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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO NN, Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 125/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Spotorno - Piazza Stognone 17028 Spotorno SV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 154/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA sez. 1
e pubblicata il 20/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 677 DEL 23.12.2022 IMU 2017 - sull'appello n. 722/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Spotorno - Piazza C. Stognone N. 1 17028 Spotorno SV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 61/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA e pubblicata il 05/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 581 PROT. N. 27314 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appelli riuniti N. 125/2025 e 722/2025, l'Avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso in proprio e come in atti, impugnava le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Savona, in composizione monocratica, n. 154/2024, del 10.06.2024, depositata il 20.6.2024 n. 61/2025, pronunciata il
17.02.2025 e depositata il 05.03.2025, con le quali venivano respinti i ricorsi avverso l'atto 677 del 23.12.2022 ad oggetto I.M.U. Imposta Municipale Propria – Anno 2017 – avviso di accertamento in rettifica e/o d'ufficio e contestuale irrogazione delle sanzioni, notificato in data 4 marzo 2023, con cui il Comune accertava la debenza dell'imposta, irrogando le correlative sanzioni e ingiungendo il pagamento di complessivi euro
1.580,00 all'esito del ricorso n. r.g.a. 147/2023, e l'avviso di accertamento in rettifica e/o d'ufficio e contestuale irrogazione delle sanzioni atto numero 581 del 18.12.2023, PROT. N. 27314, avente ad oggetto I.M.U. Imposta Municipale Propria – Anno 2018, spedito a mezzo del servizio postale in data 28.12.2023.
Il contribuente è proprietario di un immobile in Spotorno, Indirizzo_1, ove risiede dall'anno 2005, composto da un appartamento e pertinenziale autorimessa, distinti al NCEU al Dati Catastali
(Cl. A/2) e 228 (Cl. A/6), destinati ad abitazione principale, oltre che di un'ulteriore autorimessa non pertinenziale, al sub. Dati Catastali
Il Comune di Spotorno con gli atti impugnati sostiene che il contribuente, pur essendo residente negli immobili di cui si discute, non sarebbe ivi stabilmente dimorante,
L'odierno appello si svolge sul contraddittorio delle parti, essendosi costituito il Comune di Spotorno, rappresentato e difeso come in atti, relativamente ai seguenti motivi. Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante censura la carenza di motivazione della sentenza in tema di mancata censura del difetto di motivazione degli avvisi di accertamento, in lesione del diritto di difesa del contribuente giacché l'iter logico giuridico del provvedimento dovrebbe essere contenuto nell'avviso notificato e non potrebbe essere integrato successivamente in sede di giudizio, anche con riferimento all'attività istruttoria, mentre il Comune sostiene che l'atto impositivo impugnato è dotato di tutti gli elementi necessari per consentire al contribuente di comprendere la pretesa.
Con il secondo e terzo motivo, respinti dal Comune, il contribuente ritiene che l'Ente pubblico avrebbe errato nell'istruire il procedimento e che avrebbe dovuto eseguire un “sopralluogo”, cosa che avrebbe chiarito ogni dubbio e confermato la circostanza che quella fosse la dimora abituale dell'appellante.
Con i restanti motivi di impugnazione, si censurano i dati fattuali dei consumi elettrici e del mancato utilizzo dei sacchetti della spazzatura e si evidenzia il luogo di recapito della corrispondenza, la collocazione dello studio del medico di base, il seggio presso cui viene esercitato il diritto di voto, tutti indizi che, secondo il contribuente porterebbero a concludere che sussistesse la dimora abituale, diversamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di accertamento è affetto da evidente, manifesta carenza di motivazione, atteso che nello stesso si indica, in fondo alla prima pagina, la necessità, ai fini dell'esenzione IMU, che non ricorrerebbe nel caso dell'odierno appellante, la ricorrenza contemporanea dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale. In ciò consiste la motivazione dell'atto impugnato, che, si badi bene, è un atto di revoca dell'esenzione IMU per abitazioni principale, riconosciuta al contribuente sin dal 2004.
Infatti, il contribuente è proprietario dell'immobile presso il quale risiede anagraficamente e che costituisce la propria abitazione principale e dimora abituale, mentre la moglie, risiede in Località_1.
La questione riguarda, quindi, l'intellegibilità dell'avviso di accertamento, anche in considerazione del fatto che il Comune, solo nel corso del giudizio, ha esplicitato che sulla base dei consumi elettrici rilevati nell'alloggio di proprietà dell'avvocato, si è presunto che il contribuente non dimorasse in Spotorno.
Negli atti di accertamento mai si rilevano chiaramente le motivazioni che hanno portato all'adozione degli stessi, lasciando così in capo all'appellante l'onere di controdedurre in base a mere congetture. Ma non basta, perché l'atto impositivo, non solo deve consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa contro i provvedimenti ritenuti illegittimi, ma deve essere intellegibile, anche per il giudice, a nulla rilevando una motivazione cosiddetta postuma, anche per chi giudica, perché è al momento dell'accertamento della pretesa impositiva e dell'emissione dell'intimazione al pagamento, che anche il giudicante deve poter comprendere quali siano gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche di tale richiesta obbligatoria.
La redazione degli avvisi di accertamento è, anche sotto tale profilo, pertanto, illegittima e la sentenza di primo grado, in qualche modo riconosce le manchevolezze e le carenze che inficiavano la validità degli avvisi di accertamento impugnati, allorquando ammette, con formule dubitative, in entrambe le sentenze che “dalle risposte fornite dal ricorrente nel questionario e dalla documentazione ad esso allegata, non era possibile riconoscere in modo oggettivo e certo il requisito della dimora abituale”.
Con dette affermazioni la sentenza di primo grado rende censurabile tutto l'impianto motivazionale, perché apodittico e autoreferenziale. Infatti, proprio il fatto che si tratti di un disconoscimento di esenzione dall'imposta, richiede una motivazione, soprattutto in fatto, cioè in ordine al cambiamento di situazioni oggettive, giustificative della revoca dell'esclusione dalla tassa, molto più articolata, che verifichi che, in base a dette prove, (i ridotti consumi di servizi e utenze, le indagini della polizia locale, gli accessi all'alloggio, il possesso di altri immobili, gli elementi indiziari che indichino che il centro dei propri interessi e stabilito altrove, quando dei minori consumi elettrici rispetto a quelli presuntivamente attesi, in base ai dati statistici raccolti, di cui si è avuto notizia, solo a procedimento ampiamente inoltrato), la dimora abituale del contribuente non era fissata in Spotorno.
Ma non solo, valga anche la necessità che, contrariamente a questo sostenuto dall'appellato, in caso di contestazione, spetta al Comune dimostrare l'eventuale assenza del requisito della dimora abituale del contribuente nell'immobile per il quale si richiede l'esenzione IMU, fornendo prove concrete che superino le risultanze anagrafiche.
Infatti, mentre per beneficiare dell'esenzione IMU, il contribuente deve aver stabilito nell'immobile sia la residenza anagrafica che la dimora abituale (intesa come presenza fisica e stabile per la maggior parte dell'anno) e quindi la prova deve essere data attraverso la dichiarazione di esenzione, cosa avvenuta, per contro, se il Comune ritiene che manchi il requisito sostanziale della dimora abituale (nonostante la residenza anagrafica risulti formalmente in quell'indirizzo), l'onere della prova di tale circostanza ricade sull'ente impositore. Il Comune deve quindi fornire elementi oggettivi e concreti (es. consumi irrisori delle utenze, accertamenti della polizia locale, ecc.) che dimostrino che il contribuente vive altrove in modo stabile.
La Corte di Cassazione (cfr Ordinanza del 17 luglio 2024 Sez. V, n. 19684) e la Corte Costituzionale (Sentenza
N. 209/2022) hanno chiarito che l'esenzione spetta a ciascun coniuge o partner di unione civile per l'immobile in cui risiede e dimora abitualmente, superando il precedente orientamento che richiedeva l'unicità dell'abitazione principale per l'intero nucleo familiare ed hanno ribadito, comunque, in questi casi, la necessità della dimostrazione della non abitualità della dimora.
Inoltre, la rilevazione di bassi o scarsi consumi elettrici non porta automaticamente a riconoscere l'inesistenza della dimora abituale e con essa il disconoscimento del beneficio fiscale ben potendo il contribuente giustificare gli stessi con le proprie abitudini di vita, quali, ad esempio, nel caso di specie, il fatto di soggiornare presso l'abitazione di Spotorno per una parte della settimana, poiché esercitando l'appellante la professione di avvocato prevalentemente presso il foro di Città, ben avrebbe potuto organizzare la propria agenda facendo riferimento anche a propri collaboratori, di guisa che in una parte della settimana, compreso il week end dopo aver terminato la propria attività di lavorativa, avrebbe potuto raggiungere la propria casa al mare.
Queste giustificazioni risultano certamente idonee a fornire la prova contraria alla presunzione di assenza di dimora abituale nell'abitazione di proprietà di Spotorno, ove era fissata la residenza anagrafica ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile e a provare l'ininfluenza dei bassi consumi elettrici per il riconoscimento della dimora abituale e a far propendere la decisione a favore del contribuente. Infatti, l'ente locale non ha portato in giudizio altri indizi gravi, precisi e concordanti che potessero smentire le suddette affermazioni, né ha integrato le rilevazioni dei bassi consumi elettrici, con i consumi di altre utenze domestiche, o con la mancata fruizione di altri servizi locali, o con vani accessi presso l'abitazione del contribuente della polizia locale, o con altro tipo di indagine, a fronte, invece, delle evidenze prodotte dall'appellante, il quale conferma che il medico di base è rimasto quello con studio e attività localizzata in Spotorno e che il centro dei propri interessi è fissato in Spotorno, anche se è costretto per ragioni lavorative a spostarsi in altre sedi dove esercita la professione di Avvocato, con ciò giustificando, la permanenza in detti luoghi coincidenti con l'attività lavorativa, per qualche giorno alla settimana, allorquando la sua presenza in studio o in Tribunale fosse stata necessaria. Del resto, secondo questo Collegio, al fine verificare l'effettiva ricorrenza della dimora abituale sia l'elemento oggettivo della “permanenza” sia quello soggettivo della “intenzione di abitarvi stabilmente”, non viene meno a causa dell'esistenza di una pluralità di centri di interesse personali o della possibilità di spostarsi celermente e agevolmente presso altre località, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, purché il soggetto, come l'appellante nel caso al nostro esame, faccia ritorno presso la propria abitazione abitualmente e in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni, e vi mantenga il centro delle proprie relazioni sociali.
Invero, gli avvisi di accertamento IMU impugnati violano il disposto dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nell'attuale assetto risultante dopo la nota sentenza Corte Costituzionale de 13.10.2022 n. 209, che disponeva che ( «
[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente») atteso che che nei provvedimenti non si dà alcuna motivazione del perché e del come il contribuente non abbia abituale dimora nell'immobile.
Le sentenze impugnate non utilizzano prove dirette, ma presunzioni semplici con deduzioni da elementi ne gravi, né precisi, né concordanti, rappresentati dalla risposte al questionario sottoposto al contribuente, ma nel provvedimento impugnato di tale questionario non si fa il minimo cenno e detti elementi vengono enunciati e prodotti solo in sede contenziosa, come le stesse sentenze asseriscono anche, in contrasto con l'insegnamento costante della S.C. (tra tutte, proprio in materia tributaria, Cass., 20784/2020; Cass.,
11777/2016, Cass., 25879/2015), laddove indicano che il ridetto questionario è stato utilizzato nel corso del giudizio, procedendo quindi ad integrare una motivazione che non esisteva nel provvedimento.
L'interpretazione dei predetti elementi asseritamente raccolti nel corso dell'istruttoria, non è corretta atteso che i consumi elettrici, sono perfettamente in linea se non superiori alla media regionale per l'anno considerato dall'altro lato e che gli accertamenti previsti dall'art. 1 c. 693 legge 147/2013 in forma di sopralluoghi e accessi, svolti al momento in cui si doveva effettivamente accertare la presenza o meno del ricorrente nell'immobile, sono stati completamente omessi.
Si rileva, infatti, che le considerazioni e le prove contrarie offerte dall'appellante hanno smentito le deduzioni operate dal Comune sulla dimora abituale dell'Avvocato e hanno depotenziato il valore indiziario degli elementi addotti dall'ente locale, derubricandoli alla stregua di mere illazioni non fondate.
Ci si riferisce fatto che tutte le attività che controparte documenta di aver svolto in relazione ai consumi elettrici (statistiche, rilevazioni ecc.), in relazione al domicilio fiscale, in relazione alla residenza della moglie del ricorrente, in relazione all'accesso all'anagrafe tributaria, sono frutto di una attività compiuta dopo la notifica del ricorso relativo all'anno 2017 e 2018, e quindi molto dopo l'accadimento dei fatti che sono posti base per l'adozione dei provvedimenti e mostrano che il Comune non ha svolto accertamenti sufficienti, né di aver svolto alcuna attività istruttoria, se non inviare il questionario, senza alcuna elaborazione dei dati raccolti, con confronto con i dati delle banche dati, non risultando alcun accesso alle banche dati pubbliche, anteriore ai provvedimenti del 2017 e del 2018.
Analizzando gli elementi, posti a sostegno, secondo le sentenze impugnate, della presunzione di utilizzo dell'alloggio di Spotorno Indirizzo_1, come abitazione secondaria si sostiene:
a) che il ricorrente lavorava nel 2018 a Città, cosa che renderebbe “assai improbabile” il suo ritorno a
Spotorno “per quattro giorni (o più) la settimana”, che la moglie risiedesse a Località_1, che egli ancora oggi sia iscritto all'Albo degli Avvocati di Città, che la partita IVA sarebbe cessata dal 2000 (dato, questo, ricavato da un documento non esistente prima del ricorso relativo all'accertamento per l'anno 2017, come la stessa sentenza riconosce); inoltre, il ricorrente, secondo la sentenza, avrebbe dichiarato nel ricorso di non tornare sempre a Spotorno da Città, il che dimostrerebbe la mancata dimora;
b) che il domicilio fiscale non sia più stato modificato dal 2006, essendo rimasto in Località_1, dato, questo, ricavato da un documento non esistente prima del primo accertamento relativo al 2017, come la stessa sentenza riconosce;
c) che i consumi elettrici che, a dire della sentenza, non sarebbero congrui con la permanenza abituale nella casa di Spotorno, senza che venga prodotta documentazione dei consumi di gas;
e) che le produzioni di statistiche di consumi, in relazione alle quali, parrebbe di capire, non si evincerebbe la ordinarietà dei consumi per l'uso abituale da parte di una singola persona, anche in relazione all'asserito riferimento di essi a potenze impegnate inferiori a quella del caso di specie;
f) che la potenza impegnata dal contatore elettrico che, a detta della sentenza, avrebbe imposto di giustificare un impegno di spesa superiore a quello ordinario degli utenti
Detti elementi non trovano conferma e vengono smentiti dalle seguenti osservazioni dall'appellante, condivise da questa Corte.
L'affermazione per cui risulta “improbabile” che il ricorrente tornasse nel 2018 a Spotorno per quattro o più giorni la settimana, oltre che non fondata su alcun elemento concreto e interamente basata su congetture
(e presunzioni qui vietate) prive di riscontri concreti, è anche contraddetta da Cass., sez. I civ. 15 aprile
2024, n. 10056, secondo cui “La nozione di residenza di una persona è determinata dall'abituale e volontaria dimora, intesa come permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo (c.d. elemento oggettivo), e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive (c.d. elemento soggettivo). Tale permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del Comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico.”
Appare evidente a chiunque che il fatto di svolgere una libera professione a Città, e di avere quindi la possibilità di organizzarsi liberamente gli orari e gli impegni di lavoro, oltre che di avvalersi di collaboratori,
è un dato del tutto inidoneo a escludere che l'interessato possa permanere nel diverso luogo di residenza e dimora per un periodo prolungato e apprezzabile, a prescindere dalla quantificazione o dal conto aritmetico dei giorni trascorsi sul luogo.
Quanto al fatto che la moglie del ricorrente risulti residente in [...], appare essere circostanza del tutto priva di rilievo, non fosse altro in virtù delle considerazioni discendenti dalla Sentenza Corte
Costituzionale 209/2022.
Quanto al fatto della cessazione della partiva IVA, essa si riferisce ad una associazione professionale che
è per l'appunto cessata nel 2000, mentre la partita IVA risulta ancora esistente, per quanto riguarda l'esercizio della professione in forma individuale.
Anche il domicilio fiscale, stabilito in Località_1 non è significativo al fine di stabilire la dimora abituale, essendo un dato che ha solo valenza fiscale.
Con riferimento ai consumi elettrici, si evidenzia che , l'ente impositore, su cui grava l'onere della prova della mancata dimora, nemmeno ha prodotto rilevazioni statistiche utilizzabili, cioè relative al 2017 e 2018.
Infatti, il Comune fa riferimento a dati statistici superiori a 4,5 kW/h, mentre l'utenza del ricorrente non ha potenza di tale portata e riferite all'anno 2021, quando gli avvisi di accertamento e le annualità oggetto di indagine sono il 2017 ed il 2018.
A tale riguardo, si osserva solamente che con riferimento alle statistiche relative all'anno 2021, rinvenibili in tabelle relative al mercato tutelato, quello a cui ha avuto accesso il contribuente e alla potenza effettivamente impegnata, e cioè inferiore a 4,5 kW/h, corrispondente a quella utilizzata dall'appellante, una famiglia di tre persone nel 2021 consumava in Liguria in media 2.933 kW/h annui, il che significa che una persona singola avrebbe dovuto avere un consumo medio di 970,33 kW/h annui.
Se però si esaminano le bollette prodotte in atti per il 2021 dal contribuente (docc. da 8 a 13) si scopre che i consumi sono stati di kW/h 151 (doc. 8) + 129 (doc. 9) + 218 (doc. 10) + 428 (doc. 11) + 613 (doc. 12) +
253 (doc. 13) e complessivamente 1792 kW/h, quasi il doppio rispetto alla media rilevata.
Ma anche se volessimo considerare il consumo per il 2021, ma in relazione a potenze superiori a 4,5 Kw/h e fino a 6 Kw/h, parametri cui si è riferito l'ente locale, le rilevazioni ARERA (doc. 86 oggi prodotto), per una famiglia di tre persone, indicano il consumo di 3.732 Kw/h, e pertanto, per una persona singola, di 1244
Kw/h, sempre e comunque di gran lunga inferiore ai 1792 Kw/h effettivamente consumati dal ricorrente.
Inoltre, con riferimento agli anni oggetto di causa, l'unica risultanza statistica disponibile al pubblico (reperibile su Google.it) é quella rinvenibile nel DOC. 82, relativa al 2017, emessa dal centro studi del più noto e diffuso operatore di vendita di servizi energetici, e relativo alla media di tutte le potenze e regimi distributivi disponibili.
In Liguria una famiglia media composta da 2,46 persone, consumava 1.736 kW/h annui di elettricità.
Ora, se si divide 1.736 per 2,46, si ottiene il risultato del consumo annuo di elettricità di una sola persona in Liguria nell'anno 2017, e cioè 705,69 kW/h: se è vero che il ricorrente ha consumato 815 kW/h, allora il consumo di elettricità del contribuente è ampiamente coerente con l'utilizzo di una sola persona stabilmente dimorante.
Pertanto, le sentenze impugnate errano in relazione alla verifica dei consumi di elettricità come errano con riferimento alla mancata richiesta di sacchetti ulteriori rispetto al kit di partenza, atteso che possono essere stati usati sacchetti acquistati altrove, in relazione alla mancata considerazione delle altre produzioni dell'appellante relative al recapito di corrispondenza, alla ASL di iscrizione, all'esercizio del diritto di voto, essendo dette circostanze chiaramente indicative dell'esistenza, nell'abitazione di Spotorno, di un centro di relazioni sociali, economiche, funzionali e in generale di vita.
Pertanto, gli appelli riuniti vanno accolti, le sentenze di primo grado vanno riformae e, stante il ricorso ai fini della decisioni a presunzioni che sia pure basate su indizi, gravi, precisi e concordanti, non costituiscono prova diretta, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie gli appelli riuniti. Spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO NN, Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 125/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Spotorno - Piazza Stognone 17028 Spotorno SV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 154/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA sez. 1
e pubblicata il 20/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 677 DEL 23.12.2022 IMU 2017 - sull'appello n. 722/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Spotorno - Piazza C. Stognone N. 1 17028 Spotorno SV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 61/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA e pubblicata il 05/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 581 PROT. N. 27314 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appelli riuniti N. 125/2025 e 722/2025, l'Avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso in proprio e come in atti, impugnava le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Savona, in composizione monocratica, n. 154/2024, del 10.06.2024, depositata il 20.6.2024 n. 61/2025, pronunciata il
17.02.2025 e depositata il 05.03.2025, con le quali venivano respinti i ricorsi avverso l'atto 677 del 23.12.2022 ad oggetto I.M.U. Imposta Municipale Propria – Anno 2017 – avviso di accertamento in rettifica e/o d'ufficio e contestuale irrogazione delle sanzioni, notificato in data 4 marzo 2023, con cui il Comune accertava la debenza dell'imposta, irrogando le correlative sanzioni e ingiungendo il pagamento di complessivi euro
1.580,00 all'esito del ricorso n. r.g.a. 147/2023, e l'avviso di accertamento in rettifica e/o d'ufficio e contestuale irrogazione delle sanzioni atto numero 581 del 18.12.2023, PROT. N. 27314, avente ad oggetto I.M.U. Imposta Municipale Propria – Anno 2018, spedito a mezzo del servizio postale in data 28.12.2023.
Il contribuente è proprietario di un immobile in Spotorno, Indirizzo_1, ove risiede dall'anno 2005, composto da un appartamento e pertinenziale autorimessa, distinti al NCEU al Dati Catastali
(Cl. A/2) e 228 (Cl. A/6), destinati ad abitazione principale, oltre che di un'ulteriore autorimessa non pertinenziale, al sub. Dati Catastali
Il Comune di Spotorno con gli atti impugnati sostiene che il contribuente, pur essendo residente negli immobili di cui si discute, non sarebbe ivi stabilmente dimorante,
L'odierno appello si svolge sul contraddittorio delle parti, essendosi costituito il Comune di Spotorno, rappresentato e difeso come in atti, relativamente ai seguenti motivi. Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante censura la carenza di motivazione della sentenza in tema di mancata censura del difetto di motivazione degli avvisi di accertamento, in lesione del diritto di difesa del contribuente giacché l'iter logico giuridico del provvedimento dovrebbe essere contenuto nell'avviso notificato e non potrebbe essere integrato successivamente in sede di giudizio, anche con riferimento all'attività istruttoria, mentre il Comune sostiene che l'atto impositivo impugnato è dotato di tutti gli elementi necessari per consentire al contribuente di comprendere la pretesa.
Con il secondo e terzo motivo, respinti dal Comune, il contribuente ritiene che l'Ente pubblico avrebbe errato nell'istruire il procedimento e che avrebbe dovuto eseguire un “sopralluogo”, cosa che avrebbe chiarito ogni dubbio e confermato la circostanza che quella fosse la dimora abituale dell'appellante.
Con i restanti motivi di impugnazione, si censurano i dati fattuali dei consumi elettrici e del mancato utilizzo dei sacchetti della spazzatura e si evidenzia il luogo di recapito della corrispondenza, la collocazione dello studio del medico di base, il seggio presso cui viene esercitato il diritto di voto, tutti indizi che, secondo il contribuente porterebbero a concludere che sussistesse la dimora abituale, diversamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di accertamento è affetto da evidente, manifesta carenza di motivazione, atteso che nello stesso si indica, in fondo alla prima pagina, la necessità, ai fini dell'esenzione IMU, che non ricorrerebbe nel caso dell'odierno appellante, la ricorrenza contemporanea dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale. In ciò consiste la motivazione dell'atto impugnato, che, si badi bene, è un atto di revoca dell'esenzione IMU per abitazioni principale, riconosciuta al contribuente sin dal 2004.
Infatti, il contribuente è proprietario dell'immobile presso il quale risiede anagraficamente e che costituisce la propria abitazione principale e dimora abituale, mentre la moglie, risiede in Località_1.
La questione riguarda, quindi, l'intellegibilità dell'avviso di accertamento, anche in considerazione del fatto che il Comune, solo nel corso del giudizio, ha esplicitato che sulla base dei consumi elettrici rilevati nell'alloggio di proprietà dell'avvocato, si è presunto che il contribuente non dimorasse in Spotorno.
Negli atti di accertamento mai si rilevano chiaramente le motivazioni che hanno portato all'adozione degli stessi, lasciando così in capo all'appellante l'onere di controdedurre in base a mere congetture. Ma non basta, perché l'atto impositivo, non solo deve consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa contro i provvedimenti ritenuti illegittimi, ma deve essere intellegibile, anche per il giudice, a nulla rilevando una motivazione cosiddetta postuma, anche per chi giudica, perché è al momento dell'accertamento della pretesa impositiva e dell'emissione dell'intimazione al pagamento, che anche il giudicante deve poter comprendere quali siano gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche di tale richiesta obbligatoria.
La redazione degli avvisi di accertamento è, anche sotto tale profilo, pertanto, illegittima e la sentenza di primo grado, in qualche modo riconosce le manchevolezze e le carenze che inficiavano la validità degli avvisi di accertamento impugnati, allorquando ammette, con formule dubitative, in entrambe le sentenze che “dalle risposte fornite dal ricorrente nel questionario e dalla documentazione ad esso allegata, non era possibile riconoscere in modo oggettivo e certo il requisito della dimora abituale”.
Con dette affermazioni la sentenza di primo grado rende censurabile tutto l'impianto motivazionale, perché apodittico e autoreferenziale. Infatti, proprio il fatto che si tratti di un disconoscimento di esenzione dall'imposta, richiede una motivazione, soprattutto in fatto, cioè in ordine al cambiamento di situazioni oggettive, giustificative della revoca dell'esclusione dalla tassa, molto più articolata, che verifichi che, in base a dette prove, (i ridotti consumi di servizi e utenze, le indagini della polizia locale, gli accessi all'alloggio, il possesso di altri immobili, gli elementi indiziari che indichino che il centro dei propri interessi e stabilito altrove, quando dei minori consumi elettrici rispetto a quelli presuntivamente attesi, in base ai dati statistici raccolti, di cui si è avuto notizia, solo a procedimento ampiamente inoltrato), la dimora abituale del contribuente non era fissata in Spotorno.
Ma non solo, valga anche la necessità che, contrariamente a questo sostenuto dall'appellato, in caso di contestazione, spetta al Comune dimostrare l'eventuale assenza del requisito della dimora abituale del contribuente nell'immobile per il quale si richiede l'esenzione IMU, fornendo prove concrete che superino le risultanze anagrafiche.
Infatti, mentre per beneficiare dell'esenzione IMU, il contribuente deve aver stabilito nell'immobile sia la residenza anagrafica che la dimora abituale (intesa come presenza fisica e stabile per la maggior parte dell'anno) e quindi la prova deve essere data attraverso la dichiarazione di esenzione, cosa avvenuta, per contro, se il Comune ritiene che manchi il requisito sostanziale della dimora abituale (nonostante la residenza anagrafica risulti formalmente in quell'indirizzo), l'onere della prova di tale circostanza ricade sull'ente impositore. Il Comune deve quindi fornire elementi oggettivi e concreti (es. consumi irrisori delle utenze, accertamenti della polizia locale, ecc.) che dimostrino che il contribuente vive altrove in modo stabile.
La Corte di Cassazione (cfr Ordinanza del 17 luglio 2024 Sez. V, n. 19684) e la Corte Costituzionale (Sentenza
N. 209/2022) hanno chiarito che l'esenzione spetta a ciascun coniuge o partner di unione civile per l'immobile in cui risiede e dimora abitualmente, superando il precedente orientamento che richiedeva l'unicità dell'abitazione principale per l'intero nucleo familiare ed hanno ribadito, comunque, in questi casi, la necessità della dimostrazione della non abitualità della dimora.
Inoltre, la rilevazione di bassi o scarsi consumi elettrici non porta automaticamente a riconoscere l'inesistenza della dimora abituale e con essa il disconoscimento del beneficio fiscale ben potendo il contribuente giustificare gli stessi con le proprie abitudini di vita, quali, ad esempio, nel caso di specie, il fatto di soggiornare presso l'abitazione di Spotorno per una parte della settimana, poiché esercitando l'appellante la professione di avvocato prevalentemente presso il foro di Città, ben avrebbe potuto organizzare la propria agenda facendo riferimento anche a propri collaboratori, di guisa che in una parte della settimana, compreso il week end dopo aver terminato la propria attività di lavorativa, avrebbe potuto raggiungere la propria casa al mare.
Queste giustificazioni risultano certamente idonee a fornire la prova contraria alla presunzione di assenza di dimora abituale nell'abitazione di proprietà di Spotorno, ove era fissata la residenza anagrafica ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile e a provare l'ininfluenza dei bassi consumi elettrici per il riconoscimento della dimora abituale e a far propendere la decisione a favore del contribuente. Infatti, l'ente locale non ha portato in giudizio altri indizi gravi, precisi e concordanti che potessero smentire le suddette affermazioni, né ha integrato le rilevazioni dei bassi consumi elettrici, con i consumi di altre utenze domestiche, o con la mancata fruizione di altri servizi locali, o con vani accessi presso l'abitazione del contribuente della polizia locale, o con altro tipo di indagine, a fronte, invece, delle evidenze prodotte dall'appellante, il quale conferma che il medico di base è rimasto quello con studio e attività localizzata in Spotorno e che il centro dei propri interessi è fissato in Spotorno, anche se è costretto per ragioni lavorative a spostarsi in altre sedi dove esercita la professione di Avvocato, con ciò giustificando, la permanenza in detti luoghi coincidenti con l'attività lavorativa, per qualche giorno alla settimana, allorquando la sua presenza in studio o in Tribunale fosse stata necessaria. Del resto, secondo questo Collegio, al fine verificare l'effettiva ricorrenza della dimora abituale sia l'elemento oggettivo della “permanenza” sia quello soggettivo della “intenzione di abitarvi stabilmente”, non viene meno a causa dell'esistenza di una pluralità di centri di interesse personali o della possibilità di spostarsi celermente e agevolmente presso altre località, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, purché il soggetto, come l'appellante nel caso al nostro esame, faccia ritorno presso la propria abitazione abitualmente e in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni, e vi mantenga il centro delle proprie relazioni sociali.
Invero, gli avvisi di accertamento IMU impugnati violano il disposto dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nell'attuale assetto risultante dopo la nota sentenza Corte Costituzionale de 13.10.2022 n. 209, che disponeva che ( «
[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente») atteso che che nei provvedimenti non si dà alcuna motivazione del perché e del come il contribuente non abbia abituale dimora nell'immobile.
Le sentenze impugnate non utilizzano prove dirette, ma presunzioni semplici con deduzioni da elementi ne gravi, né precisi, né concordanti, rappresentati dalla risposte al questionario sottoposto al contribuente, ma nel provvedimento impugnato di tale questionario non si fa il minimo cenno e detti elementi vengono enunciati e prodotti solo in sede contenziosa, come le stesse sentenze asseriscono anche, in contrasto con l'insegnamento costante della S.C. (tra tutte, proprio in materia tributaria, Cass., 20784/2020; Cass.,
11777/2016, Cass., 25879/2015), laddove indicano che il ridetto questionario è stato utilizzato nel corso del giudizio, procedendo quindi ad integrare una motivazione che non esisteva nel provvedimento.
L'interpretazione dei predetti elementi asseritamente raccolti nel corso dell'istruttoria, non è corretta atteso che i consumi elettrici, sono perfettamente in linea se non superiori alla media regionale per l'anno considerato dall'altro lato e che gli accertamenti previsti dall'art. 1 c. 693 legge 147/2013 in forma di sopralluoghi e accessi, svolti al momento in cui si doveva effettivamente accertare la presenza o meno del ricorrente nell'immobile, sono stati completamente omessi.
Si rileva, infatti, che le considerazioni e le prove contrarie offerte dall'appellante hanno smentito le deduzioni operate dal Comune sulla dimora abituale dell'Avvocato e hanno depotenziato il valore indiziario degli elementi addotti dall'ente locale, derubricandoli alla stregua di mere illazioni non fondate.
Ci si riferisce fatto che tutte le attività che controparte documenta di aver svolto in relazione ai consumi elettrici (statistiche, rilevazioni ecc.), in relazione al domicilio fiscale, in relazione alla residenza della moglie del ricorrente, in relazione all'accesso all'anagrafe tributaria, sono frutto di una attività compiuta dopo la notifica del ricorso relativo all'anno 2017 e 2018, e quindi molto dopo l'accadimento dei fatti che sono posti base per l'adozione dei provvedimenti e mostrano che il Comune non ha svolto accertamenti sufficienti, né di aver svolto alcuna attività istruttoria, se non inviare il questionario, senza alcuna elaborazione dei dati raccolti, con confronto con i dati delle banche dati, non risultando alcun accesso alle banche dati pubbliche, anteriore ai provvedimenti del 2017 e del 2018.
Analizzando gli elementi, posti a sostegno, secondo le sentenze impugnate, della presunzione di utilizzo dell'alloggio di Spotorno Indirizzo_1, come abitazione secondaria si sostiene:
a) che il ricorrente lavorava nel 2018 a Città, cosa che renderebbe “assai improbabile” il suo ritorno a
Spotorno “per quattro giorni (o più) la settimana”, che la moglie risiedesse a Località_1, che egli ancora oggi sia iscritto all'Albo degli Avvocati di Città, che la partita IVA sarebbe cessata dal 2000 (dato, questo, ricavato da un documento non esistente prima del ricorso relativo all'accertamento per l'anno 2017, come la stessa sentenza riconosce); inoltre, il ricorrente, secondo la sentenza, avrebbe dichiarato nel ricorso di non tornare sempre a Spotorno da Città, il che dimostrerebbe la mancata dimora;
b) che il domicilio fiscale non sia più stato modificato dal 2006, essendo rimasto in Località_1, dato, questo, ricavato da un documento non esistente prima del primo accertamento relativo al 2017, come la stessa sentenza riconosce;
c) che i consumi elettrici che, a dire della sentenza, non sarebbero congrui con la permanenza abituale nella casa di Spotorno, senza che venga prodotta documentazione dei consumi di gas;
e) che le produzioni di statistiche di consumi, in relazione alle quali, parrebbe di capire, non si evincerebbe la ordinarietà dei consumi per l'uso abituale da parte di una singola persona, anche in relazione all'asserito riferimento di essi a potenze impegnate inferiori a quella del caso di specie;
f) che la potenza impegnata dal contatore elettrico che, a detta della sentenza, avrebbe imposto di giustificare un impegno di spesa superiore a quello ordinario degli utenti
Detti elementi non trovano conferma e vengono smentiti dalle seguenti osservazioni dall'appellante, condivise da questa Corte.
L'affermazione per cui risulta “improbabile” che il ricorrente tornasse nel 2018 a Spotorno per quattro o più giorni la settimana, oltre che non fondata su alcun elemento concreto e interamente basata su congetture
(e presunzioni qui vietate) prive di riscontri concreti, è anche contraddetta da Cass., sez. I civ. 15 aprile
2024, n. 10056, secondo cui “La nozione di residenza di una persona è determinata dall'abituale e volontaria dimora, intesa come permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo (c.d. elemento oggettivo), e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive (c.d. elemento soggettivo). Tale permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del Comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico.”
Appare evidente a chiunque che il fatto di svolgere una libera professione a Città, e di avere quindi la possibilità di organizzarsi liberamente gli orari e gli impegni di lavoro, oltre che di avvalersi di collaboratori,
è un dato del tutto inidoneo a escludere che l'interessato possa permanere nel diverso luogo di residenza e dimora per un periodo prolungato e apprezzabile, a prescindere dalla quantificazione o dal conto aritmetico dei giorni trascorsi sul luogo.
Quanto al fatto che la moglie del ricorrente risulti residente in [...], appare essere circostanza del tutto priva di rilievo, non fosse altro in virtù delle considerazioni discendenti dalla Sentenza Corte
Costituzionale 209/2022.
Quanto al fatto della cessazione della partiva IVA, essa si riferisce ad una associazione professionale che
è per l'appunto cessata nel 2000, mentre la partita IVA risulta ancora esistente, per quanto riguarda l'esercizio della professione in forma individuale.
Anche il domicilio fiscale, stabilito in Località_1 non è significativo al fine di stabilire la dimora abituale, essendo un dato che ha solo valenza fiscale.
Con riferimento ai consumi elettrici, si evidenzia che , l'ente impositore, su cui grava l'onere della prova della mancata dimora, nemmeno ha prodotto rilevazioni statistiche utilizzabili, cioè relative al 2017 e 2018.
Infatti, il Comune fa riferimento a dati statistici superiori a 4,5 kW/h, mentre l'utenza del ricorrente non ha potenza di tale portata e riferite all'anno 2021, quando gli avvisi di accertamento e le annualità oggetto di indagine sono il 2017 ed il 2018.
A tale riguardo, si osserva solamente che con riferimento alle statistiche relative all'anno 2021, rinvenibili in tabelle relative al mercato tutelato, quello a cui ha avuto accesso il contribuente e alla potenza effettivamente impegnata, e cioè inferiore a 4,5 kW/h, corrispondente a quella utilizzata dall'appellante, una famiglia di tre persone nel 2021 consumava in Liguria in media 2.933 kW/h annui, il che significa che una persona singola avrebbe dovuto avere un consumo medio di 970,33 kW/h annui.
Se però si esaminano le bollette prodotte in atti per il 2021 dal contribuente (docc. da 8 a 13) si scopre che i consumi sono stati di kW/h 151 (doc. 8) + 129 (doc. 9) + 218 (doc. 10) + 428 (doc. 11) + 613 (doc. 12) +
253 (doc. 13) e complessivamente 1792 kW/h, quasi il doppio rispetto alla media rilevata.
Ma anche se volessimo considerare il consumo per il 2021, ma in relazione a potenze superiori a 4,5 Kw/h e fino a 6 Kw/h, parametri cui si è riferito l'ente locale, le rilevazioni ARERA (doc. 86 oggi prodotto), per una famiglia di tre persone, indicano il consumo di 3.732 Kw/h, e pertanto, per una persona singola, di 1244
Kw/h, sempre e comunque di gran lunga inferiore ai 1792 Kw/h effettivamente consumati dal ricorrente.
Inoltre, con riferimento agli anni oggetto di causa, l'unica risultanza statistica disponibile al pubblico (reperibile su Google.it) é quella rinvenibile nel DOC. 82, relativa al 2017, emessa dal centro studi del più noto e diffuso operatore di vendita di servizi energetici, e relativo alla media di tutte le potenze e regimi distributivi disponibili.
In Liguria una famiglia media composta da 2,46 persone, consumava 1.736 kW/h annui di elettricità.
Ora, se si divide 1.736 per 2,46, si ottiene il risultato del consumo annuo di elettricità di una sola persona in Liguria nell'anno 2017, e cioè 705,69 kW/h: se è vero che il ricorrente ha consumato 815 kW/h, allora il consumo di elettricità del contribuente è ampiamente coerente con l'utilizzo di una sola persona stabilmente dimorante.
Pertanto, le sentenze impugnate errano in relazione alla verifica dei consumi di elettricità come errano con riferimento alla mancata richiesta di sacchetti ulteriori rispetto al kit di partenza, atteso che possono essere stati usati sacchetti acquistati altrove, in relazione alla mancata considerazione delle altre produzioni dell'appellante relative al recapito di corrispondenza, alla ASL di iscrizione, all'esercizio del diritto di voto, essendo dette circostanze chiaramente indicative dell'esistenza, nell'abitazione di Spotorno, di un centro di relazioni sociali, economiche, funzionali e in generale di vita.
Pertanto, gli appelli riuniti vanno accolti, le sentenze di primo grado vanno riformae e, stante il ricorso ai fini della decisioni a presunzioni che sia pure basate su indizi, gravi, precisi e concordanti, non costituiscono prova diretta, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie gli appelli riuniti. Spese compensate.