Sentenza 20 aprile 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2020, n. 12527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12527 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GE OM IG, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 28/09/2018 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta le requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Valeria Bonfiglio del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Pierluigi Carta del foro di Sassari, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia resa dal Tribunale di e appellata dall'imputato che, ai fini che qui rilevano, aveva condannato OM IG GE alla pena di quattro anni di reclusione e 3.500,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione a plurime cessioni di singole dosi di cocaina avvenute nei mesi di maggio e giugno 2012. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed, e) cod. proc. pen. per carenza di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato e alle richieste probatorie della difesa. Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente negato la richiesta di perizia sulla sostanza sequestrata, avanzata ex art. 507 cod. proc. pen., non essendo sufficiente il narcotest effettuato nell'immediatezza, e considerando che in altro procedimento che lo vedeva imputato per la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, l'GE è stato assolto perché la sostanza sequestrata non era risultata essere stupefacente.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione gli artt. 132 e 133 cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe confermato la pena irrogata in primo grado valutando esclusivamente il numero delle cessioni, ma obliterando l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., e considerando che la pena è stata determinata in misura quadrupla al minimo edittale.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Deduce il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe erroneamente negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando il "comportamento processuale pessimo" che, si osserva, è stato il medesimo tenuto dagli altri coimputati, a cui dette circostanze sono state riconosciute.
CONSIDERATO IN DIRITTTO
1. Il ricorso è infondato e va perciò rigettato.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1. Come affermato a più riprese da questa Corte di legittimità, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, per stabilire l'effettiva natura di una sostanza non è necessaria l'effettuazione di una perizia tossicologica, essendo sufficienti altri mezzi di prova, quali le dichiarazioni testimoniali o confessorie e le risultanze degli accertamenti di polizia o di altri indizi gravi, specifici e concordanti (Sez. 3, n. 18611 del 18/01/2019 - dep. 03/05/2019, Aigbe, Rv. 275704; Sez. 3, n. 28556 del 21/06/2012 - dep. 17/07/2012, Cianicoli e altro, Rv. 253149; Sez. 4, n. 4278 del 13/01/2009 - dep. 29/01/2009, Bonforte, Rv. 24251).
2.2. Nel caso in esame, premesso che la richiesta di perizia non era stata formulata in sede di ammissione delle prove ma era stata avanzata ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. durante la discussione, la Corte territoriale si è attenuta al principio sopra indicato, avendo desunto la prova che le cessioni avessero ad oggetto cocaina sia dagli esiti del narcotest effettuato dalla polizia scientifica - esiti che il ricorrente non contesta -, sia dal fatto che l'attività di spaccio fosse stata effettuata nei confronti di una vasta platea di consumatori, i quali, come logicamente affermato dalla Corte territoriale, non si sarebbero assiduamente rivolti all'GE se costui non avesse venduto cocaina, da ritenere, peraltro, di buona qualità, in considerazione del fatto che il ricorrente, unitamente al coimputato, in quella zona avesse creato una vera e propria piazza di spaccio abituale di cocaina. Si tratta di una motivazione scevra da vizi logici e giuridici che, perciò, supera il sindacato di legittimità, non essendo scalfita dagli esiti della perizia effettuata in un diverso procedimento giudicato dalla Corte di appello di Cagliari, non avendo il ricorrente nemmeno allegato alcun elemento tale da instaurare un legame tra la sostanza stupefacente oggetto dei due distinti processi.
3. Il secondo motivo è infondato.
3.1. Invero, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; non è perciò consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Peraltro, l'impegno motivazionale da parte del giudice è direttamente proporzionale all'entità della pena inflitta: quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008 - dep.15/09/2008, Bonarrigo e altri, Rv. 241189). Di conseguenza, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007 - dep. 03/09/2007, Ruggieri, Rv. 237402).
3.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha stimato equa la pena finale inflitta in primo grado, in considerazione sia del precedente penale specifico di cui è gravato l'imputato, sia dalle modalità dello spaccio, che, pur classificabile tra quelli "di strada", era attuato con spiccata professionalità, ciò che implica il collegamento con ambienti più importanti del narcotraffico, di cui l'imputato medesimo era uno degli abituali terminali. Peraltro, il Tribunale aveva osteso una motivazione adeguata in relazione alla determinazione della pena base, individuata in misura mediana della cornice edittale ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, "attesi il numero degli spacci, il tipo di stupefacente, la capacità di sopperire ai bisogni di una zona della città per alcuni mesi" (p. 10 della sentenza di primo grado), elementi correttamente valutati ex art. 133 cod. pen. Si tratta di un apprezzamento fattuale logicamente motivato, che supera il vaglio di legittimità.
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
4.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richi'amandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 - dep. 29/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899). Si è, inoltre, precisato che la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460). Invero, il riconoscimento delle attenuanti generiche non può risolversi in un indiscriminato potere, da parte del giudice, di mitigazione della pena, a cui corrisponde un preteso "diritto" dell'imputato di vedersi riconosciute dette attenuanti sempre e comunque, ma deve fondarsi sulla sussistenza di precisi elementi fattuali, che, sebbene non espressamente considerati dal legislatore, possano giustificare, nel singolo caso concreto, il contenimento della pena.
4.2. Ciò posto, si osserva, per un verso, che il ricorso è generico, non indicando alcun elemento che, se valutato, avrebbe potuto portare al riconoscimento delle attenuanti in esame;
per altro verso, che la Corte territoriale ha valorizzato, come elemento differenziale rispetto al coimputato, sia il precedente penale specifico a carico dell'GE, sia la circostanza che costui, diversamente dagli altri correi, non abbia manifestato segni di resipiscenza.
5. Per i motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Co