Accoglimento
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 3564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3564 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03564/2026REG.PROV.COLL.
N. 05110/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5110 del 2025, proposto da
Energyone S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore Bonaccorsi, Alessandra Mari e Giorgio Castorina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Antonio Pugliese e Giorgio Vercillo, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 7331/2025, resa tra le parti, relativa all’impugnazione del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A., prot. n. GS/P20180001414 dell’11 gennaio 2018, di rigetto della Richiesta di verifica e Certificazione (RVC) n. 0364209098317R105 nonché di tutti gli altri presupposti e per l’accertamento del diritto all’approvazione della RVC e per la conseguente condanna
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2026 il Cons. IL ST e uditi per la parte appellante l’avvocato Giorgio Castorina e per il GS l’avv. Giulia Boldi per Andrea Zoppini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
La società Energyone S.r.l., Energy Service Company (ESCo), il 31 luglio 2017 ha presentato la richiesta di verifica e certificazione (RVC) standardizzata n. 0364209098317R105 per l’installazione di 5 impianti fotovoltaici, ai sensi della scheda tecnica 7T, “ Impiego di impianti fotovoltaici di potenza elettrica inferiore a 20 kW”.
Con la nota del 25 settembre 2017 il GS richiedeva alcune integrazioni, fornite il 9 ottobre 2017.
Con nota del 23 novembre 2017 il GS comunicava il preavviso di rigetto in quanto “ l’impianto fotovoltaico con codice POD IT003E02014128 non rispetta le condizioni di applicabilità della scheda 7T. La scheda standard 7T, infatti, è applicabile soltanto alla categoria CIV-GEN”; “ l’impianto fotovoltaico… è realizzato nell’ambito del settore industriale (l’edificio rientra nella categoria catastale D7 – Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni ) e pertanto non può essere rendicontato mediante la scheda tecnica 7T”.
La società, con nota del 29 novembre 2017, presentava osservazioni evidenziando di avere valutato, ai fini dell’inserimento dell’impianto nella RVC, l’attività esercitata e non la classificazione dell’immobile contestando comunque la qualificazione come industriale dell’attività esercitata dal cliente partecipante con il POD IT003E02014128 (autodemolizioni Casale Sas di AN CI e C.), come risultante dalla visura camerale, che indica il codice Ateco 38.31.1, rientrante nella categoria E ovvero “ fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento ”; deduceva inoltre che la società era iscritta alla camera di commercio come “società artigiana”. La ESCo chiedeva, quindi, di escludere “ dalla presente RVC questo intervento, in quanto la presente RVC raggiunge comunque la dimensione minima ”, allegando la nuova rendicontazione priva dell’impianto in questione.
Con provvedimento dell’11 gennaio 2028 il GS ha respinto la RVC ribadendo quanto già indicato nel preavviso di rigetto: “ l’impianto fotovoltaico con codice POD IT003E02014128 non rispetta le condizioni di applicabilità della scheda 7T. La scheda standard 7T, infatti, è applicabile soltanto alla categoria CIV-GEN”; “l’impianto fotovoltaico… è realizzato nell’ambito del settore industriale ( l’edificio rientra nella categoria catastale “D7 – Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”) e pertanto non può essere rendicontato mediante la scheda tecnica 7T ”.
Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio formulando un primo motivo di violazione dell’art. 5 e dell’Allegato 1 del D.M. 20 luglio 2004, dell’Allegato A alla deliberazione n. 234/02, degli artt. 1.1, 4, 7 e 13 e dell’Allegato A alle Linee Guida EEN 9/11, dei principi generali di legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità, incompetenza del GS, violazione e falsa applicazione della Tabella A dell’Allegato A alle Linee Guida EEN 9/11, deducendo che l’utilizzo della Scheda tecnica 7T non era limitato ad uno specifico settore di intervento, anche in quanto il risparmio energetico per l’installazione di impianti fotovoltaici sarebbe indifferente rispetto al settore di intervento previsto, mentre sarebbe stato il GS, con i chiarimenti operativi del 2017, ad introdurre tale requisito, inserendo il riferimento ai “ settori residenziale, agricolo e terziario ” e precisando che “ il settore industriale non è ammissibile” , in difformità dalla mancata previsione di tale settore nella scheda 7T; non rileverebbero le “ categorie d’intervento ” - tra cui la “ CIV-GEN Settori residenziale, agricolo e terziario: piccoli sistemi di generazione elettrica e cogenerazione ” prevista nella scheda tecnica 7T - in quanto la categoria di interventi riguarderebbe la vita tecnica dell’impianto.
Con un secondo motivo, di eccesso di potere per difetto e incompletezza dell’istruttoria, travisamento di fatto, difetto di motivazione, illogicità e irragionevolezza della motivazione, violazione dei principi di legalità, certezza del diritto, legittimo affidamento, buona fede, ragionevolezza è stata contestata la natura industriale del manufatto, qualificata dal GS sulla sola base della classificazione catastale D e senza alcuna valutazione dell’attività effettivamente svolta dalla impresa, che dalla visura camerale risulta svolgere attività con i codici ATECO 38.31.1 e NACE 38.31; in particolare il codice ATECO 38.31.1 è classificato nella Sezione E, “ Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento” ; ha dedotto che il riferimento ai codici ATECO è previsto anche nella disciplina incentivante delle imprese energivore (D.M. 5 aprile 2013) contraddistinte tramite differenti codici ATECO della categoria C, corrispondente al settore industriale. Lamentava, quindi, il difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo stato operato dal GS alcun accertamento su tali profili, rappresentati nelle osservazioni al preavviso di rigetto.
Con un terzo motivo si è sostenuto l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione dell’art. 10.1 delle Linee Guida EEN 9/11, dei principi di partecipazione al procedimento e di motivazione, desumibili dagli artt. 1, 3 e 10-bis della L. 241/1990, del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 della Legge 241/1990, disparità di trattamento per la mancata valutazione della richiesta, avanzata con le osservazioni al preavviso di rigetto, di stralcio dell’impianto POD IT003E02014128 dalla RVC, invocando a sostegno dell’accoglimento parziale della RVC i principi generali dell’azione amministrativa e in particolare il principio di proporzionalità, in quanto altrimenti gli altri quattro impianti perderebbero del tutto l’incentivo non potendo essere richiesti successivamente i certificati bianchi per impianti già realizzati.
Si è costituito nel giudizio di primo grado il GS che, con riguardo al primo motivo, ha dedotto che la Scheda tecnica 7 T prevede la “Categoria di intervento”: “ CIV – GEN -piccoli sistemi di generazione elettrica e cogenerazione) ” rinviando , alla Tabella 2 dell’Allegato A delle Linee Guida EEN 9/11, che definisce la Categoria CIV – GEN come “ Settori residenziale, agricolo e terziario: piccoli sistemi di generazione elettrica e cogenerazione”, per cui i chiarimenti operativi si sono attenuti a tale previsione. Con riguardo al secondo motivo ha sostenuto la correttezza del riferimento alla categoria catastale richiamando giurisprudenza in tal senso; in ogni caso l’attività esercitata in base alla visura camerale (“ Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali” , “ smantellamento di carcasse di ogni tipo ”) rientrerebbe nelle attività industriali legate alla trasformazione e alla gestione dei materiali di scarto e non sarebbe riconducibile al settore agricolo, residenziale e terziario. Rispetto al terzo motivo ha sostenuto l’unicità dell’intervento e l’impossibilità di rettifica della RVC, richiamando giurisprudenza del TAR Lazio, deducendo che non era stato presentato alcun progetto aggiornato e che comunque il GS aveva valutato le osservazioni della società come risulterebbe dal provvedimento impugnato.
Con la sentenza n. 7331 del 2025 il ricorso è stato respinto, in quanto “ i manufatti per cui è previsto l’accatastamento nella categoria D/1 “opifici”, sono estranei alla categoria di intervento CIV-GEN e non rendicontabili mediante la scheda tecnica 7T….Inoltre, l’azione amministrativa, nel caso in esame, si rivela proporzionata allo scopo, in quanto GS ha avuto riguardo all’interesse pubblico a non finanziare un impianto che non avrebbe potuto godere delle agevolazioni richieste, ed ha adottato l’unico mezzo a sua disposizione atto a tutelare tale interesse” . La parte ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio nella misura di 3.500 euro.
Avverso tale sentenza è stato proposto il presente appello con quattro motivi.
Con il primo motivo si è lamentato l’error in iudicando , le plurime omissioni di valutazione di fatti decisivi per la controversia, il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, il difetto assoluto di motivazione, la motivazione apparente, irragionevole e contraddittoria, la violazione degli artt. 24, 111 comma 6 e 113 Costituzione, riproponendo la prima censura del ricorso e deducendo che il giudice di primo grado non avrebbe esaminato la questione della mancata indicazione nella scheda tecnica 7T del settore di attività e della differenza tra settore di intervento e categoria di intervento, quest’ultima collegata alla vita dell’impianto, né avrebbe considerato che per gli impianti fotovoltaici sarebbe irrilevante il settore di attività essendo la produzione di energia legata solo alla installazione dei pannelli fotovoltaici.
Con il secondo motivo si è lamentata l’omessa pronuncia sul terzo motivo di ricorso in quanto il giudice di primo grado avrebbe affermato la natura industriale dell’attività esercitata di autodemolizioni senza considerare le argomentazioni della ricorrente. E’ stata quindi riproposta la censura contestando la qualificazione di attività industriale attribuita dal GS sulla base del solo dato catastale.
Con il terzo motivo è stato dedotto l’ error in iudicando contestando la reiezione della terza censura, richiamando la giurisprudenza, anche della stessa sezione del TAR Lazio, che aveva ammesso le RVC parziali in applicazione del principio di proporzionalità; in ogni caso il GS non avrebbe fornito alcuna motivazione in relazione alla richiesta avanzata dalla società in sede di osservazioni al preavviso di rigetto.
Con il quarto motivo è stato impugnato il capo di sentenza relativo alle spese, sostenendo che avrebbero dovuto essere compensate per la novità delle questioni.
Si è costituito il GS che ha sostenuto l’infondatezza dell’appello in quanto la scheda tecnica 7 T riguarda la categoria “CIV GEN” definita dalla Tabella 2 dell’Allegato A della Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 27 ottobre 2011 - EEN 9/11; rispetto alla categoria individuata dalla scheda tecnica sarebbe rilevante la classificazione catastale in quanto non suscettibile di rapide variazioni; in ogni caso il Codice Ateco n. 38.31.1 rientra nel “ Settore E – Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali ” e, in particolare, nella categoria “ smantellamento di carcasse di ogni tipo (automobili, computer, televisori e altre apparecchiature) per il recupero di materiali ” per cui comprenderebbe anche attività industriali legate alla trasformazione e alla gestione dei materiali di scarto. Con riguardo all’approvazione di una RVC parziale ha ribadito la natura unitaria della RVC, la mancata presentazione di un progetto aggiornato, l’avvenuto esame delle osservazioni risultante dal provvedimento impugnato in primo grado; ha sostenuto altresì l’infondatezza del motivo relativo alle spese.
La parte appellante ha presentato memoria e memoria di replica insistendo nelle proprie ricostruzioni difensive.
Il GS ha presentato memoria di replica riportandosi alla propria memoria.
All’udienza pubblica del 21 aprile 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello è solo parzialmente fondato.
Sono infatti infondati il primo e secondo motivo e quello relativo alle spese.
Con riguardo al primo motivo e secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente - a prescindere dalla estrema sinteticità della motivazione della sentenza, che comunque può essere integrata nel giudizio di appello - non possono essere condivise le argomentazioni della società appellante.
La scheda tecnica 7T prevede quale categoria di intervento: “ CIV-GEN piccoli sistemi di generazione elettrica e cogenerazione ”, facendo espresso riferimento, tramite la “nota 1”, per le categorie di interventi a quelle elencate nella Tabella 2 dell’Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11. Tale tabella indica “ CIV-GEN: Settori residenziale, agricolo e terziario: piccoli sistemi di generazione elettrica e cogenerazione ”
In presenza di tale espressa indicazione per la scheda tecnica 7T non vi è alcun elemento per ritenere che la “categoria di intervento” non sia determinante per l’individuazione delle attività incentivabili, mancando nella scheda tecnica 7 T una indicazione in ordine al “settore di intervento”. In assenza di altre specificazioni relative al “ settore di intervento ” deve invece ritenersi determinante proprio la “ categoria di intervento ”, in base alla stessa delibera ARERA 27 ottobre 2011, EEN 9/11, che all’art. 7.2 dell’Allegato A prevede: “ L’allegata Tabella 2 raggruppa gli interventi ritenuti ammissibili ai sensi dell’articolo 5 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 in categorie omogenee per settore d’intervento, forma di energia risparmiata, servizio energetico reso e/o vita utile assegnata dai decreti ministeriali stessi, indicando per ciascuna categoria un valore standard per il parametro T e il corrispondente valore del coefficiente di durabilità ”. Se, dunque, la scheda 7T non ha individuato il “settore di intervento” è evidente che rilevava la “categoria dell’intervento”, che definisce le caratteristiche del progetto presentato. Pertanto l’utilizzo della scheda 7T presuppone la corrispondenza della attività esercitata alla “categoria di intervento”. Ne deriva che i chiarimenti resi dal GS nel 2017, escludendo espressamente l’attività industriale, non hanno che precisato quanto già derivante dalla scheda 7T, con il riferimento ai settori “ residenziale, agricolo e terziario ”, tramite il richiamo alla Tabella 2 dell’Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11. Né può rilevare la circostanza che l’installazione dei pannelli solari comporti un medesimo risparmio energetico a prescindere dal manufatto sul quale sono installati, in quanto la disciplina incentivante ha appositamente selezionato le attività da finanziare, dovendo essere “efficientemente” ripartite in relazione agli obiettivi di risparmio energetico le risorse complessivamente assegnate tra più possibili destinatari. Infatti il sistema dei certificati bianchi promuove il “risparmio energetico”, cercando di indirizzare al meglio le limitate risorse a disposizione, potenziando l’efficacia del sistema nel promuovere la realizzazione di nuovi interventi ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei di risparmio di energia e tutelando gli interessi dei consumatori finali con riferimento alla necessità sia di garantire la promozione di nuovi interventi in grado di generare risparmi energetici reali, verificabili e addizionali sia di minimizzare il costo complessivamente sostenuto per il funzionamento del meccanismo, secondo quanto risulta dagli obiettivi esplicitati dalla stessa delibera dell’Autorità energia EEN 9/11 del 27 ottobre 2011. (cfr. Consiglio di Stato Sezione II 26 novembre 2025 n. 9318; 28 marzo 2025, n. 2593).
Venendo al secondo motivo, si deve osservare che proprio la realizzazione di un impianto fotovoltaico, che deve essere installato sulla copertura di un edificio, presuppone la corrispondenza della destinazione dell’edificio stesso all’attività individuata nella categoria di intervento. Peraltro, nel caso di specie, le attività di autodemolizioni corrisponde ad una specifica attività di tipo industriale (“ Deposito e demolizione di autoveicoli ed altre apparecchiature elettromeccaniche e loro parti fuori uso e recupero materiali ”) anche rispetto alla classificazione delle “ industrie insalubri di prima classe ” ai sensi del D.M. 5 settembre 1994, “ Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ”.
Sotto tale profilo ritiene il Collegio l’irrilevanza della disciplina del D.M. 5 aprile 2013, “ Definizione delle imprese a forte consumo di energia”, citata dalla parte appellante, in quanto tale decreto non riguarda solo le attività industriali né distingue tali attività, facendo riferimento ad attività imprenditoriali in genere. Ha istituito, infatti l’elenco delle “imprese” a forte consumo di energia, definendo “ impresa” “ un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi ”( art.1 comma 2 lettera f); ha individuato le imprese cd. energivore in base al consumo di energia effettuato per la propria attività e al relativo costo in relazione al fatturato (art. 2); il riferimento ai codici ATECO ai sensi dell’art. 6 del D.M. non fa riferimento ad attività industriali, mentre i codici ATECO corrispondenti ad alcune specifiche attività manufatturiere sono stati introdotti dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 3 ottobre 2013, n. 437/2013/R/eel sulla base della circostanza che si tratta di attività che comportano un maggiore consumo di energia ai fini del regime di aiuti. Inoltre, il regime del D.M. 5 aprile 2013 è stato poi sostituito dal D.M. 21 dicembre 2017, applicabile dal 1° dicembre 2018, che ha fatto riferimento (come il D.M. 2 marzo 2018 per il consumo di gas naturale) ad altri parametri per individuare le imprese energivore, rinviando alle indicazioni delle Linee Guida di cui alla comunicazione della Commissione, “ disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 ”, che indica espressamente negli allegati le imprese che possono fruire delle agevolazioni con riguardo ai settori di attività senza distinguere espressamente tra attività industriali e altre attività (nell’elenco dell’allegato 3 delle Linee guida peraltro figura anche l’attività di “ recupero di materiali selezionati ”).
È, invece, fondato il terzo motivo di appello, non avendo il GS neppure valutato la richiesta di escludere dalla RVC l’intervento relativa al cliente relativo al POD IT003E02014128 “autodemolizioni Casale”.
In primo luogo, anche se secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l’Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente in sede di provvedimento finale le singole argomentazioni svolte dal privato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 in esito al preavviso di rigetto, in ogni caso deve comunque prendere posizione nel provvedimento finale sul mancato accoglimento delle osservazioni (cfr. Cons. Stato, sez. II, 28 ottobre 2024 n. 8591).
Nel caso di specie non risulta che il GS abbia valutato la esplicita richiesta di parte di una approvazione parziale della RVC, avendo riproposto, nel provvedimento di diniego, la medesima motivazione del preavviso di rigetto. Nel provvedimento finale non ha quindi espresso alcuna posizione su tale richiesta, che non costituiva solo un’ulteriore argomentazione a sostegno della illegittimità del diniego, ma era un’ulteriore e diversa domanda espressamente formulata dalla parte, che aveva inoltre allegato alle osservazioni al preavviso di rigetto anche la nuova rendicontazione con lo stralcio dell’impianto contraddistinto dal POD IT003E02014128 non conforme. Il riferimento alla natura unitaria della RVC è stato indicato solo negli atti difensivi, con una inammissibile integrazione postuma della motivazione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28 novembre 2022, n. 10448; Sez. VI, 27 febbraio 2024, n. 1903; Sez. VII, 6 giugno 2024, n. 5069).
Peraltro, la giurisprudenza della Sezione, a cui il Collegio intende dare continuità, ha anche già affermato che grava sul GS l’obbligo di valutare la possibilità di applicare la decurtazione solo parziale dell’incentivo, “ in quanto anche in presenza di domande presentate cumulativamente per tutti gli impianti realizzati dall’appellante per i singoli clienti … non sussiste alcuna norma che impedisca una valutazione frazionata della regolarità della domanda per ogni singolo impianto anche in presenza di una richiesta cumulativa; la conseguenza della condotta tenuta nel caso di specie dal G.S.E. costituisce senz’altro una violazione del principio di proporzionalità che va oltretutto a colpire soggetti la cui domanda rispondeva in pieno alla normativa esistente in materia” ( Cons Stato Sezione II 19 agosto 2024 n. 7162; 3 maggio 2023, n. 4518). Non può, infatti, ragionevolmente sostenersi che la RVC sia necessariamente unitaria, in relazione alla diversità e molteplicità degli impianti, nel caso in cui senza l’impianto non conforme siano comunque rispettati i requisiti richiesti. La perdita dell’incentivo anche per gli altri quattro impianti, se in regola con i requisiti della scheda tecnica 7T, comporta, invece, una palese violazione del principio di proporzionalità.
Il GS avrebbe dovuto quindi valutare tale istanza verificando se effettivamente la RVC raggiungesse comunque la dimensione minima, come sostenuto dalla società odierna appellante, e se comunque sussistessero i requisiti per accogliere la richiesta, con la espunzione dell’impianto non conforme.
Sotto tale profilo l’appello è fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato in parte qua, ai fini del successivo riesercizio del potere del GS sul punto.
È, invece, infondato il quarto motivo di appello relativo alla condanna alle spese del giudizio.
Non può, infatti, che richiamarsi la consolidata giurisprudenza per cui la decisione in ordine alle spese di giudizio rientra nella discrezionalità del giudice ed è sindacabile dal giudice di appello solo nei limiti della manifesta abnormità e irrazionalità ovvero quando il giudice di primo grado abbia condannato alle spese la parte risultata vittoriosa o, in ordine alla compensazione delle spese, abbia posto in essere statuizioni manifestamente irrazionali (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024 n. 6889, Sez. IV, 12 luglio 2024, n. 6262, Sez. II, 9 maggio 2024, n. 4201 e Sez. V, 22 aprile 2024 n. 3589). Inoltre, per principio generale le spese seguono la soccombenza, mentre si pone un onere di più specifica motivazione quando si procede alla compensazione delle spese, per cui l'onere della motivazione, in tal caso, è rinforzato al fine di mantenere inalterato il rapporto di regola-eccezione esistente tra i principi di condanna del soccombente e di compensazione delle spese; è dunque proprio la scelta del giudice di procedere alla compensazione delle spese di lite, che deve essere necessariamente supportata da un apparato motivazionale, necessario per vagliare la sussistenza dei presupposti giustificativi dell'esercizio di tale potere, non la liquidazione delle spese in base alla soccombenza, che costituisce la regola generale, che deve essere applicata in via ordinaria (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1ottobre 2024, n. 7874; Sez. VII, 18 maggio 2023 n. 4953, Sez. V, 28 febbraio 2023 n. 2093 e Sez. VI, 16 marzo 2020 n. 1850).
Sulla base di tali principi giurisprudenziali consolidati, il motivo è infondato in quanto il giudice di primo grado ha proceduto all'applicazione del criterio della soccombenza, e non sussistono quindi palesi abnormità o irrazionalità della decisione relativa alle spese.
Rispetto poi alla quantificazione della misura delle spese, il quantum della liquidazione rientra integralmente nel potere discrezionale del giudice di primo grado e, in ogni caso, la misura di 3.500 euro non risulta abnorme.
Il parziale accoglimento dell’appello comporta però la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio, che possono essere compensate in ragione della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IG AS IN, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
IL ST, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IL ST | IG AS IN |
IL SEGRETARIO