Articolo 4 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208
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2 maggio 2024
Art. 4. Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, a garanzia degli utenti e in materia di servizi di media in ambito locale (( 1. Il sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, si conforma ai seguenti principi, a garanzia degli utenti:
a) liberta' e pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva;
b) liberta' di espressione di ogni individuo, inclusa la liberta' di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignita' umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio;
c) obiettivita', completezza, lealta' e imparzialita' dell'informazione;
d) contrasto alle strategie di disinformazione;
e) tutela dei diritti d'autore e di proprieta' intellettuale;
f) apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;
g) salvaguardia delle diversita' etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle liberta' e dei diritti, in particolare della dignita' della persona e della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali;
h) fermo restando quanto previsto dalla lettera b), contrasto alla tendenza contemporanea di distruggere o comunque ridimensionare gli elementi o simboli della storia e della tradizione della Nazione (cancel culture). )) 2. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, a tutela degli utenti, garantisce:
a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varieta' di informazioni e di contenuti offerti da una pluralita' di operatori nazionali, locali e di altri Stati membri dell'Unione europea, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e concorrenza leale, delle opportunita' offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attivita' nel sistema delle comunicazioni;
b) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale;
c) adeguati livelli qualitativi dei servizi di media audiovisivi.
(( 3. Il Ministero, d'intesa con l'Autorita', sentito il Ministero della cultura, il Ministero dell'universita' e della ricerca, il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Autorita' politica delegata all'innovazione tecnologica e l'Autorita' politica con delega alla famiglia, promuove l'alfabetizzazione mediatica e digitale, attraverso i fornitori di servizi di media e i fornitori di piattaforme di condivisione di contenuti video o anche solo audio o entrambi, e ferme restando le attivita' di sostegno all'educazione all'immagine e di promozione dell'alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini di cui agli articoli 3 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220 . )) 4. Il monitoraggio dell'attivita' di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale e' svolto dall'Autorita'. ((Ogni tre anni il Ministero presenta alla Commissione europea una relazione sull'attivita' di promozione dell'alfabetizzazione sulla base delle relazioni annuali predisposte dall'Autorita'.)) 5. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo e' effettuato nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identita' personale, in conformita' alle norme vigenti in materia.
6. In ambito locale i servizi di media valorizzano e promuovono le culture regionali o locali, nel quadro dell'unita' politica, culturale e linguistica del Paese. La tutela delle minoranze linguistiche avviene tramite riserva di una quota di capacita' trasmissiva in ambito locale per servizi media audiovisivi espressione delle stesse minoranze linguistiche.
7. Alla diffusione dei servizi di media audiovisivi in ambito locale e' riservata una quota della capacita' trasmissiva determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze coordinate in ambito internazionale per la diffusione televisiva su frequenze terrestri.
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MARZO 2024, N. 50)) .
Entrata in vigore il 2 maggio 2024
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