Art. 1.
Il contributo previsto dall' articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1287 , e' elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, a lire 275.000.000.
Il contributo previsto dall' articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1287 , e' elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, a lire 275.000.000.