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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 366/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore
GILIBERTI FRANCESCO, Giudice
TOMMASI RAFFAELA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1390/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO TACITO n. DEL 19/02/2025 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2293/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.6.2025 la società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., impugnava il silenzio rifiuto serbato dall'agenzia delle entrate sull'istanza 20.2.2025 di annullamento in autotutela dell'avviso di rettifica valore e liquidazione della imposta ipotecaria e catastale, sanzioni e interessi, in relazione all'atto di compravendita di un complesso immobiliare in Maglie composto da fabbricato di tre piani, destinato ad uffici, autorimessa e area scoperta di pertinenza (immobile ex sede ENEL), avviso di rettifica notificato il 11.3.2024 e non impugnato nel termine di decadenza.
Deduceva che la valutazione dell'immobile presupposta dall'ufficio, €. 1.700.000,00, era erronea siccome rilevato in una allegata perizia che riteneva congruo un valore di €. 449.000,00. Chiedeva l'annullamento del silenzio rifiuto impugnato.
Con comparsa del 29.9.2025 si costituiva agenzia delle entrate comunicando che in parziale accoglimento dell'istanza di autotutela aveva riconosciuto la minore estensione dell'area su cui insiste il fabbricato che, come rilevato nella perizia allegata, è di 5.792 mq e non di 12.316, come precedentemente ritenuto, sicchè aveva ridotto la valutazione complessiva a €. 1.625.966,72. Chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del parziale accoglimento dell'istanza di autotutela presentata dalla ricorrente è venuto meno il silenzio rifiuto dell'agenzia delle entrate impugnato con l'odierno ricorso che è divenuto inammissibile/ improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Lecce, 15 dicembre 2025 Il Presidente e relatore
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore
GILIBERTI FRANCESCO, Giudice
TOMMASI RAFFAELA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1390/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO TACITO n. DEL 19/02/2025 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2293/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.6.2025 la società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., impugnava il silenzio rifiuto serbato dall'agenzia delle entrate sull'istanza 20.2.2025 di annullamento in autotutela dell'avviso di rettifica valore e liquidazione della imposta ipotecaria e catastale, sanzioni e interessi, in relazione all'atto di compravendita di un complesso immobiliare in Maglie composto da fabbricato di tre piani, destinato ad uffici, autorimessa e area scoperta di pertinenza (immobile ex sede ENEL), avviso di rettifica notificato il 11.3.2024 e non impugnato nel termine di decadenza.
Deduceva che la valutazione dell'immobile presupposta dall'ufficio, €. 1.700.000,00, era erronea siccome rilevato in una allegata perizia che riteneva congruo un valore di €. 449.000,00. Chiedeva l'annullamento del silenzio rifiuto impugnato.
Con comparsa del 29.9.2025 si costituiva agenzia delle entrate comunicando che in parziale accoglimento dell'istanza di autotutela aveva riconosciuto la minore estensione dell'area su cui insiste il fabbricato che, come rilevato nella perizia allegata, è di 5.792 mq e non di 12.316, come precedentemente ritenuto, sicchè aveva ridotto la valutazione complessiva a €. 1.625.966,72. Chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del parziale accoglimento dell'istanza di autotutela presentata dalla ricorrente è venuto meno il silenzio rifiuto dell'agenzia delle entrate impugnato con l'odierno ricorso che è divenuto inammissibile/ improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Lecce, 15 dicembre 2025 Il Presidente e relatore