Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 187
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Motivazione della sentenza di primo grado per relationem

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione dell'appellante, poiché la sentenza di primo grado ha escluso le limitazioni di responsabilità facendo riferimento al PVC del 30/10/2023 senza riportarne gli elementi essenziali, rendendo la motivazione apparente e non consentendo la compatibilità logico-giuridica.

  • Accolto
    Difetto di motivazione della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la responsabilità solidale del cessionario sia limitata al valore del ramo d'azienda ceduto. La richiesta di pagamento IRAP deve essere rideterminata sulla base del valore della produzione in riferimento al valore del ramo d'azienda ceduta.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 comma 4 del Dlgs 472/97 e art. 2697 del c.c.

    La responsabilità solidale del cessionario è limitata al valore del compendio aziendale (azienda o ramo) oggetto di trasferimento. La richiesta del pagamento IRAP deve essere rideterminata sulla base del valore della produzione in riferimento al valore del ramo d'azienda ceduta.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 187
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 187
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo