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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 19/01/2026, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 533/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6094/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giorgione, 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_1 Pa - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3 Società_1
S.p.a. - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Viale Europa N 190 00144 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3119/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 02/07/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030100837/2022 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7713/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellati: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 02884202400001195001 notificato ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973 da Agenzia delle Entrate Riscossione, mediante il quale sono state assoggettate al predetto vincolo le somme giacenti presso i terzi Società_1 s.p.a. e Resistente_1 s.p.a., fino a concorrenza dell'importo di € 349.120,85, proponendo formale opposizione avverso l'avviso di accertamento sotteso avente "n. 9908/2023" asseritamente notificato il 10.06.2023, eccependo difetto/omessa notifica di tale atto prodromico, l'intervenuta decadenza della pretesa tributaria ed il difetto di motivazione.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione, che chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione e, in subordine dichiararsi il ricorso inammissibile stante l'omessa impugnazione da parte del contribuente degli atti impositivi presupposti dell'atto di pignoramento, allo stesso regolarmente notificati.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, che chiedeva il rigetto del ricorso. Il primo giudice riteneva provata la regolarità dell'avviso di accertamento prodromico TF7030100837/2022
(atto che il contribuente identificava come avviso di accertamento 9908/2023 e che nel pignoramento verso terzi viene invero indicato come avviso di accertamento n. 99048/2023), conseguendone la tempestività della notifica e, non essendo stato i predetto atto opposto, la definitività della pretesa tributaria.
Peesenta appello il contribuente che, con unico articolato motivo di gravame, eccepisce l'error in iudicando dei primi giudici per erronea valutazione delle risultanze istruttorie, insistendo per il difetto di notifica del prodromico "avviso di accertamento n. TF7030100837/2022, sotteso alla presente impugnazione" e l'intervenuta decadenza, in quanto, come nel caso in esame, ai fini della regolarità della notifica "non è sufficiente la sola spedizione della raccomandata informativa (CAD) per ritenere perfezionata la notifica: occorre che la CAD sia effettivamente ricevuta dal destinatario, con produzione dell'avviso di ricevimento". Infine, ribadisce il difetto di motivazione e conclude per la riforma integrale della sentenza gravata, spese vinte.
Si costituiscono le controparti, che constestano le avverse deduzioni, chiedendo la conferma della sentenza gravata, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546, pervenendo ad accertare che "Nel caso in esame Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, costituendosi in giudizio, ha documentato la regolare notifica dell'avviso di accertamento n. TF7030100837/2022 perfezionatasi per compiuta giacenza in data 10.6.2023; si tratta dell'atto prodromico a quello impugnato in questa sede e mai opposto dall'Ricorrente_1".
Ed infatti, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, la stessa giurisprudenza di legittimità da egli richiamata non prevede affatto che "non sia sufficiente la sola spedizione della raccomandata informativa (CAD) per ritenere perfezionata la notifica" e che occorra invece "che la CAD sia effettivamente ricevuta dal destinatario, con produzione dell'avviso di ricevimento". Infatti, come costantemente affermato dai Supremi Giudici, "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non sia consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890/1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.
D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa" (Cfr: CAss. SS.UU. n. 10012/2021). Orbene, nel caso in esame, è stata esibita in giudizio la CAD, risultando provato sia l'invio della raccomandata informativa, sia il suo esito, che non deve necessariamente risolversi nella consegna effettiva al destinatario (come erroneamente preteso dal contribuente), potendo come nel caso di specie perfezionarsi per compiuta giacenza, come attestato dall'ufficiale postale apponendo la propria firma e indicando la data. Pertanto , essendo valida e legittima la notifica dell'atto di cui sopra, ne scaturisce che del tutto legittima e valida è la procedura di pignoramento presso terzi azionata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione basata sul predetto avviso di accertamento.
Infine, in relazione alla presunta violazione dell'art.7 della legge 212/2000, riproposta nell'atto d'appello, essa risulta del tutto generica e manifestamente infondata come ribadito recentemente dalla Corte di cassazione con l'Ordinanza n. 10692/2024, secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo all'atto presupposto.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, compensando le spese attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della particolare difficoltà delle questioni trattate, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6094/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giorgione, 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_1 Pa - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3 Società_1
S.p.a. - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Viale Europa N 190 00144 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3119/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 02/07/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030100837/2022 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7713/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellati: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 02884202400001195001 notificato ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973 da Agenzia delle Entrate Riscossione, mediante il quale sono state assoggettate al predetto vincolo le somme giacenti presso i terzi Società_1 s.p.a. e Resistente_1 s.p.a., fino a concorrenza dell'importo di € 349.120,85, proponendo formale opposizione avverso l'avviso di accertamento sotteso avente "n. 9908/2023" asseritamente notificato il 10.06.2023, eccependo difetto/omessa notifica di tale atto prodromico, l'intervenuta decadenza della pretesa tributaria ed il difetto di motivazione.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione, che chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione e, in subordine dichiararsi il ricorso inammissibile stante l'omessa impugnazione da parte del contribuente degli atti impositivi presupposti dell'atto di pignoramento, allo stesso regolarmente notificati.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, che chiedeva il rigetto del ricorso. Il primo giudice riteneva provata la regolarità dell'avviso di accertamento prodromico TF7030100837/2022
(atto che il contribuente identificava come avviso di accertamento 9908/2023 e che nel pignoramento verso terzi viene invero indicato come avviso di accertamento n. 99048/2023), conseguendone la tempestività della notifica e, non essendo stato i predetto atto opposto, la definitività della pretesa tributaria.
Peesenta appello il contribuente che, con unico articolato motivo di gravame, eccepisce l'error in iudicando dei primi giudici per erronea valutazione delle risultanze istruttorie, insistendo per il difetto di notifica del prodromico "avviso di accertamento n. TF7030100837/2022, sotteso alla presente impugnazione" e l'intervenuta decadenza, in quanto, come nel caso in esame, ai fini della regolarità della notifica "non è sufficiente la sola spedizione della raccomandata informativa (CAD) per ritenere perfezionata la notifica: occorre che la CAD sia effettivamente ricevuta dal destinatario, con produzione dell'avviso di ricevimento". Infine, ribadisce il difetto di motivazione e conclude per la riforma integrale della sentenza gravata, spese vinte.
Si costituiscono le controparti, che constestano le avverse deduzioni, chiedendo la conferma della sentenza gravata, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546, pervenendo ad accertare che "Nel caso in esame Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, costituendosi in giudizio, ha documentato la regolare notifica dell'avviso di accertamento n. TF7030100837/2022 perfezionatasi per compiuta giacenza in data 10.6.2023; si tratta dell'atto prodromico a quello impugnato in questa sede e mai opposto dall'Ricorrente_1".
Ed infatti, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, la stessa giurisprudenza di legittimità da egli richiamata non prevede affatto che "non sia sufficiente la sola spedizione della raccomandata informativa (CAD) per ritenere perfezionata la notifica" e che occorra invece "che la CAD sia effettivamente ricevuta dal destinatario, con produzione dell'avviso di ricevimento". Infatti, come costantemente affermato dai Supremi Giudici, "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non sia consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890/1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.
D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa" (Cfr: CAss. SS.UU. n. 10012/2021). Orbene, nel caso in esame, è stata esibita in giudizio la CAD, risultando provato sia l'invio della raccomandata informativa, sia il suo esito, che non deve necessariamente risolversi nella consegna effettiva al destinatario (come erroneamente preteso dal contribuente), potendo come nel caso di specie perfezionarsi per compiuta giacenza, come attestato dall'ufficiale postale apponendo la propria firma e indicando la data. Pertanto , essendo valida e legittima la notifica dell'atto di cui sopra, ne scaturisce che del tutto legittima e valida è la procedura di pignoramento presso terzi azionata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione basata sul predetto avviso di accertamento.
Infine, in relazione alla presunta violazione dell'art.7 della legge 212/2000, riproposta nell'atto d'appello, essa risulta del tutto generica e manifestamente infondata come ribadito recentemente dalla Corte di cassazione con l'Ordinanza n. 10692/2024, secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo all'atto presupposto.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, compensando le spese attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della particolare difficoltà delle questioni trattate, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del giudizio.