Art. 5. Segreto statistico 1. Il segreto sui dati e sulle notizie raccolti in occasione del censimento e' tutelato dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7 della presente legge.
2. I rilevatori ed i coordinatori sono vincolati al segreto d'ufficio ai sensi dell' articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all' articolo 326 del codice penale .
Nota all'art. 5:
- Il testo degli articoli 8 e 9 del citato D.Lgs. n. 322/1989 e' il seguente:
"Art. 8 (Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica). - 1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.
2. Resta fermo il disposto dell' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 ".
"Art. 9 (Disposizioni per la tutela del segreto statistico). - 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possano essere utilizzati solo per scopi statistici.
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, ne' ad alcun ufficio della pubblica amministrazione.
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale e' inserito l'ufficio di statistica puo', sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, presenti nei pubblici esercizi".
2. I rilevatori ed i coordinatori sono vincolati al segreto d'ufficio ai sensi dell' articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all' articolo 326 del codice penale .
Nota all'art. 5:
- Il testo degli articoli 8 e 9 del citato D.Lgs. n. 322/1989 e' il seguente:
"Art. 8 (Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica). - 1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.
2. Resta fermo il disposto dell' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 ".
"Art. 9 (Disposizioni per la tutela del segreto statistico). - 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possano essere utilizzati solo per scopi statistici.
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, ne' ad alcun ufficio della pubblica amministrazione.
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale e' inserito l'ufficio di statistica puo', sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, presenti nei pubblici esercizi".