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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1689/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica: LA ROSA CARMELA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 244/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Motta Sant'Anastasia - Casa Comunale 95040 Motta Sant'Anastasia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl 02971560046-
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 22947439 TA 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 22947437 TA 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 279/2026 depositato il 30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Comune di Motta Sant'Anastasia, in persona del Sindaco pro tempore, e della società AREA s.r.l. (agente della riscossione), DI EF ME RI ha impugnato i solleciti di pagamento della TA (indicati in epigrafe) chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione e decadenza.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Motta Sant'Anastasia regolarmente citato.
Costituitasi in giudizio, la società AREA srl ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27/1/2026, all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Attraverso la documentazione prodotta, la società resistente ha dimostrato che in data 14/12/2021 sono stati notificati gli avvisi di accertamento n. 1693 della TA anno 2016 e n. 4063 della TA anno 2017, entrambi sottesi ai solleciti di pagamento impugnati.
In mancanza di impugnazione nei termini di legge dei citati avvisi di accertamento, i tributi locali sono divenuti definitivi e irretrattabili con conseguente impossibilità della contribuente di eccepire la decadenza dall'azione di riscossione.
Dalla data di notifica degli avvisi di accertamento (avvenuta il 14/12/2021) decorre il termine quinquennale di prescrizione che è stato interrotto dalla notifica dei solleciti di pagamento impugnati, avvenuta il 15/10/2024.
In ragione del modesto importo dei tributi locali, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Catania, sezione 2^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Spese compensate. Catania 27/1/2026 Il Giudice (dott.ssa ME
La Rosa)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica: LA ROSA CARMELA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 244/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Motta Sant'Anastasia - Casa Comunale 95040 Motta Sant'Anastasia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl 02971560046-
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 22947439 TA 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 22947437 TA 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 279/2026 depositato il 30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Comune di Motta Sant'Anastasia, in persona del Sindaco pro tempore, e della società AREA s.r.l. (agente della riscossione), DI EF ME RI ha impugnato i solleciti di pagamento della TA (indicati in epigrafe) chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione e decadenza.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Motta Sant'Anastasia regolarmente citato.
Costituitasi in giudizio, la società AREA srl ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27/1/2026, all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Attraverso la documentazione prodotta, la società resistente ha dimostrato che in data 14/12/2021 sono stati notificati gli avvisi di accertamento n. 1693 della TA anno 2016 e n. 4063 della TA anno 2017, entrambi sottesi ai solleciti di pagamento impugnati.
In mancanza di impugnazione nei termini di legge dei citati avvisi di accertamento, i tributi locali sono divenuti definitivi e irretrattabili con conseguente impossibilità della contribuente di eccepire la decadenza dall'azione di riscossione.
Dalla data di notifica degli avvisi di accertamento (avvenuta il 14/12/2021) decorre il termine quinquennale di prescrizione che è stato interrotto dalla notifica dei solleciti di pagamento impugnati, avvenuta il 15/10/2024.
In ragione del modesto importo dei tributi locali, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Catania, sezione 2^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Spese compensate. Catania 27/1/2026 Il Giudice (dott.ssa ME
La Rosa)