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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
1) dr. Giovanni D'Antoni Presidente
2) dr. Laura Petitti Consigliere
3) dr. Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 754/2025 del R.G. di questa Corte
d'Appello, vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] il [...] (cod. fisc.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Palermo, Via J. C.F._1
Houel 4, presso lo studio dell'Avv. Paola Mirto che la rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte ricorrente appellante –
CONTRO
, nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato a Palermo, in via C.F._2
Ariosto n. 34 presso lo studio dell'Avv. Filippo Barbiera che lo rappre- senta e difende per mandato in atti;
– parte appellata –
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.754/2025
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni dell'appellante: come da atto di appello;
conclusioni dell'appellata:
come da comparsa di costituzione e risposta;
Il Procuratore Generale concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
XXXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4887/2024 emessa in data 11 ottobre 2024: a) dichiarò la separazione personale dei coniugi e richiamando la sentenza non de- Parte_1 Controparte_1
finitiva in precedenza emessa;
b) dispose l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia , nato a [...] il Persona_1
02/04/2009 e , nato a [...] il [...] Persona_2
ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con facoltà, in capo a , di esercitare separatamente la Parte_1
responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337 ter, terzo comma, cod. civ., regolando il diritto di visita del padre secondo modalità precisate in motivazione;
c) pose a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere in favore di la complessiva somma Parte_1
di € 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli del- la coppia (€ 175,00 a figlio), da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
d) re-
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.754/2025
vocò l'assegnazione della casa coniugale disposta a favore di Pt_1
, in ragione del suo trasferimento ad Acireale;
e) compensò tra
[...]
le parti le spese del giudizio.
2. Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello Parte_2
sia impugnando solo il capo relativo al regime di affidamento dei figli.
3. Si costituiva nel giudizio di secondo grado Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello proposto nonché di condannare la controparte appellante al pagamento delle spese di lite.
4. Precisate le conclusioni con il deposito telematico di note scrit- te ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2025.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
5. Con un unico di appello, contesta il capo della Parte_1
sentenza che ha disposto il regime di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori attribuendo alla madre la facoltà di adot- tare in autonomia le decisione di ordinaria amministrazione nell'interesse dei figli, in ragione dell'avvenuto suo trasferimento nella cittadina di Acireale unitamente ai figli, perché il giudice di prime cure avrebbe errato nella valutazione dei fatti di causa emergendo la totale assenza di nel suo ruolo paterno il quale non incontra i figli e CP_1
non li sente telefonicamente fin dal mese di settembre 2023, dopo l'ultimo incontro durato poche ore così disattendendo il regime di fre- quentazione disposto già con ordinanza presidenziale.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.754/2025
6. L'appello è infondato e, anche all'esito dell'attività istruttoria condotta nel corso del giudizio di secondo grado mediante all'ascolto del minore , va confermata la sentenza impugnata. Per_1
7. Come dianzi osservato, l'unico motivo di appello attiene al re- gime di affidamento che richiede sia mutato da condiviso ad Pt_1
esclusivo a suo favore fondando tale richiesta sul disinteresse mostra- to dal padre nei confronti dei figli, che non incontra oramai da circa due anni.
8. A riguardo è bene premettere che “l'art. 337 quater c.c. segue al- la solenne affermazione del diritto alla bigenitorialità del minore conte- nuta nell'art. 337 ter c.c. che si traduce nel regime dell'affido condiviso, attuato in prevalenza con collocazione presso uno dei genitori ed ampio diritto di visita del genitore non collocatario, salvo soluzioni, general- mente concordate, che prevedono una collocazione o equivalente o quasi equivalente. Nell'art. 337-ter c.c., al terzo comma, si definisce il contenu- to della responsabilità genitoriale che, nell'affido condiviso, è esercitata da entrambi i genitori. Nel comma sono elencate tutte le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione (anche religiosa od etico/culturale), alla salute, alla residenza abituale del minore che compongono, pur senza esaurirlo, il quadro. - Limitatamente alle deci- sioni di ordinaria amministrazione la decisione può essere disgiunta. La modulazione, in concreto, dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
è determinata dal giudice assumendo come prioritario parametro l'inte- resse del minore, le sue inclinazioni, il suo benessere, oltre che l'accordo delle parti ove non disfunzionale rispetto all'interesse del minore. L'ipo-
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.754/2025
tesi derogatoria dell'affido esclusivo è specificamente disciplinata dal successivo articolo 337 quater c.c. L'affido super esclusivo è di creazione giurisprudenziale. È, pertanto, necessario definire il contenuto del primo, mediante il confronto con il paradigma normativo e del secondo. Nell'af- fido esclusivo, l'esercizio della responsabilità spetta ad uno solo dei geni- tori. Tuttavia le decisioni di maggior interesse, delineate nel sopra citato terzo comma dell'art. 337-ter c.c., vengono invece assunte da entrambi i genitori. Nel cd. affido super esclusivo anche le decisioni di maggior inte- resse vengono prese dal genitore unico affidatario, salvo diversa e più articolata conformazione stabilita nel provvedimento del giudice. Il ge- nitore non affidatario vigila sulla istruzione ed educazione del minore e può rivolgersi al giudice quando siano assunte dal genitore affidatario in via esclusiva decisioni contrarie al suo interesse. L'affido esclusivo, se- condo la norma, tuttavia, non è frutto di una decisione discrezionale del giudice ma risponde ad un criterio formalizzato dal primo comma dell'art. 337-ter c.c.: la contrarietà all'interesse del minore. C'è da ritene- re, di conseguenza, che nell'ipotesi del cd. affido super esclusivo la con- trarietà deve essere radicale, grave e rigorosamente accertata. Ove si confronti il parametro della contrarietà all'interesse del minore posto a base della determinazione giudiziale dell'affido esclusivo con i criteri le- gislativi relativi alle decisioni ablative o conformativo/limitative della responsabilità genitoriale si può rilevare che ai fini della decadenza dal- la responsabilità genitoriale è necessario un grave pregiudizio per il fi- glio minore derivante o dalla violazione e trascuratezza nei doveri che connotano la responsabilità genitoriale o nell'abuso dei poteri che pure
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.754/2025
ne compongono il contenuto. Per i provvedimenti conformati- vi/limitativi, l'art. 333 c.c. richiede un comportamento "comunque pre- giudizievole" al figlio” (Cassazione civile sez. I, 09/09/2025, n. 24876 in motivazione).
9. Indi, dalla chiara analisi esposta dal Giudice di legittimità emer- ge un dato comune rispetto ai differenti moduli di esercizio della re- sponsabilità genitoriale vale a dire la valutazione del miglior interesse per il minore muovendo dalla preliminare considerazione che certa- mente la bigenitorialità, da intendersi non più in senso assoluto, costi- tuisca pur sempre un modello di riferimento che in concreto salva- guardi la prospettiva educativa e di benessere del minore rapportato al ruolo essenziale rivestito da entrambi i genitori rispetto al suo per- corso di crescita.
10. In altri termini, è funzionale, rispetto alla salvaguardia del be- nessere del figlio minorenne, la presenza e il rapporto che questi possa instaurare e mantenere con entrambi i genitori all'indomani della loro separazione.
11. Rispetto a tale asserzione, l'affidamento esclusivo costituisce una scelta, demandata al giudice, da adottarsi solo quando il condiviso arrechi pregiudizio all'interesse del minore e si riveli disfunzionale al suo benessere, secondo l'accezione delineata dalla Corte di Cassazione
e dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in relazione alla protezione ad esso fornita dall'art. 24, par. 2 e 3 della Carta dei diritti fondamenta- li UE e dall'art. 8 CEDU.
12. Difatti, nell'interesse superiore del minore, va assicurato il ri-
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.754/2025
spetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive con en- trambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. n. 26697/2023; Cass. n.9691/2022; Cass.
n.28723/2020; Cass. n. 9764/2019). Anche la Corte Edu, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che in tutte le decisioni che riguardano i minori il loro interesse superiore debba prevalere (si veda, tra altre, e c. IZ (GC), n. CP_2 CP_3
41615/07, par. 135, CEDU 2010) e che nelle cause in cui sono in gioco questioni di affidamento di minori e di restrizioni del diritto di visita,
l'interesse del minore deve prevalere su qualsiasi altra considerazione
(RA BE e altri c. IA (GC), n. 37283/13, par. 204, 10 set- tembre 2019).
13. A tal fine la Corte EDU ha rimarcato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Dirit- ti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni fami- liari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Per_3
c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D' c/Italia; Corte EDU, 9 Per_4
febbraio 2017, c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, Gior- Per_5
- 7 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.754/2025
gioni c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, c/Italia; Corte EDU, Per_6
28 aprile 2016, c. Italia). Per_7
14. La Corte EDU ha anche rammentato che gli obblighi positivi non implicano solo che si vigili affinché il minore possa raggiungere il geni- tore o mantenere un contatto con lui, ma comprendono anche tutte le misure propedeutiche che consentono di pervenire a tale risultato
(Corte EDU, 24 giugno 2021, A.T. c/Italia, n.40910/19, par. 66) nella preliminare esigenza che le misure deputate a ravvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (cfr. Corte EDU, 29 gennaio
2013, Lombardo c. Italia).
15. Indi, la CEDU invita le autorità nazionali ad adottare tutte le mi- sure atte ad assicurare il mantenimento dei legami tra il genitore ed i figli, affermando che "per un genitore e suo figlio, stare insieme costi- tuisce un elemento fondamentale della vita familiare" (cfr. Kutzner c.
Germania, n. 46544/99, CEDU 2002) e che "le misure interne che lo impediscono costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall'art. 8 della Convenzione" (cfr. K. E T. c. Finlandia, n. 25702/94, CEDU 2001).
XXXX
16. Tanto premesso, nella specie, la pone a fondamento Pt_1
dell'appello il disinteresse mostrato dal padre nei confronti dei figli minori che non incontra fin dal mese di settembre 2023.
17. Nel corso del giudizio si è proceduto all'ascolto del minore
, di anni 16, omettendo quello di perché affetto da Per_1 Per_2
- 8 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.754/2025
grave disabilità.
18. Dalle dichiarazioni rese dal minore è certamente emerso un quadro di profonda lacerazione dei rapporti tra padre e figlio, frutto della evidente conflittualità che ha fatto da sfondo all'evolversi negati- vo del rapporto di filiazione e che ha caratterizzato gli anni della sepa- razione fino a quando l'appellante ha intrapreso una nuova relazione sentimentale trasferendosi con i figli a vivere con il compagno ad Aci- reale.
19. Il distacco doloroso tra padre e figli è emerso dal quadro de- scritto da il quale ha più volte e con forza dichiarato di non vo- Per_1
lere più incontrare il genitore nei cui confronti nutre solo sentimenti negativi di rancore e rabbia sorti, in particolare, nei periodi di iniziale frequentazione quando il padre recriminava accuse nei confronti della madre “Un po' mi addolora che non può contattarmi, però ho sofferto molto e non sento molto la mancanza, anzi spero possa allontanarsi an- cora di più. Mio fratello non ricorda più mio padre;
oggi ho preferito non guardarlo e non salutarlo, perché mi crea delle brutte sensazioni anche solo condividere gli spazi con lui. Più che altro si tratta di una paura perché durante le discussioni alzava sempre la voce, gesticolava in ma- niera accesa e mi trasmetteva paura. Non voglio dargli un'altra chance per il bene mio e di mio fratello, perché tenerlo lontano mi tiene più tranquillo” (si veda verbale dell'udienza del 12.11.2025).
20. Ancora, il livore di nei confronti del padre è manifesta- Per_1
to con evidenza quando descrive alcuni momenti sia della vita comune in famiglia, sia dopo la separazione dei genitori “Ho un ricordo brutto
- 9 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.754/2025
di mio padre, sia prima sia dopo la separazione, perché tutto quello che faceva era per manipolarmi e portarmi dalla sua parte. I rapporti tra lui
e mia madre si potrebbero rasserenare solo se sparisse dalle nostre vite.
Quando abbiamo saputo che era venuto a una riunione scolastica mia e di abbiamo avuto paura, perché se ci fosse stata mia madre non Per_2
so cosa avrebbe fatto. Mi ricordo di quando convivevano delle liti e delle urla, che piangeva, mio padre che stringeva i polsi a mia madre Per_2
e le urlava contro. Una cosa molto grave per me è che lui e la sua com- pagna quando eravamo a casa loro cercavano di manipolare Per_2
dicendogli che la madre fosse cattiva e che non gli volesse bene quindi ho spiegato a mia madre cosa stesse accadendo”.
21. Se il quadro descritto dal minore raffigura una relazione genito- riale definitivamente pregiudicata, tuttavia, la rabbia sembra emergere in relazione alla conflittualità che ha caratterizzato la separazione dei genitori, senza che alcun effettivo addebito il minore ha mosso all'indirizzo del padre che tende ad allontanare da se e dal fratello per raggiungere un rinnovato clima di serenità con la nuova famiglia crea- ta dalla madre, al punto da avere financo reciso ogni rapporto anche con il ramo familiare paterno.
22. Il minore, secondo uno schema frequente riproposto in presen- za di relazioni altamente conflittuali, ha preso posizione schierandosi totalmente con la madre ed escludendo dalla sua vita e da quella del fratello l'altro genitore, per lui fonte di destabilizzazione affettiva.
23. D'altra parte, il disinteresse lamentato dalla a fonda- Pt_1
mento del motivo di appello, in realtà non è interamente imputabile al-
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lo il quale è stato progressivamente escluso dalla vita dei figli CP_1
tant'è che il figlio volutamente ha dichiarato di non avergli Per_1
comunicato il suo nuovo numero di telefono per non essere contattato.
24. Certamente è esigibile in capo all'appellato uno sforzo maggiore di comprensione dei bisogni dei figli e di maggiore soddisfacimento delle loro esigenze allo scopo di intraprendere un percorso di avvici- namento, ma la Corte ritiene che l'esclusione dalle decisioni di maggio- re interesse da adottare per la prole non sia rispondente al loro benes- sere.
25. Tale considerazione non solo coinvolge la vita di ma Per_1
anche quella di che proprio perché affetto da disabilità ha bi- Per_2
sogno del sostegno e della partecipazione del padre alle importanti scelte da adottarsi per la sua salute.
26. Va richiamato il principio espresso di recente dal giudice di le- gittimità per il quale: “L'ascolto del minore e le dichiarazioni rese dallo stesso, anche quando ricorrano elementi tali da ritenere che siano espresse con maturità e consapevolezza, non possono costituire l'esclusi- vo elemento in base al quale valutare il suo superiore interesse e assu- mere una decisione, in un quadro di rapporti familiari altamente conflit- tuali e nell'ambito dei quali siano stati accertati comportamenti aper- tamente ostativi, ostruzionistici e manipolativi da parte di un genitore volti a limitare in modo sostanziale l'esercizio della bigenitorialità dell'altro” (Cassazione civile sez. I, 06/02/2025, n.2947), precisando in motivazione “Risulta, invero, errata la identificazione del superiore inte- resse della minore con la volontà da questa espressa, ove – come nel caso
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in esame – la valutazione sia stata compiuta decontestualizzandola da tutti gli altri fattori rilevanti che il giudice deve necessariamente pren- dere in considerazione, ai fini della adozione delle misure idonee a crea- re le condizioni necessarie per la piena realizzazione del diritto di visita del genitore pregiudicato, nel caso in cui si controverta del diritto del minore alla bigenitorialità fortemente ostacolata da continue condotte manipolative e ostruzionistiche di uno dei due genitori avverso l'altro nell'ambito di un contesto familiare conflittuale”.
27. Indi, ritenendo che sia funzionale al benessere di entrambi i minori la presenza anche del padre nelle scelte di loro maggiore inte- resse e che, pertanto, solo per quelle di ordinaria amministrazione, è corretto demandarle alla madre, perché ciò è funzionale alla distanza intercorrente tra l'attuale residenza della con i figli e quella Pt_1
dello stante, peraltro, la totale incomunicabilità delle parti, CP_1
l'assetto come deciso dal Giudice di primo grado va confermato con in- tegrale rigetto dell'appello proposto.
28. In ragione della peculiarità della materia e della delicatezza de- gli interessi coinvolti sussistono i presupposti per disporre la compen- sazione delle spese processuali tra le parti di questo grado del giudizio.
29. Stante l'integrale rigetto dell'appello proposto, sussistono i pre- supposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co.
1- quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n.
228/2012, nei confronti di par-te appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle
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parti, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
4887/2024 emessa dal Tribunale di Palermo in data 7 ottobre 2024; compensa tra le parti le spese di lite di questo grado del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della di- sposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di par-te ap- pellante.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello
in data 12.12.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Dr. Giovanni D'Antoni
Dr. Sebastiana Ciardo
- 13 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
1) dr. Giovanni D'Antoni Presidente
2) dr. Laura Petitti Consigliere
3) dr. Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 754/2025 del R.G. di questa Corte
d'Appello, vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] il [...] (cod. fisc.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Palermo, Via J. C.F._1
Houel 4, presso lo studio dell'Avv. Paola Mirto che la rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte ricorrente appellante –
CONTRO
, nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato a Palermo, in via C.F._2
Ariosto n. 34 presso lo studio dell'Avv. Filippo Barbiera che lo rappre- senta e difende per mandato in atti;
– parte appellata –
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.754/2025
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni dell'appellante: come da atto di appello;
conclusioni dell'appellata:
come da comparsa di costituzione e risposta;
Il Procuratore Generale concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
XXXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4887/2024 emessa in data 11 ottobre 2024: a) dichiarò la separazione personale dei coniugi e richiamando la sentenza non de- Parte_1 Controparte_1
finitiva in precedenza emessa;
b) dispose l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia , nato a [...] il Persona_1
02/04/2009 e , nato a [...] il [...] Persona_2
ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con facoltà, in capo a , di esercitare separatamente la Parte_1
responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337 ter, terzo comma, cod. civ., regolando il diritto di visita del padre secondo modalità precisate in motivazione;
c) pose a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere in favore di la complessiva somma Parte_1
di € 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli del- la coppia (€ 175,00 a figlio), da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
d) re-
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.754/2025
vocò l'assegnazione della casa coniugale disposta a favore di Pt_1
, in ragione del suo trasferimento ad Acireale;
e) compensò tra
[...]
le parti le spese del giudizio.
2. Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello Parte_2
sia impugnando solo il capo relativo al regime di affidamento dei figli.
3. Si costituiva nel giudizio di secondo grado Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello proposto nonché di condannare la controparte appellante al pagamento delle spese di lite.
4. Precisate le conclusioni con il deposito telematico di note scrit- te ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2025.
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❖ MOTIVI DI APPELLO
5. Con un unico di appello, contesta il capo della Parte_1
sentenza che ha disposto il regime di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori attribuendo alla madre la facoltà di adot- tare in autonomia le decisione di ordinaria amministrazione nell'interesse dei figli, in ragione dell'avvenuto suo trasferimento nella cittadina di Acireale unitamente ai figli, perché il giudice di prime cure avrebbe errato nella valutazione dei fatti di causa emergendo la totale assenza di nel suo ruolo paterno il quale non incontra i figli e CP_1
non li sente telefonicamente fin dal mese di settembre 2023, dopo l'ultimo incontro durato poche ore così disattendendo il regime di fre- quentazione disposto già con ordinanza presidenziale.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.754/2025
6. L'appello è infondato e, anche all'esito dell'attività istruttoria condotta nel corso del giudizio di secondo grado mediante all'ascolto del minore , va confermata la sentenza impugnata. Per_1
7. Come dianzi osservato, l'unico motivo di appello attiene al re- gime di affidamento che richiede sia mutato da condiviso ad Pt_1
esclusivo a suo favore fondando tale richiesta sul disinteresse mostra- to dal padre nei confronti dei figli, che non incontra oramai da circa due anni.
8. A riguardo è bene premettere che “l'art. 337 quater c.c. segue al- la solenne affermazione del diritto alla bigenitorialità del minore conte- nuta nell'art. 337 ter c.c. che si traduce nel regime dell'affido condiviso, attuato in prevalenza con collocazione presso uno dei genitori ed ampio diritto di visita del genitore non collocatario, salvo soluzioni, general- mente concordate, che prevedono una collocazione o equivalente o quasi equivalente. Nell'art. 337-ter c.c., al terzo comma, si definisce il contenu- to della responsabilità genitoriale che, nell'affido condiviso, è esercitata da entrambi i genitori. Nel comma sono elencate tutte le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione (anche religiosa od etico/culturale), alla salute, alla residenza abituale del minore che compongono, pur senza esaurirlo, il quadro. - Limitatamente alle deci- sioni di ordinaria amministrazione la decisione può essere disgiunta. La modulazione, in concreto, dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
è determinata dal giudice assumendo come prioritario parametro l'inte- resse del minore, le sue inclinazioni, il suo benessere, oltre che l'accordo delle parti ove non disfunzionale rispetto all'interesse del minore. L'ipo-
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.754/2025
tesi derogatoria dell'affido esclusivo è specificamente disciplinata dal successivo articolo 337 quater c.c. L'affido super esclusivo è di creazione giurisprudenziale. È, pertanto, necessario definire il contenuto del primo, mediante il confronto con il paradigma normativo e del secondo. Nell'af- fido esclusivo, l'esercizio della responsabilità spetta ad uno solo dei geni- tori. Tuttavia le decisioni di maggior interesse, delineate nel sopra citato terzo comma dell'art. 337-ter c.c., vengono invece assunte da entrambi i genitori. Nel cd. affido super esclusivo anche le decisioni di maggior inte- resse vengono prese dal genitore unico affidatario, salvo diversa e più articolata conformazione stabilita nel provvedimento del giudice. Il ge- nitore non affidatario vigila sulla istruzione ed educazione del minore e può rivolgersi al giudice quando siano assunte dal genitore affidatario in via esclusiva decisioni contrarie al suo interesse. L'affido esclusivo, se- condo la norma, tuttavia, non è frutto di una decisione discrezionale del giudice ma risponde ad un criterio formalizzato dal primo comma dell'art. 337-ter c.c.: la contrarietà all'interesse del minore. C'è da ritene- re, di conseguenza, che nell'ipotesi del cd. affido super esclusivo la con- trarietà deve essere radicale, grave e rigorosamente accertata. Ove si confronti il parametro della contrarietà all'interesse del minore posto a base della determinazione giudiziale dell'affido esclusivo con i criteri le- gislativi relativi alle decisioni ablative o conformativo/limitative della responsabilità genitoriale si può rilevare che ai fini della decadenza dal- la responsabilità genitoriale è necessario un grave pregiudizio per il fi- glio minore derivante o dalla violazione e trascuratezza nei doveri che connotano la responsabilità genitoriale o nell'abuso dei poteri che pure
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.754/2025
ne compongono il contenuto. Per i provvedimenti conformati- vi/limitativi, l'art. 333 c.c. richiede un comportamento "comunque pre- giudizievole" al figlio” (Cassazione civile sez. I, 09/09/2025, n. 24876 in motivazione).
9. Indi, dalla chiara analisi esposta dal Giudice di legittimità emer- ge un dato comune rispetto ai differenti moduli di esercizio della re- sponsabilità genitoriale vale a dire la valutazione del miglior interesse per il minore muovendo dalla preliminare considerazione che certa- mente la bigenitorialità, da intendersi non più in senso assoluto, costi- tuisca pur sempre un modello di riferimento che in concreto salva- guardi la prospettiva educativa e di benessere del minore rapportato al ruolo essenziale rivestito da entrambi i genitori rispetto al suo per- corso di crescita.
10. In altri termini, è funzionale, rispetto alla salvaguardia del be- nessere del figlio minorenne, la presenza e il rapporto che questi possa instaurare e mantenere con entrambi i genitori all'indomani della loro separazione.
11. Rispetto a tale asserzione, l'affidamento esclusivo costituisce una scelta, demandata al giudice, da adottarsi solo quando il condiviso arrechi pregiudizio all'interesse del minore e si riveli disfunzionale al suo benessere, secondo l'accezione delineata dalla Corte di Cassazione
e dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in relazione alla protezione ad esso fornita dall'art. 24, par. 2 e 3 della Carta dei diritti fondamenta- li UE e dall'art. 8 CEDU.
12. Difatti, nell'interesse superiore del minore, va assicurato il ri-
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spetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive con en- trambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. n. 26697/2023; Cass. n.9691/2022; Cass.
n.28723/2020; Cass. n. 9764/2019). Anche la Corte Edu, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che in tutte le decisioni che riguardano i minori il loro interesse superiore debba prevalere (si veda, tra altre, e c. IZ (GC), n. CP_2 CP_3
41615/07, par. 135, CEDU 2010) e che nelle cause in cui sono in gioco questioni di affidamento di minori e di restrizioni del diritto di visita,
l'interesse del minore deve prevalere su qualsiasi altra considerazione
(RA BE e altri c. IA (GC), n. 37283/13, par. 204, 10 set- tembre 2019).
13. A tal fine la Corte EDU ha rimarcato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Dirit- ti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni fami- liari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Per_3
c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D' c/Italia; Corte EDU, 9 Per_4
febbraio 2017, c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, Gior- Per_5
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gioni c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, c/Italia; Corte EDU, Per_6
28 aprile 2016, c. Italia). Per_7
14. La Corte EDU ha anche rammentato che gli obblighi positivi non implicano solo che si vigili affinché il minore possa raggiungere il geni- tore o mantenere un contatto con lui, ma comprendono anche tutte le misure propedeutiche che consentono di pervenire a tale risultato
(Corte EDU, 24 giugno 2021, A.T. c/Italia, n.40910/19, par. 66) nella preliminare esigenza che le misure deputate a ravvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (cfr. Corte EDU, 29 gennaio
2013, Lombardo c. Italia).
15. Indi, la CEDU invita le autorità nazionali ad adottare tutte le mi- sure atte ad assicurare il mantenimento dei legami tra il genitore ed i figli, affermando che "per un genitore e suo figlio, stare insieme costi- tuisce un elemento fondamentale della vita familiare" (cfr. Kutzner c.
Germania, n. 46544/99, CEDU 2002) e che "le misure interne che lo impediscono costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall'art. 8 della Convenzione" (cfr. K. E T. c. Finlandia, n. 25702/94, CEDU 2001).
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16. Tanto premesso, nella specie, la pone a fondamento Pt_1
dell'appello il disinteresse mostrato dal padre nei confronti dei figli minori che non incontra fin dal mese di settembre 2023.
17. Nel corso del giudizio si è proceduto all'ascolto del minore
, di anni 16, omettendo quello di perché affetto da Per_1 Per_2
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grave disabilità.
18. Dalle dichiarazioni rese dal minore è certamente emerso un quadro di profonda lacerazione dei rapporti tra padre e figlio, frutto della evidente conflittualità che ha fatto da sfondo all'evolversi negati- vo del rapporto di filiazione e che ha caratterizzato gli anni della sepa- razione fino a quando l'appellante ha intrapreso una nuova relazione sentimentale trasferendosi con i figli a vivere con il compagno ad Aci- reale.
19. Il distacco doloroso tra padre e figli è emerso dal quadro de- scritto da il quale ha più volte e con forza dichiarato di non vo- Per_1
lere più incontrare il genitore nei cui confronti nutre solo sentimenti negativi di rancore e rabbia sorti, in particolare, nei periodi di iniziale frequentazione quando il padre recriminava accuse nei confronti della madre “Un po' mi addolora che non può contattarmi, però ho sofferto molto e non sento molto la mancanza, anzi spero possa allontanarsi an- cora di più. Mio fratello non ricorda più mio padre;
oggi ho preferito non guardarlo e non salutarlo, perché mi crea delle brutte sensazioni anche solo condividere gli spazi con lui. Più che altro si tratta di una paura perché durante le discussioni alzava sempre la voce, gesticolava in ma- niera accesa e mi trasmetteva paura. Non voglio dargli un'altra chance per il bene mio e di mio fratello, perché tenerlo lontano mi tiene più tranquillo” (si veda verbale dell'udienza del 12.11.2025).
20. Ancora, il livore di nei confronti del padre è manifesta- Per_1
to con evidenza quando descrive alcuni momenti sia della vita comune in famiglia, sia dopo la separazione dei genitori “Ho un ricordo brutto
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di mio padre, sia prima sia dopo la separazione, perché tutto quello che faceva era per manipolarmi e portarmi dalla sua parte. I rapporti tra lui
e mia madre si potrebbero rasserenare solo se sparisse dalle nostre vite.
Quando abbiamo saputo che era venuto a una riunione scolastica mia e di abbiamo avuto paura, perché se ci fosse stata mia madre non Per_2
so cosa avrebbe fatto. Mi ricordo di quando convivevano delle liti e delle urla, che piangeva, mio padre che stringeva i polsi a mia madre Per_2
e le urlava contro. Una cosa molto grave per me è che lui e la sua com- pagna quando eravamo a casa loro cercavano di manipolare Per_2
dicendogli che la madre fosse cattiva e che non gli volesse bene quindi ho spiegato a mia madre cosa stesse accadendo”.
21. Se il quadro descritto dal minore raffigura una relazione genito- riale definitivamente pregiudicata, tuttavia, la rabbia sembra emergere in relazione alla conflittualità che ha caratterizzato la separazione dei genitori, senza che alcun effettivo addebito il minore ha mosso all'indirizzo del padre che tende ad allontanare da se e dal fratello per raggiungere un rinnovato clima di serenità con la nuova famiglia crea- ta dalla madre, al punto da avere financo reciso ogni rapporto anche con il ramo familiare paterno.
22. Il minore, secondo uno schema frequente riproposto in presen- za di relazioni altamente conflittuali, ha preso posizione schierandosi totalmente con la madre ed escludendo dalla sua vita e da quella del fratello l'altro genitore, per lui fonte di destabilizzazione affettiva.
23. D'altra parte, il disinteresse lamentato dalla a fonda- Pt_1
mento del motivo di appello, in realtà non è interamente imputabile al-
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lo il quale è stato progressivamente escluso dalla vita dei figli CP_1
tant'è che il figlio volutamente ha dichiarato di non avergli Per_1
comunicato il suo nuovo numero di telefono per non essere contattato.
24. Certamente è esigibile in capo all'appellato uno sforzo maggiore di comprensione dei bisogni dei figli e di maggiore soddisfacimento delle loro esigenze allo scopo di intraprendere un percorso di avvici- namento, ma la Corte ritiene che l'esclusione dalle decisioni di maggio- re interesse da adottare per la prole non sia rispondente al loro benes- sere.
25. Tale considerazione non solo coinvolge la vita di ma Per_1
anche quella di che proprio perché affetto da disabilità ha bi- Per_2
sogno del sostegno e della partecipazione del padre alle importanti scelte da adottarsi per la sua salute.
26. Va richiamato il principio espresso di recente dal giudice di le- gittimità per il quale: “L'ascolto del minore e le dichiarazioni rese dallo stesso, anche quando ricorrano elementi tali da ritenere che siano espresse con maturità e consapevolezza, non possono costituire l'esclusi- vo elemento in base al quale valutare il suo superiore interesse e assu- mere una decisione, in un quadro di rapporti familiari altamente conflit- tuali e nell'ambito dei quali siano stati accertati comportamenti aper- tamente ostativi, ostruzionistici e manipolativi da parte di un genitore volti a limitare in modo sostanziale l'esercizio della bigenitorialità dell'altro” (Cassazione civile sez. I, 06/02/2025, n.2947), precisando in motivazione “Risulta, invero, errata la identificazione del superiore inte- resse della minore con la volontà da questa espressa, ove – come nel caso
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in esame – la valutazione sia stata compiuta decontestualizzandola da tutti gli altri fattori rilevanti che il giudice deve necessariamente pren- dere in considerazione, ai fini della adozione delle misure idonee a crea- re le condizioni necessarie per la piena realizzazione del diritto di visita del genitore pregiudicato, nel caso in cui si controverta del diritto del minore alla bigenitorialità fortemente ostacolata da continue condotte manipolative e ostruzionistiche di uno dei due genitori avverso l'altro nell'ambito di un contesto familiare conflittuale”.
27. Indi, ritenendo che sia funzionale al benessere di entrambi i minori la presenza anche del padre nelle scelte di loro maggiore inte- resse e che, pertanto, solo per quelle di ordinaria amministrazione, è corretto demandarle alla madre, perché ciò è funzionale alla distanza intercorrente tra l'attuale residenza della con i figli e quella Pt_1
dello stante, peraltro, la totale incomunicabilità delle parti, CP_1
l'assetto come deciso dal Giudice di primo grado va confermato con in- tegrale rigetto dell'appello proposto.
28. In ragione della peculiarità della materia e della delicatezza de- gli interessi coinvolti sussistono i presupposti per disporre la compen- sazione delle spese processuali tra le parti di questo grado del giudizio.
29. Stante l'integrale rigetto dell'appello proposto, sussistono i pre- supposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co.
1- quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n.
228/2012, nei confronti di par-te appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle
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parti, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
4887/2024 emessa dal Tribunale di Palermo in data 7 ottobre 2024; compensa tra le parti le spese di lite di questo grado del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della di- sposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di par-te ap- pellante.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello
in data 12.12.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Dr. Giovanni D'Antoni
Dr. Sebastiana Ciardo
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