CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 26/02/2026, n. 2942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2942 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2942/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente
SILIPO CO, Relatore
NATALINI ALDO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6395/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Aequa Roma Spa - 08670661001
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 79468 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugna l'Avviso di accertamento esecutivo in rettifica dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - IMU, anno d'imposta 2019, n. 79468, notificato in data 19 dicembre 2024 da Roma Capitale.
La ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto impugnato per:
1.violazione dell'art.
6-bis L. 212/2000 (contraddittorio preventivo);
2.carenza di motivazione dell'atto;
3.erronea esclusione dell'esenzione IMU ex art. 7, co. 1, lett. i), D.Lgs. 504/1992;
4.illegittimità delle sanzioni.
Chiede l'accoglimento del ricorso come in atti con vittoria di spese e compensi
Roma Capitale si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la natura commerciale delle attività svolte negli immobili e la correttezza dell'accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul contraddittorio preventivo – art.
6-bis L. 212/2000
Non è applicabile nella specie la disciplina del contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 12 della legge n. 212 del2000, prevista esclusivamente per il caso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio commerciale, industriale, agricolo, artistico o professionale (ipotesi, queste estranee alla fattispecie di causa).
2. Sulla motivazione dell'avviso
E' privo di pregio anche il dedotto difetto di motivazione dell'atto impugnato atteso che l'avviso in contestazione si presenta in regola con i requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla Legge, ha consentito al ricorrente di conoscere le ragioni e di opporvisi esercitando pienamente il proprio diritto alla difesa. Va ricordato, a tal proposito, che costante giurisprudenza vuole che " l'obbligo di motivare" gli atti amministrativi possa ritenersi soddisfatto ogni qualvolta, la motivazione, sia pure in forma sintetica, abbia consentito al destinatario di ripercorrere le ragioni logico-giuridiche che hanno determinato l'atto per poterlo, eventualmente, opporre con cognizione di causa. Cosa che nel presente caso è certamente avvenuta.
3. Sulla sussistenza dei requisiti per l'esenzione IMU È pacifico che la Ricorrente_1 sia:
ente morale con personalità giuridica;
ente non commerciale ex art. 73, co. 1, lett. c), TUIR;
collegio universitario di merito e collegio universitario di merito accreditato (D.Lgs. 68/2012).
Tale elemento non è contestato dall'Amministrazione.
Dalle risultanze documentali e dalle pronunce richiamate risulta che negli immobili:
n. 3 (Luogo_1)
n. 7 (Luogo_2)
sono svolte le attività proprie dei collegi universitari di merito, consistenti in servizi formativi, residenziali e culturali integrati.
Ai sensi dell'art. 8, co. 3, D.L. 90/1990:
le prestazioni rese dai collegi legalmente riconosciuti sono da qualificarsi non commerciali a tutti gli effetti tributari.
La giurisprudenza citata dalla Ricorrente_1 – in particolare CGT II grado Lazio nn. 2341/2025 e 2342/2025 e CGT I grado Roma nn. 15620/2025 e 11015/2025 – ha riconosciuto, in procedimenti concernenti gli stessi immobili e gli stessi presupposti, la natura non commerciale dell'attività svolta e il conseguente diritto all'esenzione.
Le rette indicate dall'Amministrazione, oltre a riferirsi ad annualità non coincidenti, risultano comunque inferiori ai costi complessivi del servizio erogato, come emerge dal disavanzo strutturale dell'ente.
In giurisprudenza è stato affermato che, ai fini dell'esenzione, il mero pagamento di un corrispettivo non è sufficiente quando l'attività, valutata nel suo complesso, non presenta elementi di economicità imprenditoriale.
Il Collegio ritiene che nel caso di specie le attività svolte siano riconducibili a quelle individuate dalla norma speciale e svolte in modalità non commerciale.
4. Sulle sanzioni
L'annullamento dell'imposta comporta l'annullamento delle relative sanzioni.
In ogni caso, i versamenti risultano effettuati nei termini e il comportamento della Ricorrente_1 era conforme alle annualità precedenti non contestate, ricorrendo l'affidamento tutelato dall'art. 10 L. 212/2000.
Le spese sono compensate in considerazione dell'andamento della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Roma lì 24 febbraio 2026
Il Relatore Il Presidente
ES IL CO MA
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente
SILIPO CO, Relatore
NATALINI ALDO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6395/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Aequa Roma Spa - 08670661001
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 79468 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugna l'Avviso di accertamento esecutivo in rettifica dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - IMU, anno d'imposta 2019, n. 79468, notificato in data 19 dicembre 2024 da Roma Capitale.
La ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto impugnato per:
1.violazione dell'art.
6-bis L. 212/2000 (contraddittorio preventivo);
2.carenza di motivazione dell'atto;
3.erronea esclusione dell'esenzione IMU ex art. 7, co. 1, lett. i), D.Lgs. 504/1992;
4.illegittimità delle sanzioni.
Chiede l'accoglimento del ricorso come in atti con vittoria di spese e compensi
Roma Capitale si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la natura commerciale delle attività svolte negli immobili e la correttezza dell'accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul contraddittorio preventivo – art.
6-bis L. 212/2000
Non è applicabile nella specie la disciplina del contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 12 della legge n. 212 del2000, prevista esclusivamente per il caso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio commerciale, industriale, agricolo, artistico o professionale (ipotesi, queste estranee alla fattispecie di causa).
2. Sulla motivazione dell'avviso
E' privo di pregio anche il dedotto difetto di motivazione dell'atto impugnato atteso che l'avviso in contestazione si presenta in regola con i requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla Legge, ha consentito al ricorrente di conoscere le ragioni e di opporvisi esercitando pienamente il proprio diritto alla difesa. Va ricordato, a tal proposito, che costante giurisprudenza vuole che " l'obbligo di motivare" gli atti amministrativi possa ritenersi soddisfatto ogni qualvolta, la motivazione, sia pure in forma sintetica, abbia consentito al destinatario di ripercorrere le ragioni logico-giuridiche che hanno determinato l'atto per poterlo, eventualmente, opporre con cognizione di causa. Cosa che nel presente caso è certamente avvenuta.
3. Sulla sussistenza dei requisiti per l'esenzione IMU È pacifico che la Ricorrente_1 sia:
ente morale con personalità giuridica;
ente non commerciale ex art. 73, co. 1, lett. c), TUIR;
collegio universitario di merito e collegio universitario di merito accreditato (D.Lgs. 68/2012).
Tale elemento non è contestato dall'Amministrazione.
Dalle risultanze documentali e dalle pronunce richiamate risulta che negli immobili:
n. 3 (Luogo_1)
n. 7 (Luogo_2)
sono svolte le attività proprie dei collegi universitari di merito, consistenti in servizi formativi, residenziali e culturali integrati.
Ai sensi dell'art. 8, co. 3, D.L. 90/1990:
le prestazioni rese dai collegi legalmente riconosciuti sono da qualificarsi non commerciali a tutti gli effetti tributari.
La giurisprudenza citata dalla Ricorrente_1 – in particolare CGT II grado Lazio nn. 2341/2025 e 2342/2025 e CGT I grado Roma nn. 15620/2025 e 11015/2025 – ha riconosciuto, in procedimenti concernenti gli stessi immobili e gli stessi presupposti, la natura non commerciale dell'attività svolta e il conseguente diritto all'esenzione.
Le rette indicate dall'Amministrazione, oltre a riferirsi ad annualità non coincidenti, risultano comunque inferiori ai costi complessivi del servizio erogato, come emerge dal disavanzo strutturale dell'ente.
In giurisprudenza è stato affermato che, ai fini dell'esenzione, il mero pagamento di un corrispettivo non è sufficiente quando l'attività, valutata nel suo complesso, non presenta elementi di economicità imprenditoriale.
Il Collegio ritiene che nel caso di specie le attività svolte siano riconducibili a quelle individuate dalla norma speciale e svolte in modalità non commerciale.
4. Sulle sanzioni
L'annullamento dell'imposta comporta l'annullamento delle relative sanzioni.
In ogni caso, i versamenti risultano effettuati nei termini e il comportamento della Ricorrente_1 era conforme alle annualità precedenti non contestate, ricorrendo l'affidamento tutelato dall'art. 10 L. 212/2000.
Le spese sono compensate in considerazione dell'andamento della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Roma lì 24 febbraio 2026
Il Relatore Il Presidente
ES IL CO MA