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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 26/11/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. LO VA Presidente dott.ssa Silvia Grasselli Giudice dott.ssa RA LO Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2075/2025 R.G.N.C., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da c.f. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. MURRI LETIZIA, e (c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. RIERA CELESTE
- ricorrenti -
con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege - Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate nelle note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025. Fatto e Diritto Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 10.9.2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Montecosaro, atto n. 13, parte 2ª, Serie A e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui al ricorso. La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con sentenza n. 208/2024 emessa da questo Tribunale in data 4.10.2024, non impugnata e quindi passata in giudicato, e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice relatore nella procedura di separazione al 27.6.2025, data di proposizione del presente ricorso, è trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio. Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadita anche nelle note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025. Va altresì evidenziata l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti. Deve quindi ritenersi che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio. Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norme imperative di legge e possono essere recepite dal Tribunale, apparendo in particolare quelle relative alle due figlie minori rispondenti al loro superiore interesse e quelle attineneti alla figlia maggiorenne rispondenti al rpincipio della domanda formulata dalle parti. Le spese del procedimento vanno dichiarate integralmente compensate, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e in conformità alle Parte_1 CP_1 condizioni da loro concordate, di cui al ricorso;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 25 novembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
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