Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00419/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02214/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2214 del 2025, proposto da
FI TT RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Sebastiano Grillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pia Di Primo, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Umberto 151 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento ex art. 117, c.p.a.
del silenzio-inadempimento serbato sulla domanda presentata il 30/06/2025 protocollata l'1/07/2025 col numero 302196, col conseguente accertamento dell'obbligo di provvedere e condanna dell'Amministrazione ad adottare un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 117 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. EL RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 39 giugno 2025 parte ricorrente, in qualità di titolare della omonima ditta individuale iscritta dal 14 maggio 2021 presso la Camera di commercio di Catania (n. 438789 REC), ha chiesto al Comune resistente il rilascio di una concessione di suolo pubblico per l’installazione di un chiosco per la vendita di bibite sul marciapiede lato nord-ovest di via Torino, all’altezza dei civici nn. 63-73.
Al riguardo, la ricorrente precisa come la l.r. n. 18/95, all’art. 5, co, 3, segnatamente, preveda un termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento di cui trattasi, con disposizione richiamata dal regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche (art. 11, co. 7).
Nello specifico, nella fattispecie in esame sarebbe occorso che, dopo l’avvio del procedimento, l’Amministrazione si sarebbe arrestata all’indizione della conferenza di servizi istruttoria del giorno 3 novembre 2025 (verbale del 11.11.2025, prot. n. 535125 del 24.11.2025), senza tuttavia adottare alcun provvedimento finale.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Catania che ha controdedotto di aver avviato il prescritto iter procedimentale che, per cause di forza maggiore, avrebbe subìto dei rallentamenti.
Ad ogni modo, in data 3 novembre 2025 si sarebbe comunque tenuta la conferenza di servizi, alla quale ha preso parte anche il rappresentante di parte ricorrente, dal cui verbale si evincerebbe come la mancata approvazione da parte del Consiglio comunale del “ Piano dei Chioschi ” sarebbe ostativa al rilascio di nuove autorizzazioni.
3. Con replica del 13 gennaio 2026 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame, tenuto conto che le circostanze rappresentate dall’Amministrazione locale non determinerebbero comunque una cessazione dello stato di silenzio-inadempimento denunciato in questa sede processuale ai sensi dell’art. 117 del codice di rito amministrativo.
4. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
5. Ai sensi dell’art. 2 della l.n. 241/90 “ 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso ”, con disposizione riproposta dall’omonimo articolo della l.r. n. 7/2019.
L’azione di cui all’art. 117, c.p.a. è un rimedio previsto a favore del privato che, una volta presentata un’istanza ad una p.a., non abbia avuto riscontro nel termine previsto mediante l’adozione di un provvedimento espresso, anche di segno negativo, venendo in rilievo un’ipotesi di silenzio-inerzia che rappresenta, dunque, il presupposto processuale per la valida proposizione della domanda giudiziale in commento.
Dalla prospettazione di parte ricorrente e dalla difesa dell’Amministrazione comunale, oltre che dagli atti depositati nel fascicolo processuale digitale, emerge come il termine previsto per la conclusione del procedimento di cui trattasi (90 giorni) risulta essere abbondantemente scaduto e, allo stato, il procedimento, nonostante sia stato attivato dalla p.a., non sia stato ancora concluso, non potendo essere considerato a guisa di valido provvedimento finale il verbale della conferenza di servizi istruttoria presente in atti.
6. In definitiva, essendo inutilmente decorso il termine per la conclusione del procedimento avviato su istanza di parte ricorrente e non essendo ancora stato adottato alcun provvedimento espresso, come stabilito dalla legge generale del procedimento amministrativo, il ricorso va accolto, con conseguente obbligo del Comune di Catania di pronunciarsi (positivamente o negativamente) sull’istanza del privato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della ricorrente, se anteriore.
7. La nomina del Commissario ad acta sarà disposta da questo Tribunale nell’eventualità di inutile decorso del termine assegnato alla p.a. per adempiere, previa espressa richiesta di parte ricorrente.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate col dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) ordina al Comune di Catania di pronunciarsi sull’istanza presentata dalla parte ricorrente entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notificazione della presente sentenza, se più breve;
2) rinvia la nomina del Commissario ad acta subordinandola all’espressa richiesta da formularsi, in tal senso, dalla parte ricorrente in caso di inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione per adempiere;
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese relative all’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO LE, Presidente
EL RO, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL RO | RO LE |
IL SEGRETARIO