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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1158/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore CUOCO MICHELE, Giudice FEO FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7079/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2982/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 05/07/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1065021230001155 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il 14/01/2026
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio dell'appella SOGET spa, concessionaria del Comune di Camerota;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi comprese le memorie illustrative depositate dall'appellante in data 2 gennaio 2026 e dall'appellata in data 5 gennaio 2026 ; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettao il ricorso contribuente avverso avviso di accertamento IMU 2019 per omesso versamento riguardo a quattro appartamenti, di cui liquidato esente per abitazione principale;
-che l'appellante ha reagito con l'appello che occupa lamentando:
1) ANCORA SULLA NON DEBENZA DELLA SOMMA PRETESA DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DEL COMUNE DI CAMEROTA – DUE UNITÀ IMMOBILIARI DI CUI L'APPELLANTE È USUFRUTTUARIO SONO OCCUPATE DAI FIGLI CHE IVI HANNO LA PROPRIA RESIDENZA, DI TALCHÈ LE STESSE NON POSSONO RITENERSI SOGGETTE AD IMU– OMESSA MOTIVAZIONE DELL'IMPUGNATA SENTENZA SUL PUNTO;
2) ERRONEITÀ E/O DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELL'IMPUGNATA SENTENZA PER QUANTO ATTIENE ALL'ART. 74 DELLA LEGGE N. 342/2000 ED ALLA MANCATA NOTIFICA DELLE VARIAZIONI DI RENDITA CATASTALE APPLICATE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE NEL CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA DALL'APPELLANTE;
3) SULLE SOMME GIÀ VERSATE IN FAVORE DELL'ENTE IMPOSITORE;
ERRATA MOTIVAZIONE SUL PUNTO – LE MEDESIME, COME PUÒ AGEVOLMENTE DESUMERSI DALLA LETTURA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO, NON SONO STATE CALCOLATE DALL'APPELLATA NEL DETERMINARE LA DIFFERENZA DI IMPOSTA DOVUTA DALL'APPELLANTE;
-che la ET si è costituita per resistere;
-che entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, l'appellante in data 2 gennaio 2026 e l'appellata in data 5 gennaio 2026; ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia infondato;
-che va innanzitutto precisato che è pacifico che il contribuente è usufruttuario delle unità immobiliari in accertamento: ne consegue che è il soggetto passivo della imposta;
-che in avviso di accertamento uno dei quattro appartamenti -e precisamente quello iscritto in catasto sub fl. 24 partic. 826 sub 5 5, di maggiore consistenza e rendita- è stato considerato abitazione principale del contribuente e non vi è stata pertanto liquidazione di imposta;
-che pertanto il primo motivo è infondato, sia in diritto, perché non spetta per la legge la esenzione per il figlio comodatario (nè è stata data indicazione e prova di eventuale agevolazione regolamentare), sia in fatto, perché comunque il contribuente non ha dato prova dell'asserito comodato gratuito di due degli appartamenti ai rispettivi figli nella forma scritta e registrata;
-che il secondo motivo è infondato, in quanto -come emerge dalle visure catastali storiche prodotte anche dal contribuente- nel caso, rispetto alla originaria iscrizione in catasto ad ultimazione costruzione delle unità immobiliari, alcuna variazione della rendita originariamente proposta ed iscritta vi è stata, sicché non si versa nel caso dell'invocato art. 74 L. 342/200;
-che peraltro, sul punto, deve ritenersi che la notifica dell'accertamento IMU, con cui si contesta una rendita eventualmente variata dall'Agenzia delle Entrate (Territorio), implica anche la notifica dell'eventuale provvedimento di variazione rendita, sicché, anche ove mai vi fosse stata variazione, mai potrebbe rilevare nel caso la doglianza in quanto, essendo già stati notificati precedenti accertamenti IMU per annualità precedenti -le cui impugnative sono state tutte rigettate come ricognito dal Giudice di prime cure e non avversato dall'appellante (che fa diversa questione di non estensibilità dei giudicati)- la rendita in questione sarebbe da ritenersi consolidata, così come correttamente ha ritenuto in espresso la sentenza appellata;
-che il terzo motivo, ponente la questione del pagamento parziale, effettivamente non esaminata -benché proposta- dal Giudice di prime cure, è infondato perché non è dato alcun collegamento delle ricevute F24 di pagamento di imposta agli immobili in accertamento;
-che in definitiva l'appello va complessivamente rigettato;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna il contribuente a rifondere a ET le spese del grado che liquida in euro 1000,00, oltre rimb. For. 15% IVA e CAP se dovuto, che distrae in favore del suo difensore avv. Difensore_2 per dichiarata fattane anticipazione.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore CUOCO MICHELE, Giudice FEO FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7079/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2982/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 05/07/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1065021230001155 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il 14/01/2026
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio dell'appella SOGET spa, concessionaria del Comune di Camerota;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi comprese le memorie illustrative depositate dall'appellante in data 2 gennaio 2026 e dall'appellata in data 5 gennaio 2026 ; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettao il ricorso contribuente avverso avviso di accertamento IMU 2019 per omesso versamento riguardo a quattro appartamenti, di cui liquidato esente per abitazione principale;
-che l'appellante ha reagito con l'appello che occupa lamentando:
1) ANCORA SULLA NON DEBENZA DELLA SOMMA PRETESA DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DEL COMUNE DI CAMEROTA – DUE UNITÀ IMMOBILIARI DI CUI L'APPELLANTE È USUFRUTTUARIO SONO OCCUPATE DAI FIGLI CHE IVI HANNO LA PROPRIA RESIDENZA, DI TALCHÈ LE STESSE NON POSSONO RITENERSI SOGGETTE AD IMU– OMESSA MOTIVAZIONE DELL'IMPUGNATA SENTENZA SUL PUNTO;
2) ERRONEITÀ E/O DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELL'IMPUGNATA SENTENZA PER QUANTO ATTIENE ALL'ART. 74 DELLA LEGGE N. 342/2000 ED ALLA MANCATA NOTIFICA DELLE VARIAZIONI DI RENDITA CATASTALE APPLICATE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE NEL CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA DALL'APPELLANTE;
3) SULLE SOMME GIÀ VERSATE IN FAVORE DELL'ENTE IMPOSITORE;
ERRATA MOTIVAZIONE SUL PUNTO – LE MEDESIME, COME PUÒ AGEVOLMENTE DESUMERSI DALLA LETTURA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO, NON SONO STATE CALCOLATE DALL'APPELLATA NEL DETERMINARE LA DIFFERENZA DI IMPOSTA DOVUTA DALL'APPELLANTE;
-che la ET si è costituita per resistere;
-che entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, l'appellante in data 2 gennaio 2026 e l'appellata in data 5 gennaio 2026; ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia infondato;
-che va innanzitutto precisato che è pacifico che il contribuente è usufruttuario delle unità immobiliari in accertamento: ne consegue che è il soggetto passivo della imposta;
-che in avviso di accertamento uno dei quattro appartamenti -e precisamente quello iscritto in catasto sub fl. 24 partic. 826 sub 5 5, di maggiore consistenza e rendita- è stato considerato abitazione principale del contribuente e non vi è stata pertanto liquidazione di imposta;
-che pertanto il primo motivo è infondato, sia in diritto, perché non spetta per la legge la esenzione per il figlio comodatario (nè è stata data indicazione e prova di eventuale agevolazione regolamentare), sia in fatto, perché comunque il contribuente non ha dato prova dell'asserito comodato gratuito di due degli appartamenti ai rispettivi figli nella forma scritta e registrata;
-che il secondo motivo è infondato, in quanto -come emerge dalle visure catastali storiche prodotte anche dal contribuente- nel caso, rispetto alla originaria iscrizione in catasto ad ultimazione costruzione delle unità immobiliari, alcuna variazione della rendita originariamente proposta ed iscritta vi è stata, sicché non si versa nel caso dell'invocato art. 74 L. 342/200;
-che peraltro, sul punto, deve ritenersi che la notifica dell'accertamento IMU, con cui si contesta una rendita eventualmente variata dall'Agenzia delle Entrate (Territorio), implica anche la notifica dell'eventuale provvedimento di variazione rendita, sicché, anche ove mai vi fosse stata variazione, mai potrebbe rilevare nel caso la doglianza in quanto, essendo già stati notificati precedenti accertamenti IMU per annualità precedenti -le cui impugnative sono state tutte rigettate come ricognito dal Giudice di prime cure e non avversato dall'appellante (che fa diversa questione di non estensibilità dei giudicati)- la rendita in questione sarebbe da ritenersi consolidata, così come correttamente ha ritenuto in espresso la sentenza appellata;
-che il terzo motivo, ponente la questione del pagamento parziale, effettivamente non esaminata -benché proposta- dal Giudice di prime cure, è infondato perché non è dato alcun collegamento delle ricevute F24 di pagamento di imposta agli immobili in accertamento;
-che in definitiva l'appello va complessivamente rigettato;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna il contribuente a rifondere a ET le spese del grado che liquida in euro 1000,00, oltre rimb. For. 15% IVA e CAP se dovuto, che distrae in favore del suo difensore avv. Difensore_2 per dichiarata fattane anticipazione.