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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/12/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
RA GI, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza 17/12/2025, lette le note depositate dall'AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA nell'interesse di Parte_1
e dall'avv. NI PE nell'interesse di
[...] CP_1
, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
[...]
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3633/2023 R.G., promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CF. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO P.IVA_1
STATO DI CATANIA
RICORRENTE
CONTRO
, , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
NI PE
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , con ricorso per decreto ingiuntivo, ha esposto di essere stato Controparte_1 assunto in data 2.8.1993 presso l'Amministrazione finanziaria dell'Intendenza di Siracusa,
Ministero delle Finanze, optando, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. n. 98/1971 “per il trattamento previdenziale in continuità con il rapporto previdenziale preesistente (da settembre CP_2
1982 a dicembre 1992 alle dipendenze dell' )”; ha Controparte_3 precisato di essere transitato, per effetto delle soppressioni delle Intendenze di Finanza e delle creazioni delle Agenzie Fiscali, all' , “mantenendo la stessa anzianità Parte_1 giuridica ed economica, senza alcuna interruzione di servizio, né cambiamento delle sede di lavoro, né variazione di mansioni (…) a far data dal 2.8.1993 sino al 30.6.2019, giorno dell'avvenuto pensionamento”; ha evidenziato che il datore di lavoro, con la busta paga di luglio 2019, ha corrisposto a titolo di TFR la somma di € 51.590,36 “ovvero per il solo periodo in cui il ricorrente ha prestato servizio presso l'Agenzia del Demanio EPE (periodo 01.10.2004 – 30.06.2019), trascurando del tutto il periodo antecedente e cioè dal 2.8.1993 al 30.09.2004”; ha chiesto, pertanto, al Tribunale di Siracusa di condannare l' al pagamento dell'ulteriore Parte_1 somma di € 15.702,08 quale TFR spettante il periodo dal 2.8.1993 al 30.9.2004.
2. Il Tribunale di Siracusa, con decreto n. 588/2023 del 11.10.2023, ha ingiunto “a
CF (in persona del legale rappresentante pro tempore) Parte_1 P.IVA_1 di pagare entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto in favore di CP_1
CF per il titolo e le causali indicate in ricorso la somma di
[...] C.F._1
Euro 15.702,08, oltre interessi e rivalutazione come richiesti in ricorso, nonchè spese della presente procedura, che liquida in Euro 118,50 per esborsi ed Euro 567,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge”.
3. L'Agenzia del Demanio, con ricorso depositato in data 7.12.2023, ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo, in primo luogo, la carenza di titolarità passiva del credito in capo all'Amministrazione ingiunta, spettante, invece, all' ha contestato, poi, per “inattendibilità e genericità i conteggi depositati da parte ricorrente, in CP_2 quanto frutto di una mera ricostruzione di parte”; ha chiesto, quindi, “in via principale, dichiarare la carenza di titolarità passiva del credito in capo all' e, per l'effetto annullare o revocare Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 588/2023 del Tribunale del lavoro di Siracusa;
- in via subordinata, nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.588/2023 del Tribunale del lavoro di Siracusa, per carenza dei requisiti di ammissibilità dello stesso”.
4. , con memoria depositata in data 1.11.2024, ha contestato Controparte_1 integralmente l'opposizione, formulando le seguenti conclusioni: “– Concedere totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. il Decreto Ingiuntivo n. 588/2023, emesso dall'Intestato
Tribunale in data 02/11/2023 della provvisoria efficacia esecutiva;
non essendo l'opposizione de quo basata su prova scritta né tantomeno di pronta soluzione
– Rigettare integralmente, per tutte le motivazioni precedentemente svolte, l'opposizione formulata da controparte avverso il suindicato decreto ingiuntivo;
e per l'effetto confermare – per quanto esposto in narrativa – il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, competenze ed onorari disponendone la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.;
– in via subordinata, nella denegata ipotesi di fondatezza dell'opposizione, voglia accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione del tfr in capo all'agenzia (cod. fisc.: ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, – con condanna al pagamento della complessiva somma lordo di € 15.702,08# – quale tfr spettante per differenza per tutto il periodo lavorato alle dipendenze della amministrazione opponente;
o in quell'altra diversa maggiore o minore somma che verrà accertata anche a mezzo di eventuale ctu – oltre interessi di mora, spese e competenze legali della presente procedura”.
5. La causa, transitata sul ruolo dello scrivente magistrato, è stata decisa, senza alcuna attività istruttoria, sulla base delle conclusioni formulate dalle parti con le note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
6. L'opposizione va respinta alla luce delle seguenti considerazioni concisamente esposte ai sensi dell'art. 132 del codice di rito.
È pacifico che il rapporto di lavoro del ricorrente sia stato unico, sia sotto il profilo fattuale, posto che il vincolo è stato caratterizzato da oggettiva continuità sin dal 1993, sia sotto il profilo giuridico, posto che il passaggio del ricorrente dal Ministero delle Economie
e Finanze all' è avvenuto per mobilità ex art. 31 del D.lgs. n. Parte_1
165/2001 ovvero per trasferimento e conferimento di attività a tale ultimo ente ai sensi degli artt. 57 e 67 del D.lgs. n. 300/1999, divenuto, poi, per effetto delle modifiche apportate con il D.lgs. n. 173/2003, ente pubblico economico.
Il citato art. 31 del D.lgs. n. 165/2001, in particolare, prevede che “(…) nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile (…)”. L'art. 2112 c.c., a sua volta, prevede, per quanto di interesse, che “In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido per tutti
i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento (…)”.
Dall'applicazione congiunta delle suddette disposizioni ne consegue che l'opponente non può che considerarsi debitore del trattamento di fine rapporto maturato da CP_1
anche per il periodo passato alle dipendenze del precedente datore di lavoro,
[...] atteso che solo al momento della risoluzione del rapporto matura il diritto del lavoratore al suddetto trattamento, del quale la cessazione del rapporto è fatto costitutivo.
Deve pertanto ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' Parte_1 con conseguente spettanza al lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto, del trattamento di fine rapporto calcolato, senza alcun frazionamento, sulla scorta dell'intero periodo lavorato.
Il conteggio analitico contenuto fin dall'atto introduttivo, benché manifestamente corretto e privi di errori, può essere assunto a base della presente decisione in quanto non specificamente e puntualmente contestato dalla convenuta sul piano della correttezza tecnico-contabile (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., n. 4051/2011).
7. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3633/2023
R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la spiegata opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al rimborso in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida nella somma di € 2.109,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %.
Così deciso in Siracusa, il 18/12/2025
IL GIUDICE
RA GI
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. RA GI, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.