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Articolo 2 della Legge 30 luglio 1998, n. 292
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Legge 30 luglio 1998, n. 292
Articolo 2 della Legge 30 luglio 1998, n. 292
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21 agosto 1998
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1, secondo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3, dello stesso protocollo.
Entrata in vigore il 21 agosto 1998
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