “alle portate basse di 22,5
e 15 L/h; con errori medi riscontrati alla taratura rispettivamente di 6,3% circa e di -17,9% circa, a causa di due fattori: 1) Lo sfregamento tra la il magnete inferiore e la corrispondente parte centrale ed inferiore della piastra in plastica che separa la parte idraulica dall'orologeria; 2) Dall'indebolimento del campo magnetico tra i due magneti di cui è costituito lo strumento, a causa del sedimento di natura ferrosa presente sia nella parte centrale e superiore della piastra in plastica che separa la parte idraulica dall'orologeria sia all'esterno della scatola dell'orologeria”.
Pagina 5 Effettuato il ricalcolo dei consumi, sulla base dei consumi medi per il nucleo familiare, decurtate le somme riconosciute da in favore dell'attrice, pari ad €1257,38 (reclamo perdita occulta) e CP_1 tenuto in considerazione il periodo di non potabilità, la CTU ha indicato le somme effettivamente dovute dalla opponente pari ad € 1013,97 iva compresa, dalle quali devono essere detratte le somme versate dall'attrice, per lo stesso periodo pari ad € 1.116,79 iva compresa, con un credito a favore della di € 102,82. Pt_1
Deve infine esaminarsi la domanda riconvenzionale spiegata dall'attrice in ordine ai danni patrimoniali subiti in conseguenza della fornitura di acqua non potabile, nel periodo dal 10.02.2010 sino alla decisione.
L'attrice ha dato prova della sussistenza del suddetto danno patrimoniale, posto che dalle prove testimoniali espletate è emerso che la medesima - per tutto il periodo di non potabilità dell'acqua ovvero per 1897 giorni nel periodo (come da ordinanze allegate e non contestate) 2010-2017 - ha dovuto approvvigionarsi di acqua, acquistandola.
Il CTU ha quantificato il consumo medio giornaliero a persona in 5/L. con un costo a litro di acqua minerale pari ad € 0,21 per un periodo di non potabilità per gli anni dal 2010 al 2017 di 1897 giorni;
pertanto il danno patrimoniale subito dall'attrice può essere equitativamente determinato in € 7000,00, oltre rivalutazione e interessi dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo.
Deve, quindi, accogliersi anche la domanda riconvenzionale spiegata, con spese processuali e di CTU che sono poste a carico di CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-annulla l'ordinanza ingiunzione n. 6629/2017 del 26.06.2017 e condanna (C.F. CP_1
) al pagamento in favore di di € 102,82 per P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 le causali di cui alle fatture ingiunte;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata condanna al pagamento in CP_1 favore di di € 7000,00, oltre rivalutazione e interessi legali Parte_1 C.F._1 dalla domanda al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di delle CP_1 Parte_1 C.F._1 spese del giudizio che liquida in € 2540,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
-pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_1
Tempio Pausania, 26.11.2025
Pagina 6
Pagina 7
Il Giudice
AN NT