Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 109
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Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Invalidità notifiche cartelle di pagamento presupposte

    La produzione di copie cartacee delle ricevute PEC non è sufficiente a provare la notifica. Inoltre, in caso di casella piena, l'Agente della Riscossione non ha effettuato il secondo tentativo di consegna né il deposito telematico presso la Camera di Commercio.

  • Rigettato
    Produzione nuove prove in appello

    La produzione di nuove prove in appello non è ammissibile quando la mancata produzione in primo grado è imputabile a inerzia o negligenza della parte.

  • Rigettato
    Litisconsorzio necessario

    Non sussiste litisconsorzio necessario tra Agente della Riscossione ed Ente impositore nelle controversie relative alla notifica degli atti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 109
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 109
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo