TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 78
TAR
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione per errata applicazione dell’art. 18, comma 17 ter, del Regolamento Comunale

    Il messaggio dei manifesti, anche per la forma, è idoneo a generare turbamento, colpevolizzare e addossare responsabilità morali, configurandosi come discriminatorio e violando i divieti di affissione.

  • Rigettato
    Violazione per errata applicazione dell’art. 18, comma 17 ter, del Regolamento Comunale

    Il messaggio dei manifesti, anche per la forma, è idoneo a generare turbamento, colpevolizzare e addossare responsabilità morali, configurandosi come discriminatorio e violando i divieti di affissione.

  • Rigettato
    Violazione per errata applicazione dell’art. 18, comma 17 ter, del Regolamento Comunale

    Il messaggio dei manifesti, anche per la forma, è idoneo a generare turbamento, colpevolizzare e addossare responsabilità morali, configurandosi come discriminatorio e violando i divieti di affissione.

  • Rigettato
    Violazione per errata applicazione dell’art. 18, comma 17 ter, del Regolamento Comunale

    Il messaggio dei manifesti, anche per la forma, è idoneo a generare turbamento, colpevolizzare e addossare responsabilità morali, configurandosi come discriminatorio e violando i divieti di affissione.

  • Rigettato
    Violazione per errata applicazione dell’art. 18, comma 17 ter, del Regolamento Comunale

    Il messaggio dei manifesti, anche per la forma, è idoneo a generare turbamento, colpevolizzare e addossare responsabilità morali, configurandosi come discriminatorio e violando i divieti di affissione.

  • Rigettato
    Infondatezza della domanda annullatoria

    Poiché il ricorso principale è stato rigettato, anche la domanda risarcitoria, sia patrimoniale che non patrimoniale, deve essere rigettata.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per insanabile contrasto con la natura di atto dovuto del servizio di pubbliche affissioni

    Il servizio di pubblica affissione non è un atto dovuto e l'amministrazione ha il potere di valutare il contenuto dei messaggi alla luce dei divieti normativi.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per insussistenza di un potere di deaffissione in capo al civico ente e/o al gestore del servizio

    Il gestore del servizio, quale longa manus della P.A., ha il potere di rimuovere manifesti che violano i divieti normativi, anche in assenza di una contestuale sanzione.

  • Rigettato
    Incompetenza dell'Assessore

    La rimozione è avvenuta a cura della società concessionaria (Hermes Servizi Metropolitani S.r.l.), che agisce come longa manus della P.A., su sollecitazione dell'Assessore, ma l'atto materiale è imputabile alla società gestrice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 78
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 78
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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