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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE SI GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1472/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2628/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 3 e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202200000168000 IRPEF-ALIQUOTE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T201400/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T201400/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T201400/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T200862/2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T200862/2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T200862/2020 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dall'impugnazione proposta dal sig. Resistente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 03080202200000168000, notificato in data 22.12.2022, relativo al mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali e avvisi di accertamento. In primo grado, il contribuente eccepiva, tra l'altro,
l'omessa notifica degli atti presupposti e l'illegittimità delle notifiche telematiche effettuate. La Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, con sentenza n. 2628/2023, accoglieva parzialmente il ricorso. In particolare, i primi giudici annullavano il provvedimento impugnato limitatamente a due avvisi di accertamento (n. TDY01T201400/2018 e n. TDY01T200862/2020) per i quali l'Agente della Riscossione non aveva fornito alcuna prova della notifica. Rigettavano, invece, i motivi di ricorso relativi alle cartelle di pagamento, ritenendo valide le notifiche effettuate a mezzo PEC, anche nel caso in cui fossero state documentate tramite copie cartacee delle ricevute o fossero state respinte per "casella piena", imputando tale circostanza al destinatario. Avverso tale pronuncia ha proposto appello principale l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'omessa notifica dei due avvisi di accertamento sopra indicati e producendo in questo grado di giudizio, quali nuove prove ritenute indispensabili, le relative cartoline di ricevimento delle raccomandate. L'Ufficio ha altresì eccepito la mancata integrazione del contraddittorio con l'Ente impositore. Si è costituito il contribuente, sig. Resistente_1, contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello principale e spiegando appello incidentale. Con il gravame incidentale, la parte privata ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto validamente notificate le cartelle di pagamento sulla base di mere stampe cartacee delle ricevute PEC, prive dei file nativi (formato .eml o .msg) necessari a verificarne l'integrità e la firma digitale. Inoltre, l'appellante incidentale ha contestato la decisione del primo giudice di considerare perfezionata la notifica in caso di casella PEC "piena", deducendo la violazione della normativa che impone, in tali casi, un secondo tentativo o il deposito telematico presso la Camera di Commercio. La causa è stata posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene infondato l'appello principale dell'Agenzia e fondato l'appello incidentale proposto dal contribuente, che deve pertanto essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, quanto all'appello principale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si osserva che la produzione documentale effettuata solo in secondo grado (relativa alle notifiche postali degli avvisi di accertamento annullati in prime cure) non può trovare ingresso nel presente giudizio. Il divieto di nuove prove in appello, sancito dall'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 (nel testo applicabile ratione temporis), non può essere superato dal concetto di "indispensabilità" quando la mancata produzione in primo grado sia imputabile, come nel caso di specie, alla mera inerzia o negligenza della parte processuale, la quale aveva la piena disponibilità dei documenti sin dalla fase introduttiva del giudizio. Ne consegue che la decisione di primo grado, fondata sulla mancanza di prova della notifica di detti avvisi, rimane corretta e immune da vizi.
Parimenti infondato è il motivo relativo al difetto di contraddittorio, atteso che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, non sussiste litisconsorzio necessario tra Agente della Riscossione ed
Ente impositore nelle controversie relative alla notifica degli atti, spettando al concessionario la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore, facoltà che nel caso di specie non è stata tempestivamente esercitata nelle forme di legge.
Passando all'esame dell'appello incidentale, che riveste carattere assorbente e decisivo, il Collegio ritiene fondate le censure mosse dal contribuente in ordine all'invalidità delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte al fermo amministrativo.
Sotto un primo profilo, coglie nel segno la doglianza relativa all'inidoneità probatoria delle copie cartacee delle ricevute PEC prodotte dall'Agente della Riscossione. È principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito che, in caso di contestazione (come puntualmente avvenuto nel giudizio di primo grado da parte del ricorrente), la prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata debba essere fornita mediante la produzione dei messaggi originali in formato digitale (file con estensione .eml o .msg).
Solo il documento informatico nativo consente, infatti, la verifica delle ricevute di accettazione e consegna, delle firme digitali e dell'integrità del contenuto trasmesso, elementi che non possono essere accertati tramite una semplice stampa o scansione PDF di una schermata, priva dei metadati necessari. Nel caso in esame,
l'Agente della Riscossione si è limitato a depositare copie per immagine prive di valore probatorio a fronte della specifica contestazione di parte privata, non assolvendo così all'onere della prova a suo carico circa il perfezionamento delle notifiche delle cartelle esattoriali.
Sotto un secondo e distinto profilo, parimenti fondato è il motivo di appello incidentale riguardante le notifiche non andate a buon fine per "casella piena" (errore 5.2.2). Erra la sentenza impugnata nel ritenere che la saturazione della casella imputabile al destinatario perfezioni automaticamente la notifica. La normativa di riferimento, ed in particolare l'art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600/1973 (richiamato in materia di riscossione), stabilisce una procedura specifica e inderogabile: qualora la casella di posta elettronica risulti satura, l'Ufficio
è tenuto ad effettuare un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo;
se anche tale tentativo fallisce, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Società_1 e pubblicazione del relativo avviso. Dagli atti di causa non emerge che l'Agente della Riscossione abbia rispettato tale iter procedimentale, essendosi limitato al primo invio infruttuoso. La mancata esecuzione degli adempimenti sussidiari prescritti dalla legge determina l'inesistenza o comunque la nullità insanabile della notifica.
L'accertata nullità delle notifiche di tutte le cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento presupposti travolge, per illegittimità derivata, l'atto impugnato. Il preavviso di fermo amministrativo deve, pertanto, essere annullato nella sua interezza, non essendovi alcun titolo esecutivo validamente notificato che possa legittimare la misura cautelare iscritta a carico del contribuente.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza. Tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, si stima equo liquidare le spese del presente grado di giudizio in complessivi
Euro 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti. Il Collegio dispone altresì la distrazione delle spese in favore del difensore di parte appellante incidentale, Avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello incidentale, spese come in motivazione.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE SI GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1472/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2628/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 3 e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202200000168000 IRPEF-ALIQUOTE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T201400/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T201400/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T201400/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T200862/2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T200862/2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T200862/2020 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dall'impugnazione proposta dal sig. Resistente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 03080202200000168000, notificato in data 22.12.2022, relativo al mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali e avvisi di accertamento. In primo grado, il contribuente eccepiva, tra l'altro,
l'omessa notifica degli atti presupposti e l'illegittimità delle notifiche telematiche effettuate. La Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, con sentenza n. 2628/2023, accoglieva parzialmente il ricorso. In particolare, i primi giudici annullavano il provvedimento impugnato limitatamente a due avvisi di accertamento (n. TDY01T201400/2018 e n. TDY01T200862/2020) per i quali l'Agente della Riscossione non aveva fornito alcuna prova della notifica. Rigettavano, invece, i motivi di ricorso relativi alle cartelle di pagamento, ritenendo valide le notifiche effettuate a mezzo PEC, anche nel caso in cui fossero state documentate tramite copie cartacee delle ricevute o fossero state respinte per "casella piena", imputando tale circostanza al destinatario. Avverso tale pronuncia ha proposto appello principale l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'omessa notifica dei due avvisi di accertamento sopra indicati e producendo in questo grado di giudizio, quali nuove prove ritenute indispensabili, le relative cartoline di ricevimento delle raccomandate. L'Ufficio ha altresì eccepito la mancata integrazione del contraddittorio con l'Ente impositore. Si è costituito il contribuente, sig. Resistente_1, contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello principale e spiegando appello incidentale. Con il gravame incidentale, la parte privata ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto validamente notificate le cartelle di pagamento sulla base di mere stampe cartacee delle ricevute PEC, prive dei file nativi (formato .eml o .msg) necessari a verificarne l'integrità e la firma digitale. Inoltre, l'appellante incidentale ha contestato la decisione del primo giudice di considerare perfezionata la notifica in caso di casella PEC "piena", deducendo la violazione della normativa che impone, in tali casi, un secondo tentativo o il deposito telematico presso la Camera di Commercio. La causa è stata posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene infondato l'appello principale dell'Agenzia e fondato l'appello incidentale proposto dal contribuente, che deve pertanto essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, quanto all'appello principale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si osserva che la produzione documentale effettuata solo in secondo grado (relativa alle notifiche postali degli avvisi di accertamento annullati in prime cure) non può trovare ingresso nel presente giudizio. Il divieto di nuove prove in appello, sancito dall'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 (nel testo applicabile ratione temporis), non può essere superato dal concetto di "indispensabilità" quando la mancata produzione in primo grado sia imputabile, come nel caso di specie, alla mera inerzia o negligenza della parte processuale, la quale aveva la piena disponibilità dei documenti sin dalla fase introduttiva del giudizio. Ne consegue che la decisione di primo grado, fondata sulla mancanza di prova della notifica di detti avvisi, rimane corretta e immune da vizi.
Parimenti infondato è il motivo relativo al difetto di contraddittorio, atteso che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, non sussiste litisconsorzio necessario tra Agente della Riscossione ed
Ente impositore nelle controversie relative alla notifica degli atti, spettando al concessionario la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore, facoltà che nel caso di specie non è stata tempestivamente esercitata nelle forme di legge.
Passando all'esame dell'appello incidentale, che riveste carattere assorbente e decisivo, il Collegio ritiene fondate le censure mosse dal contribuente in ordine all'invalidità delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte al fermo amministrativo.
Sotto un primo profilo, coglie nel segno la doglianza relativa all'inidoneità probatoria delle copie cartacee delle ricevute PEC prodotte dall'Agente della Riscossione. È principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito che, in caso di contestazione (come puntualmente avvenuto nel giudizio di primo grado da parte del ricorrente), la prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata debba essere fornita mediante la produzione dei messaggi originali in formato digitale (file con estensione .eml o .msg).
Solo il documento informatico nativo consente, infatti, la verifica delle ricevute di accettazione e consegna, delle firme digitali e dell'integrità del contenuto trasmesso, elementi che non possono essere accertati tramite una semplice stampa o scansione PDF di una schermata, priva dei metadati necessari. Nel caso in esame,
l'Agente della Riscossione si è limitato a depositare copie per immagine prive di valore probatorio a fronte della specifica contestazione di parte privata, non assolvendo così all'onere della prova a suo carico circa il perfezionamento delle notifiche delle cartelle esattoriali.
Sotto un secondo e distinto profilo, parimenti fondato è il motivo di appello incidentale riguardante le notifiche non andate a buon fine per "casella piena" (errore 5.2.2). Erra la sentenza impugnata nel ritenere che la saturazione della casella imputabile al destinatario perfezioni automaticamente la notifica. La normativa di riferimento, ed in particolare l'art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600/1973 (richiamato in materia di riscossione), stabilisce una procedura specifica e inderogabile: qualora la casella di posta elettronica risulti satura, l'Ufficio
è tenuto ad effettuare un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo;
se anche tale tentativo fallisce, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Società_1 e pubblicazione del relativo avviso. Dagli atti di causa non emerge che l'Agente della Riscossione abbia rispettato tale iter procedimentale, essendosi limitato al primo invio infruttuoso. La mancata esecuzione degli adempimenti sussidiari prescritti dalla legge determina l'inesistenza o comunque la nullità insanabile della notifica.
L'accertata nullità delle notifiche di tutte le cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento presupposti travolge, per illegittimità derivata, l'atto impugnato. Il preavviso di fermo amministrativo deve, pertanto, essere annullato nella sua interezza, non essendovi alcun titolo esecutivo validamente notificato che possa legittimare la misura cautelare iscritta a carico del contribuente.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza. Tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, si stima equo liquidare le spese del presente grado di giudizio in complessivi
Euro 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti. Il Collegio dispone altresì la distrazione delle spese in favore del difensore di parte appellante incidentale, Avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello incidentale, spese come in motivazione.