Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 13/04/2026, n. 6563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6563 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06563/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05085/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5085 del 2023, proposto da Meta Platforms Ireland Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Angeloni, Emanuela Cocco, Marco Berliri, Alberto Bellan, Francesco Banterle, con domicilio eletto presso lo studio Marco Berliri in Roma, piazza Venezia n.11 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per declaratoria di nullità e/o l'annullamento, anche previa disapplicazione dell'art. 72 del Decreto Legislativo n. 208/2021 e dell'art. 1, comma 66-ter della Legge 266/2005 e in subordine previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 TFUE o, in ulteriore subordine, previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, e previa concessione di misure cautelari
- della delibera dell'AGCOM n. 376/22/CONS del 20 ottobre 2022, ad oggetto "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video", e degli allegati alla medesima delibera: (a) Allegato A "Contributo DDA - VSP - Anno 2022", (b) Allegato B "Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video", (c) Allegato C "Relazione su misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l'anno 2022 da parte dei soggetti che operano nel settore del video sharing platform", pubblicata sul sito dell'AGCOM (www.agcom.it) il 14 dicembre 2022;
-nonché di ogni atto ad essa presupposto, connesso o consequenziale, inclusa, in via esemplificativa e non esaustiva, la delibera dell'AGCOM n. 431/22/CONS del 14 dicembre 2022 ad oggetto "Modalità di pagamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell'informazione: differimento dei termini di pagamento", pubblicata sul sito dell'AGCOM (www.agcom.it) il 14 dicembre 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 la dott.ssa Monica LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio la società Meta Platforms Ireland Limited - società stabilita in Irlanda - ha impugnato la delibera AgCom n. 375/22/CONS, recante “ Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2022 dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell’informazione ” e i relativi allegati A (“ Contributo DDA-VSP- Anno 2022 ”), B (“ Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2022 dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell’informazione ”) e C (“ Relazione su misure e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2022 dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell’informazione ”), nonché ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la delibera AGCOM n. 431/22/CONS, recante "Modalità di pagamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell'informazione: differimento dei termini di pagamento", pubblicata sul sito web dell'AGCOM (www.agcom.it) in data 14 dicembre 2022.
2. A fondamento del gravame ha articolato sette motivi di censura come di seguito rubricati:
“I. Violazione del PDO – Violazione e falsa applicazione degli artt. 28-bis e 28-ter della DSMAV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 e dell’Allegato 1 della DCE, degli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. 70/2003, dell’art. 1 della Direttiva (UE) 2015/1535 (Direttiva Servizi Tecnici) e dell’art. 21 del D.Lgs. 59/2010. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi) e dell’art. 1, comma 1, lettera b), della Legge 317 del 1986 come modificata dal D.Lgs. 223/2017. Violazione del principio del primato del diritto dell’Unione Europea, del principio di proporzionalità e dell'art. 117, comma 1, Cost. Nullità per difetto assoluto di attribuzione dell’AGCOM. Carenza di potere in concreto. Carenza dei presupposti di diritto”;
“II. Assenza di causa e base giuridica del contributo – Violazione e falsa applicazione della DSMAV. Violazione e falsa applicazione del principio di libera prestazione dei servizi, del principio del primato del diritto dell’Unione Europea, degli artt. 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, dell'art. 10 TFUE e dell'art. 117, comma 1, Cost. Nullità per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies della Legge 241/1990. Carenza di potere in concreto. Difetto dei presupposti di diritto. Violazione del principio di proporzionalità. Ingiustizia e illogicità”;
“III. Violazione di principi fondamentali in tema di imposizione contributiva e gravi carenze istruttorie”,
“IV. Contrarieta’ alla normativa europea e alla costituzione sotto ulteriori profili – Violazione e falsa applicazione della DSMAV, della Legge Delega n. 53/2021 (artt. 76 e 77 Cost.), del principio di libera prestazione dei servizi, dell'art. 56 TFUE e art. 16 della Direttiva Servizi. Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della L. 234/2012. Violazione del principio del primato del diritto dell’Unione Europea, degli artt. 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e dell'art. 10 TFUE, e degli artt. 41, 42 e 117 Cost. Violazione degli artt. 16, 17 e 42 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Nullità per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies della Legge 241/1990. Carenza di potere in concreto. Difetto dei presupposti di diritto. Violazione del principio di proporzionalità. Ingiustizia e illogicità manifeste”;
“V Ulteriori vizi – Violazione e falsa applicazione della DSMAV, del D.Lgs. 208/2021, dell'art. 25 Cost. e dei principi di determinatezza, certezza e tassatività delle norme sanzionatrici. Eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità, logicità, ragionevolezza, trasparenza, efficienza e buon andamento ex art. 97 Cost. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di stretta corrispondenza tra gli oneri imposti agli operatori e i costi sostenuti dall'AGCOM e del divieto di doppia imposizione. Disparità di trattamento”;
“VI. Omessa notifica alla commissione europea – Violazione e falsa applicazione della Direttiva Servizi Tecnici (Direttiva 2015/1535/EU). Violazione del principio del primato del diritto dell’Unione Europea e dell'art. 117, comma 1, Cost. Nullità per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies della Legge 241/1990. Carenza di potere in concreto. Carenza dei presupposti di diritto VII. Illegittimità derivata per illegittimità dell’ iscrizione al ROC e assenza di ricavi in Italia”.
3. Si è costituita in giudizio l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 27 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Vanno, anzitutto, disattese le pregiudiziali eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa dell’A.g.com., secondo cui il gravame, non avendo ad oggetto vizi propri della delibera impugnata, sarebbe volto a ottenere un’inammissibile pronuncia di accertamento negativo del rapporto impositivo, appartenente, peraltro, alla giurisdizione del giudice tributario.
Come correttamente rilevato dalla quarta sezione del Consiglio di Stato in un contenzioso analogo, infatti, il petitum sostanziale introdotto dalla ricorrente non attiene alla legittimità di un singolo atto impositivo, bensì riguarda l’impugnazione di un atto generale attuativo della norma impositiva, con cui si contesta la stessa sussistenza del potere dell’Autorità di imporre la contribuzione a un soggetto stabilito in altro Stato membro dell’Unione europea.
In tale prospettiva, deve essere confermata la giurisdizione del giudice amministrativo e deve essere, altresì, disattesa l’eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento. Quest’ultima, infatti, non è stata proposta in via autonoma, ma risulta inscindibilmente connessa alla domanda di annullamento della delibera impositiva, fondata proprio sul preliminare accertamento della non riferibilità a Google degli obblighi previsti (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 25 luglio 2025, n. 6660).
6. Passando al merito, la materia del contendere verte, essenzialmente, sulla legittimità della delibera n. 375/22/CONS con cui l’A.g.com. ha determinato il contributo dovuto dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video per l’anno 2022
Con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, è stata recepita nell’ordinamento italiano la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 “ sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE ” (di seguito “Direttiva Copyright”).
L’art. 4, comma 1, del suddetto d.lgs. n. 177/2021, al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l’esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102- decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, attribuite dal medesimo decreto all’Autorità, ha esteso l’obbligo di contribuzione previsto dall’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, nonché dei prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand, prevedendo, altresì, che “ l'Autorità, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalità di versamento di detto contributo e fissa l'entità di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale ”.
Al fine di dare attuazione alla citata disposizione, l’Autorità ha adottato la Delibera 375/22/CONS, oggetto del ricorso all’odierno esame.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
7. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce , in primis, che l’avversata delibera sarebbe illegittima perché adottata in attuazione di una disposizione legislativa (l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 177/2021) contrastante con il c.d. “principio del paese d’origine” (PDO) e con il principio di libera circolazione dei servizi di cui alla direttiva 2000/31/CE.
Lo scrutinio delle doglianza pone innanzitutto la questione relativa all’applicabilità o meno, nella vicenda in esame, del principio del paese d’origine di cui alla direttiva 2000/31/CE e, conseguentemente, dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea - relativamente ai fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online - con la sentenza 30 maggio 2024, nelle cause riunite C-664/22 e C-666/22.
Con tale pronuncia la Corte ha negato alla radice la possibilità di imporre un obbligo contributivo nei confronti dei prestatori dei servizi della società dell’informazione che (al pari della odierna ricorrente) non sono stabiliti in Italia e ai quali conseguentemente non possono essere imposti (ai sensi dell’art. 3, par. 2, della direttiva 2000/31/CE, che fissa il suddetto principio del paese d’origine) obblighi aggiuntivi rispetto a quelli già applicati dallo Stato membro di stabilimento (nel caso di specie, l’Irlanda).
8. Il Collegio, sulla base delle argomentazioni di seguito esposte, ritiene che l’obbligo contributivo introdotto dalla disciplina oggetto di contestazione rientri nel campo di applicazione della direttiva 2000/31/CE.
In primo luogo, il contributo è imposto alla ricorrente in qualità di prestatore di servizi della società dell’informazione, sicché la fattispecie è riconducibile all’ambito di operatività della Direttiva 2000/31/CE (di seguito, anche “Direttiva e-commerce”), come definito dagli artt. 1 e 2 della medesima direttiva.
In secondo luogo, la Direttiva Copyright, che costituisce, come dedotto dall’Autorità resistente, il plesso normativo su cui poggia “ il settore del diritto d’autore cui afferisce la delibera contributiva in questa sede impugnata ” fa espressamente salva l’applicabilità della Direttiva 2000/31/CE, dando atto della sua perdurante operatività nel settore in esame: l’articolo 1 della Direttiva Copyright, intitolato " Oggetto e ambito di applicazione ", dispone che “ la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive … 2000/31/CE … ”; inoltre, il considerando 4 della direttiva 2019/790 così recita: “ La presente direttiva si basa, integrandole, sulle norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore in questo settore, in particolare le direttive … 2000/31/CE … del Parlamento europeo e del Consiglio ”;
In terzo luogo, risulta inapplicabile al caso di specie l’esenzione di cui all’art. 3, paragrafo 3, della Direttiva e-commerce, ove prevede che i paragrafi 1 e 2 dell’art. 3 della stessa Direttiva non si applicano ai settori di cui all’allegato, tra cui “ i diritti d’autore, diritti vicini e i diritti di cui alle direttive 87/54/CEE e 96/9/CEE, nonché i diritti di proprietà industriale ”.
In proposito va considerato che le disposizioni di una direttiva che costituiscono deroghe a un principio generale sancito dalla direttiva medesima devono essere interpretate restrittivamente (Corte di giustizia Comunità Europee, Sez. IV, Sent., 16/07/2009, n. 5/08; Corte giustizia Unione Europea, Sez. VIII, 16/03/2017, n. 138/16). Pertanto, sebbene la deroga prevista in relazione al diritto d’autore dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2000/31, sia formulata in modo ampio, essa, in quanto eccezione alla regola generale prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva (che vieta agli Stati membri di limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro), deve essere interpretata restrittivamente (cft. Corte giustizia Unione Europea, Sez. V, Sent., 21/03/2024, n. 10/22).
Orbene, l’interpretazione restrittiva dall’ambito di applicabilità delle esenzioni di cui all’art. 3, paragrafo 3, della Direttiva, conduce a ritenere che da tale ambito esuli l’obbligo contributivo introdotto dall’art. 4, comma 1, del suddetto d.lgs. n. 177/2021.
Invero, nel caso in esame la misura contestata non afferisce alla disciplina sostanziale del diritto d’autore - ossia al settore del diritto d’autore strictu sensu inteso - ma introduce, nel settore in questione, un meccanismo di auto-finanziamento dell’Autorità, solo indirettamente connesso alla materia del diritto d’autore.
L’obbligo introdotto dal legislatore esorbita, dunque, dall’ambito di applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 3, paragrafo 3, della Direttiva, restrittivamente interpretato.
Tale lettura è stata recentemente avallata dalla Commissione europea nella Communication from the Commission - TRIS/(2021) 01574, allegata dalla parte ricorrente.
La Commissione, con riferimento a un progetto di legge tedesco che, in sede di recepimento dell’art. 17 della Direttiva Copyright, introduceva obblighi di comunicazione di determinati dati a favore degli organismi di ricerca indipendente, ha infatti sostenuto che “ pur essendo vero che, ai sensi dell’Allegato della direttiva sull’e-commerce, una deroga dal suo articolo 3 si applica al campo del «diritto d’autore», la Commissione ritiene che le misure incluse nel progetto notificato non appartengano evidentemente di per sé al campo del diritto d’autore, anche se sono collegate a un meccanismo relativo al diritto d’autore (cioè l’articolo 17 della direttiva DSM sul diritto d’autore) … Questo obbligo nei confronti dei fornitori di servizi è collegato al diritto d’autore solo indirettamente … Questo obbligo rientrerebbe quindi nel campo coordinato della Direttiva e-Commerce ”.
9. Va, infine, osservato che la tesi prospettata in senso contrario dall’Autorità, incentrata sulla natura tributaria del contributo - e, quindi, sulla sua afferenza ad un settore sottratto dall’ambito di applicazione della direttiva e-commerce - è stata disattesa da un orientamento, ormai consolidato del Consiglio di Stato (cft. le sentenze Consiglio di Stato, sez. VI, 5 agosto 2025, n. 6911; 25 luglio 2025, n. 6660; 15 aprile 2025, nn. 3469, 3470 e 3471; 9 maggio 2025, n. 3992; 14 maggio 2025, nn. 4152 e 4153 che il Collegio richiama, anche ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d del c.p.a.).
10. Non risulta rilevante ai fini della decisione della presente controversia la questione eurounitaria rimessa del Consiglio di Stato alla Corte di giustizia dell'Unione Europea con ordinanza del 28 gennaio 2026, n. 714 dovendosi sul punto osservare che la citata la rimessione si ricollega alla violazione della EUCD (European Union Copy- right Directive) ed alla compatibilità con tale direttiva della normativa nazionale che impone un contributo di finanziamento per le attività delle autorità di regolazione di settore a carico delle imprese operanti nel settore del video on demand, da intendersi quali soggetti che forniscono un servizio online per la visione di prodotti audiovisivi su richiesta dell’utente, anche senza tener conto dell'intensità delle attività di regolamentazione e di monitoraggio svolte in relazione ai diversi tipi di servizi.
Trattasi all’evidenza di un quesito che riguarda il presupposto soggettivo della scelta impositiva nel mentre nella presente controversia è stata affrontata e decisa la preliminare questione della compatibilità delle Delibere con il principio del paese d’origine di cui alla direttiva 2000/31/CE (“Direttiva e-commerce”) e dunque della stessa esistenza in capo all’Agcom del potere di imporre il ridetto contributo ad una società non stabilita in Italia.
11. In conclusione, il Collegio ritiene fondato il primo motivo di ricorso articolato dalla parte ricorrente. La fondatezza della censura, avendo priorità logica rispetto alle altre questioni sollevate dalla parte, consente di assorbire la disamina degli ulteriori motivi di ricorso
12. Alla luce di tanto, previa disapplicazione della norma di cui l’articolo 4, comma 1, del d.lgs. 177/2021, nella parte in cui include nel novero dei soggetti obbligati al pagamento del contributo anche i “ prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand ”, le avversate delibere, unitamente ai relativi allegati, devono essere annullate.
13. La novità delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le delibere impugnate nei limiti di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ET, Presidente
Ida Tascone, Primo Referendario
Monica LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica LL | AN ET |
IL SEGRETARIO