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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 643/2023 R.G.L., promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, nonché allegata alla busta contenente il presente atto ed inviata telematicamente ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dagli Avv.ti Graziano
Michele Baglio, C.F. , PEC: C.F._2 Email_1
Walter Miceli, C.F. , PEC: fax 0916419038, C.F._3 Email_2
Giovanni Rinaldi, C.F. , PEC: fax C.F._4 Email_3
015.0992540, Fabio Ganci, C.F. , PEC: fax C.F._5 Email_4
0916419038, elettivamente domiciliato in Caltanissetta (CL), nel Viale Sicilia n.126, presso e nello studio dell'Avv. Graziano Michele Baglio. Gli Avvocati Walter Miceli, Giovanni Rinaldi, Fabio
Ganci e Graziano Michele Baglio dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo ai seguenti numeri di fax 0916419038, 0150992540, 0934553343 e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_2
Email_4 Email_3
Email_1
- RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore (C.F. Controparte_1
), rappresentati, difesi e domiciliati ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. ), presso i cui uffici, siti in via Libertà n. P.IVA_2
174, è domiciliato ex lege, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC Email_5
- RESISTENTE-
1 All'esito dell'udienza del 26.2.2025 svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato
SENTENZA
Completa di quanto segue:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 7.06.2023 , il ricorrente dipendente del Parte_1
in qualità di docente, in forza di reiterati contratti a tempo determinato, Controparte_1 premettendo di aver accumulato un residuo di ferie non godute per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 chiedeva la condanna del alla corresponsione CP_1 dell'indennità sostitutiva delle ferie per i summenzionati anni scolastici, quantificata nella complessiva somma di € 2.509,35.
Con le successive memorie circostanziava diversamente il perimetro della propria domanda chiedendo di escludere il riconoscimento della summenzionata indennità per l'anno scolastico
2017/2018, di accertare dichiarare il proprio diritto a percepire € 1.946,83 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22.
Con tempestiva memoria si costituiva in giudizio il che, per le Controparte_1 ragioni meglio espresse nel proprio atto difensivo, ribadiva la legittimità del proprio operato e l'insussistenza del diritto alla monetizzazione delle ferie, anche in ragione della maturata prescrizione, concludeva per il rigetto del ricorso.
Il contestava inoltre le pretese avversarie, evidenziando l'erroneità del calcolo CP_1 effettuato da parte ricorrente, fondato sul calendario della Regione Sicilia senza alcuna considerazione del calendario didattico della scuola in cui il docente aveva prestato servizio.
Ha ad ogni modo contestato la capienza del periodo di sospensione delle lezioni rispetto ai giorni di ferie maturati in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti dal docente, tenuto conto in particolare dei giorni di sospensione delle attività didattiche nel mese di giugno di ciascun anno scolastico, sicchè, proprio nel periodo di sospensione delle lezioni, sarebbe stato integralmente goduto il diritto alle ferie.
Sulla base dell'eccezione formulata questo Giudice ha chiesto a parte ricorrente di riformulare il ricalcolo;
in sede di memoria ha rinunciato alla domanda di percezione Parte_1 dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'a.s. 2017/18 e ha proceduto ad un diverso calcolo della somma indennitaria richiesta.
In punto di fatto il ricorrente, in esecuzione di contratti a tempo determinato con scadenza
30 giugno, ha affermato:
- durante l'anno scolastico 2018/19 di aver lavorato 265 giorni, maturando il diritto a fruire di 22,8 giorni di ferie;
2 - - durante l'anno scolastico 2019/20 di aver lavorato 267 giorni, maturando il diritto a fruire di 22,25 giorni di ferie;
- - durante l'anno scolastico 2020/21 di aver lavorato 276 giorni, maturando il diritto a fruire di 23,00 giorni di ferie;
- - durante l'anno scolastico 2021/22 di aver lavorato 284 giorni, maturando il diritto a fruire di 23,67 giorni di ferie.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, CP_1 anche in considerazione della giurisprudenza di legittimità sul punto, la quale si è ormai costantemente attestata nel ritenere che "l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorchè ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione" (cfr. Cass. 10.2.2020 n.3021 e ivi citate 14559/17, 1757/16,
20836/13, 11462/12), sicchè il diritto non può ritenersi prescritto.
Tanto premesso, al fine di valutare la fondatezza delle domande proposte nel ricorso, è necessario esaminare l'evoluzione della disciplina normativa che ha riguardato la questione della monetizzazione delle ferie non godute, con specifico riferimento al personale scolastico.
L'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, in vigore sino all'anno scolastico 2012/2013, in relazione al personale assunto a tempo determinato, ai primi due commi poneva le seguenti norme:
"1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n.
399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della L. 20 maggio 1982, n.
270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi. 2.
Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
3 Il contratto collettivo prevedeva, quindi, la monetizzazione delle ferie che non erano state godute in costanza del rapporto di lavoro a tempo determinato e stabiliva altresì il carattere non obbligatorio della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni.
È successivamente intervenuto il D.L. n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (cd. decreto legge spending review), convertito, con modificazioni dalla L. n. 135 del 2012, che, all'art. 5, ottavo comma, ha previsto quanto segue: "(l)e ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
Tale disposizione di legge ha introdotto dunque, in maniera netta, senza eccezioni di sorta, il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per tutto il pubblico impiego.
La L. n. 228 del 2012, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, cd. legge di stabilità 2013, all'art. 1, comma 55, ha poi aggiunto all'art. 5, ottavo comma, del D.L. n. 35 del 2012 il seguente periodo: "(i)l presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
È stata quindi prevista una specifica deroga per il personale scolastico, con la previsione di una disciplina ad hoc.
La medesima legge, all'art. 1, comma 54, ha poi posto un'ulteriore norma concernente la disciplina delle ferie per il personale scolastico, stabilendo che "(i)l personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".
4 Siffatta disposizione ha dunque stabilito, per il personale scolastico, l'obbligo - precedentemente non sussistente ai sensi dell'art. 19 CCNL Scuola 2006-2009 - di godere delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, con l'eccezione dei periodi destinati allo svolgimento delle attività connesse e collaterali a quella di insegnamento, come gli scrutini, gli esami e qualsivoglia ulteriore attività di tipo valutativo, e la facoltà eventuale, compatibilmente alla possibilità per le scuole di disporre le sostituzioni necessarie, di godere di altri sei giorni di ferie durante la rimanente parte dell'anno
Al comma 56 dell'articolo 1 è stato poi previsto che "(l)e disposizioni di cui ai commi 54 e
55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro" e che "(l)e clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013".
In virtù della nuova disciplina legislativa concernente le ferie e i limiti alla loro monetizzazione per il personale scolastico, come risultante dal combinato disposto dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012 e dell'art. 1, comma 54, L. n. 228 del 2012, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, secondo la prospettiva di cui al ricorso, il docente con contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche avrebbe diritto a percepire un'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari alla differenza tra il numero complessivo dei giorni di ferie maturati nell'anno scolastico e, come sottraendi dell'operazione, sia il numero dei giorni di ferie fruiti obbligatoriamente nell'anno scolastico in ragione della sospensione dell'attività didattica, sia il numero di giorni di ferie fruiti a domanda.
Quanto all'interpretazione da attribuire all'espressione "quelli (ovvero i giorni n.d.r.) in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie" contenuta nell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, e all'argomento sostenuto dal CP_1 secondo cui la ricorrente avrebbe goduto di ferie nel periodo dal termine delle lezioni a giugno fino alla data di cessazione del contratto a termine il 30 giugno, si condivide quanto argomentato in merito dal Tribunale di Verbania: "l'impianto normativo in parola non pone un obbligo di fruizione delle ferie al personale docente durante l'anno scolastico. Se, infatti, è espressamente specificato che i giorni di ferie vengono "automaticamente spesi" durante i periodi di sospensione delle lezioni previsti dai calendari regionali, così non è previsto con riferimento ai sei giorni di ferie che pure il docente - durante l'anno scolastico - può chiedere e può legittimamente vedersi rifiutato. Pertanto, posta l'assenza dell'obbligo di fruizione delle ferie - ovvero dell'obbligo di richiesta delle ferie - durante l'anno scolastico, la lettura del comma 8 laddove prevede la locuzione "quelli in cui è consentito" nel senso inteso dal determinerebbe l'insorgenza implicita di un obbligo di CP_2 richiesta delle ferie da parte del docente. Obbligo che, si ripete, non si rinviene nella norma ed è anzi in contrasto con il principio della libertà di fruizione delle ferie durante l'anno scolastico - a condizione di non gravare le casse dello Stato - prevista dal comma 54 laddove prevede che durante le lezioni è consentita (non obbligata) la fruizione di 6 giorni di ferie”.
Accantonato, quindi, l'argomento per cui incomberebbe sul docente provare di aver chiesto e di essersi visto rifiutare le ferie durante le lezioni scolastiche, si passa all'ulteriore argomento speso dal per cui nell'ambito delle lezioni "sospese" dovrebbero ricadere anche i giorni anteriori al CP_2
5 15 settembre e successivi al 15 giugno in cui non vi sarebbero lezioni. Se così fosse dovrebbe allora ritenersi che anche per il personale docente di ruolo - a tempo indeterminato - i giorni non dedicati alle lezioni in classe dovrebbero ritenersi "giorni obbligatori di ferie". Così però non è in quanto è lo stesso legislatore al più volte citato comma 54 che ne prevede la fruizione obbligatoria solo nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali. Dopo il 15 giugno non vi è sospensione delle lezioni ma semplicemente le lezioni sono terminate. Ciò, però, non coincide con la cessazione dell'attività didattica che, invece, è nozione ben più complessa, articolata e ricca di sfaccettate attività. Ne consegue, come, in definitiva al termine delle lezioni, il docente con contratto fino al 30 giugno non possa ritenersi implicitamente "in ferie" bensì ancora impegnato in tutte le altre attività di docenza (tra le quali ad esempio i collegi dei docenti o la preparazione degli esami) che concorrono assieme alle lezioni in classe a determinare l'attività didattica nel suo complesso" (Sent. n. 22 del 10.05.2020).
Pur concludendosi solitamente le lezioni non oltre i primi dieci giorni del mese di giugno, è indubbio infatti, come, nella restante parte del mese, pur non avendo luogo l'attività di insegnamento in classe, l'attività didattica in senso lato non sia parimenti interrotta, posto che è previsto lo svolgimento degli scrutini per la valutazione degli studenti e, per determinate classi, anche lo svolgimento degli esami di stato.
Del resto, se l'attività lavorativa dell'insegnante si concludesse effettivamente alla fine delle lezioni, non si comprenderebbe il perché della stipula di contratti di lavoro a tempo determinato su posti di organico sia predisposta sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico. Anche per quanto riguarda i giorni di settembre antecedenti all'inizio delle lezioni, si rileva come, in tale periodo, siano previste attività quali gli esami per il recupero dei debiti scolastici degli studenti, oltre alla programmazione dell'attività didattica dell'intero anno scolastico.
Ancora, non può sostenersi che sarebbe onere del docente dimostrare di essere stato impiegato negli "scrutini, esami di Stato o nelle attività valutative", incombenze menzionate dal comma 54, art. 1 cit., dovendo altrimenti essere considerato in ferie, giacché trattasi di argomento spendibile unicamente per i giorni compresi tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, che sono solitamente deputati al dispiegamento delle suddette attività, ma non certo per i giorni compresi tra il 1 settembre e l'inizio delle lezioni, in cui non si effettuano gli scrutini et similia ma si compiono le attività prodromiche all'avvio dell'anno scolastico, non essendo sostenibile che i docenti siano in ferie sol perché non sono calendarizzate specifiche attività.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima
6 della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dall'Avvocatura, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse,
7 deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.
Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par.
2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie, non risulta invero alcuna controprova, relativa all'invito effettuato a parte ricorrente, di godere dei residui giorni di ferie.
All'esito dell'attività di istruzione documentale reputa il Giudice che, sulla base della disciplina legislativa sopra riportata e delle risultanze della documentazione prodotta dalle parti, le domande proposte da parte ricorrente siano fondate, sebbene il complessivo calcolo effettuato non risulti esatto.
Sulla scorta della stessa documentazione prodotta da parte convenuta – che è peraltro idonea a superare l'eccezione dalla stessa formulata in ordine all'esatta individuazione dei giorni di ferie maturate in base al singolo calendario scolastico – devono così individuarsi i giorni di ferie maturati
(cfr. allegati comparsa di risposta MIM):
- a.s. 2018/2019: risultano maturati 21,92 giorni di ferie e risultano fruite durante il periodo di sospensione delle lezioni 4 giorni di ferie;
la differenza di giorni da liquidare che residua è per ciò pari a 2,92, con un'indennità complessiva paria ad euro 203,02;
- a.s. 2019/2020 risultano maturati 22 giorni di ferie. Risultano computati dall'Istituto scolastico durante il periodo di sospensione delle lezioni 7 “giorni obbligatori” di ferie dal
23.6.2020 al 30.6.2020, che tuttavia si ritiene di non computare per le ragioni che si diranno;
la differenza di giorni da liquidare che residua è per ciò pari a 7 giorni con un'indennità complessiva paria ad euro 486,71;
- a.s. 2020/2021: risulta corretto il calcolo effettuato dal ricorrente, al quale ci si riporta per un importo complessivo pari a 556,24;
- a.s. 2021/2022: risultano maturati 23 giorni di ferie, risultano fruite come ferie d'ufficio 9 giorni dal 21 al 30.6.2022; la differenza di giorni da liquidare che residua è pari a 9 giorni con un'indennità complessiva paria ad euro 625,77;
8 Sulla scorta delle superiori considerazioni specificamente, il convenuto deve essere CP_1 condannato a corrispondere alla ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici sopra riportati (dal 2018/2019 al 2021/2022), l'importo complessivo di Euro
1.871,92, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
In punto di spese di lite, l'accoglimento delle questioni esaminate, sebbene per un importo diverso da quello richiesto, giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, complessivamente liquidata per una somma pari ad euro 1.400,00, nella misura del 50%.
La restante quota del 50% deve essere posta a carico del in ragione Controparte_1 della soccombenza ex art. 91 c.p.c., lo scaglione di riferimento è il secondo previsto per le controversi di diritto del lavoro.
Non si ritiene invece di liquidare la maggiorazione del compenso, richiesto ex art. 4, c.
1-bis, D.M.
55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018 atteso che è stato predisposto un unico collegamento ipertestuale nella sola memoria conclusiva.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/2022;
2) condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_3 pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/2022, della somma di € 1.871,92 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3) condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente il 50% delle Controparte_1 spese di lite, che liquida nella complessiva somma di euro 700,00 - già ridotta del 50% - per competenze legali, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e
C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
4) dichiara compensate le spese di lite nella misura del 50%.
Così deciso in Caltanissetta il 11/03/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 643/2023 R.G.L., promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, nonché allegata alla busta contenente il presente atto ed inviata telematicamente ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dagli Avv.ti Graziano
Michele Baglio, C.F. , PEC: C.F._2 Email_1
Walter Miceli, C.F. , PEC: fax 0916419038, C.F._3 Email_2
Giovanni Rinaldi, C.F. , PEC: fax C.F._4 Email_3
015.0992540, Fabio Ganci, C.F. , PEC: fax C.F._5 Email_4
0916419038, elettivamente domiciliato in Caltanissetta (CL), nel Viale Sicilia n.126, presso e nello studio dell'Avv. Graziano Michele Baglio. Gli Avvocati Walter Miceli, Giovanni Rinaldi, Fabio
Ganci e Graziano Michele Baglio dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo ai seguenti numeri di fax 0916419038, 0150992540, 0934553343 e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_2
Email_4 Email_3
Email_1
- RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore (C.F. Controparte_1
), rappresentati, difesi e domiciliati ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. ), presso i cui uffici, siti in via Libertà n. P.IVA_2
174, è domiciliato ex lege, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC Email_5
- RESISTENTE-
1 All'esito dell'udienza del 26.2.2025 svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato
SENTENZA
Completa di quanto segue:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 7.06.2023 , il ricorrente dipendente del Parte_1
in qualità di docente, in forza di reiterati contratti a tempo determinato, Controparte_1 premettendo di aver accumulato un residuo di ferie non godute per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 chiedeva la condanna del alla corresponsione CP_1 dell'indennità sostitutiva delle ferie per i summenzionati anni scolastici, quantificata nella complessiva somma di € 2.509,35.
Con le successive memorie circostanziava diversamente il perimetro della propria domanda chiedendo di escludere il riconoscimento della summenzionata indennità per l'anno scolastico
2017/2018, di accertare dichiarare il proprio diritto a percepire € 1.946,83 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22.
Con tempestiva memoria si costituiva in giudizio il che, per le Controparte_1 ragioni meglio espresse nel proprio atto difensivo, ribadiva la legittimità del proprio operato e l'insussistenza del diritto alla monetizzazione delle ferie, anche in ragione della maturata prescrizione, concludeva per il rigetto del ricorso.
Il contestava inoltre le pretese avversarie, evidenziando l'erroneità del calcolo CP_1 effettuato da parte ricorrente, fondato sul calendario della Regione Sicilia senza alcuna considerazione del calendario didattico della scuola in cui il docente aveva prestato servizio.
Ha ad ogni modo contestato la capienza del periodo di sospensione delle lezioni rispetto ai giorni di ferie maturati in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti dal docente, tenuto conto in particolare dei giorni di sospensione delle attività didattiche nel mese di giugno di ciascun anno scolastico, sicchè, proprio nel periodo di sospensione delle lezioni, sarebbe stato integralmente goduto il diritto alle ferie.
Sulla base dell'eccezione formulata questo Giudice ha chiesto a parte ricorrente di riformulare il ricalcolo;
in sede di memoria ha rinunciato alla domanda di percezione Parte_1 dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'a.s. 2017/18 e ha proceduto ad un diverso calcolo della somma indennitaria richiesta.
In punto di fatto il ricorrente, in esecuzione di contratti a tempo determinato con scadenza
30 giugno, ha affermato:
- durante l'anno scolastico 2018/19 di aver lavorato 265 giorni, maturando il diritto a fruire di 22,8 giorni di ferie;
2 - - durante l'anno scolastico 2019/20 di aver lavorato 267 giorni, maturando il diritto a fruire di 22,25 giorni di ferie;
- - durante l'anno scolastico 2020/21 di aver lavorato 276 giorni, maturando il diritto a fruire di 23,00 giorni di ferie;
- - durante l'anno scolastico 2021/22 di aver lavorato 284 giorni, maturando il diritto a fruire di 23,67 giorni di ferie.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, CP_1 anche in considerazione della giurisprudenza di legittimità sul punto, la quale si è ormai costantemente attestata nel ritenere che "l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorchè ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione" (cfr. Cass. 10.2.2020 n.3021 e ivi citate 14559/17, 1757/16,
20836/13, 11462/12), sicchè il diritto non può ritenersi prescritto.
Tanto premesso, al fine di valutare la fondatezza delle domande proposte nel ricorso, è necessario esaminare l'evoluzione della disciplina normativa che ha riguardato la questione della monetizzazione delle ferie non godute, con specifico riferimento al personale scolastico.
L'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, in vigore sino all'anno scolastico 2012/2013, in relazione al personale assunto a tempo determinato, ai primi due commi poneva le seguenti norme:
"1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n.
399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della L. 20 maggio 1982, n.
270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi. 2.
Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
3 Il contratto collettivo prevedeva, quindi, la monetizzazione delle ferie che non erano state godute in costanza del rapporto di lavoro a tempo determinato e stabiliva altresì il carattere non obbligatorio della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni.
È successivamente intervenuto il D.L. n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (cd. decreto legge spending review), convertito, con modificazioni dalla L. n. 135 del 2012, che, all'art. 5, ottavo comma, ha previsto quanto segue: "(l)e ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
Tale disposizione di legge ha introdotto dunque, in maniera netta, senza eccezioni di sorta, il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per tutto il pubblico impiego.
La L. n. 228 del 2012, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, cd. legge di stabilità 2013, all'art. 1, comma 55, ha poi aggiunto all'art. 5, ottavo comma, del D.L. n. 35 del 2012 il seguente periodo: "(i)l presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
È stata quindi prevista una specifica deroga per il personale scolastico, con la previsione di una disciplina ad hoc.
La medesima legge, all'art. 1, comma 54, ha poi posto un'ulteriore norma concernente la disciplina delle ferie per il personale scolastico, stabilendo che "(i)l personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".
4 Siffatta disposizione ha dunque stabilito, per il personale scolastico, l'obbligo - precedentemente non sussistente ai sensi dell'art. 19 CCNL Scuola 2006-2009 - di godere delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, con l'eccezione dei periodi destinati allo svolgimento delle attività connesse e collaterali a quella di insegnamento, come gli scrutini, gli esami e qualsivoglia ulteriore attività di tipo valutativo, e la facoltà eventuale, compatibilmente alla possibilità per le scuole di disporre le sostituzioni necessarie, di godere di altri sei giorni di ferie durante la rimanente parte dell'anno
Al comma 56 dell'articolo 1 è stato poi previsto che "(l)e disposizioni di cui ai commi 54 e
55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro" e che "(l)e clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013".
In virtù della nuova disciplina legislativa concernente le ferie e i limiti alla loro monetizzazione per il personale scolastico, come risultante dal combinato disposto dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012 e dell'art. 1, comma 54, L. n. 228 del 2012, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, secondo la prospettiva di cui al ricorso, il docente con contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche avrebbe diritto a percepire un'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari alla differenza tra il numero complessivo dei giorni di ferie maturati nell'anno scolastico e, come sottraendi dell'operazione, sia il numero dei giorni di ferie fruiti obbligatoriamente nell'anno scolastico in ragione della sospensione dell'attività didattica, sia il numero di giorni di ferie fruiti a domanda.
Quanto all'interpretazione da attribuire all'espressione "quelli (ovvero i giorni n.d.r.) in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie" contenuta nell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, e all'argomento sostenuto dal CP_1 secondo cui la ricorrente avrebbe goduto di ferie nel periodo dal termine delle lezioni a giugno fino alla data di cessazione del contratto a termine il 30 giugno, si condivide quanto argomentato in merito dal Tribunale di Verbania: "l'impianto normativo in parola non pone un obbligo di fruizione delle ferie al personale docente durante l'anno scolastico. Se, infatti, è espressamente specificato che i giorni di ferie vengono "automaticamente spesi" durante i periodi di sospensione delle lezioni previsti dai calendari regionali, così non è previsto con riferimento ai sei giorni di ferie che pure il docente - durante l'anno scolastico - può chiedere e può legittimamente vedersi rifiutato. Pertanto, posta l'assenza dell'obbligo di fruizione delle ferie - ovvero dell'obbligo di richiesta delle ferie - durante l'anno scolastico, la lettura del comma 8 laddove prevede la locuzione "quelli in cui è consentito" nel senso inteso dal determinerebbe l'insorgenza implicita di un obbligo di CP_2 richiesta delle ferie da parte del docente. Obbligo che, si ripete, non si rinviene nella norma ed è anzi in contrasto con il principio della libertà di fruizione delle ferie durante l'anno scolastico - a condizione di non gravare le casse dello Stato - prevista dal comma 54 laddove prevede che durante le lezioni è consentita (non obbligata) la fruizione di 6 giorni di ferie”.
Accantonato, quindi, l'argomento per cui incomberebbe sul docente provare di aver chiesto e di essersi visto rifiutare le ferie durante le lezioni scolastiche, si passa all'ulteriore argomento speso dal per cui nell'ambito delle lezioni "sospese" dovrebbero ricadere anche i giorni anteriori al CP_2
5 15 settembre e successivi al 15 giugno in cui non vi sarebbero lezioni. Se così fosse dovrebbe allora ritenersi che anche per il personale docente di ruolo - a tempo indeterminato - i giorni non dedicati alle lezioni in classe dovrebbero ritenersi "giorni obbligatori di ferie". Così però non è in quanto è lo stesso legislatore al più volte citato comma 54 che ne prevede la fruizione obbligatoria solo nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali. Dopo il 15 giugno non vi è sospensione delle lezioni ma semplicemente le lezioni sono terminate. Ciò, però, non coincide con la cessazione dell'attività didattica che, invece, è nozione ben più complessa, articolata e ricca di sfaccettate attività. Ne consegue, come, in definitiva al termine delle lezioni, il docente con contratto fino al 30 giugno non possa ritenersi implicitamente "in ferie" bensì ancora impegnato in tutte le altre attività di docenza (tra le quali ad esempio i collegi dei docenti o la preparazione degli esami) che concorrono assieme alle lezioni in classe a determinare l'attività didattica nel suo complesso" (Sent. n. 22 del 10.05.2020).
Pur concludendosi solitamente le lezioni non oltre i primi dieci giorni del mese di giugno, è indubbio infatti, come, nella restante parte del mese, pur non avendo luogo l'attività di insegnamento in classe, l'attività didattica in senso lato non sia parimenti interrotta, posto che è previsto lo svolgimento degli scrutini per la valutazione degli studenti e, per determinate classi, anche lo svolgimento degli esami di stato.
Del resto, se l'attività lavorativa dell'insegnante si concludesse effettivamente alla fine delle lezioni, non si comprenderebbe il perché della stipula di contratti di lavoro a tempo determinato su posti di organico sia predisposta sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico. Anche per quanto riguarda i giorni di settembre antecedenti all'inizio delle lezioni, si rileva come, in tale periodo, siano previste attività quali gli esami per il recupero dei debiti scolastici degli studenti, oltre alla programmazione dell'attività didattica dell'intero anno scolastico.
Ancora, non può sostenersi che sarebbe onere del docente dimostrare di essere stato impiegato negli "scrutini, esami di Stato o nelle attività valutative", incombenze menzionate dal comma 54, art. 1 cit., dovendo altrimenti essere considerato in ferie, giacché trattasi di argomento spendibile unicamente per i giorni compresi tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, che sono solitamente deputati al dispiegamento delle suddette attività, ma non certo per i giorni compresi tra il 1 settembre e l'inizio delle lezioni, in cui non si effettuano gli scrutini et similia ma si compiono le attività prodromiche all'avvio dell'anno scolastico, non essendo sostenibile che i docenti siano in ferie sol perché non sono calendarizzate specifiche attività.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima
6 della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dall'Avvocatura, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse,
7 deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.
Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par.
2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie, non risulta invero alcuna controprova, relativa all'invito effettuato a parte ricorrente, di godere dei residui giorni di ferie.
All'esito dell'attività di istruzione documentale reputa il Giudice che, sulla base della disciplina legislativa sopra riportata e delle risultanze della documentazione prodotta dalle parti, le domande proposte da parte ricorrente siano fondate, sebbene il complessivo calcolo effettuato non risulti esatto.
Sulla scorta della stessa documentazione prodotta da parte convenuta – che è peraltro idonea a superare l'eccezione dalla stessa formulata in ordine all'esatta individuazione dei giorni di ferie maturate in base al singolo calendario scolastico – devono così individuarsi i giorni di ferie maturati
(cfr. allegati comparsa di risposta MIM):
- a.s. 2018/2019: risultano maturati 21,92 giorni di ferie e risultano fruite durante il periodo di sospensione delle lezioni 4 giorni di ferie;
la differenza di giorni da liquidare che residua è per ciò pari a 2,92, con un'indennità complessiva paria ad euro 203,02;
- a.s. 2019/2020 risultano maturati 22 giorni di ferie. Risultano computati dall'Istituto scolastico durante il periodo di sospensione delle lezioni 7 “giorni obbligatori” di ferie dal
23.6.2020 al 30.6.2020, che tuttavia si ritiene di non computare per le ragioni che si diranno;
la differenza di giorni da liquidare che residua è per ciò pari a 7 giorni con un'indennità complessiva paria ad euro 486,71;
- a.s. 2020/2021: risulta corretto il calcolo effettuato dal ricorrente, al quale ci si riporta per un importo complessivo pari a 556,24;
- a.s. 2021/2022: risultano maturati 23 giorni di ferie, risultano fruite come ferie d'ufficio 9 giorni dal 21 al 30.6.2022; la differenza di giorni da liquidare che residua è pari a 9 giorni con un'indennità complessiva paria ad euro 625,77;
8 Sulla scorta delle superiori considerazioni specificamente, il convenuto deve essere CP_1 condannato a corrispondere alla ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici sopra riportati (dal 2018/2019 al 2021/2022), l'importo complessivo di Euro
1.871,92, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
In punto di spese di lite, l'accoglimento delle questioni esaminate, sebbene per un importo diverso da quello richiesto, giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, complessivamente liquidata per una somma pari ad euro 1.400,00, nella misura del 50%.
La restante quota del 50% deve essere posta a carico del in ragione Controparte_1 della soccombenza ex art. 91 c.p.c., lo scaglione di riferimento è il secondo previsto per le controversi di diritto del lavoro.
Non si ritiene invece di liquidare la maggiorazione del compenso, richiesto ex art. 4, c.
1-bis, D.M.
55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018 atteso che è stato predisposto un unico collegamento ipertestuale nella sola memoria conclusiva.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/2022;
2) condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_3 pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/2022, della somma di € 1.871,92 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3) condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente il 50% delle Controparte_1 spese di lite, che liquida nella complessiva somma di euro 700,00 - già ridotta del 50% - per competenze legali, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e
C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
4) dichiara compensate le spese di lite nella misura del 50%.
Così deciso in Caltanissetta il 11/03/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
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