CASS
Sentenza 5 novembre 2020
Sentenza 5 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2020, n. 30903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30903 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO IV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
udito il Peb.h.FicU'I'-94a4stere—i-A-p.egtiza-cieLSwbUttn_PrauJatar —--4-.A- e NI RD che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 5 Num. 30903 Anno 2020 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 08/10/2020 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14/05/2019 la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di responsabilità di VA TA, in relazione al furto di alcuni bancali sottratti dal deposito di un centro commerciale, e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in termini più favorevoli all'imputato. 2. Nell'interesse del TA è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta erronea applicazione degli artt. 120 cod. pen. e 337 cod. pen. (recte: cod. proc. pen.), dal momento che la querela in atti era stata presentata dal direttore del punto vendita del supermercato Centro Convenienza Esse, il quale non avrebbe potuto essere qualificato come persona offesa dal reato e che, peraltro, non aveva riferito di essere in possesso di alcuna procura speciale che lo legittimasse a proporre querela. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, dal 2013, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 25597501, che da tale premessa hanno tratto la conseguenza dell'attribuzione al responsabile di un supermercato della legittimazione a proporre querela;
nello stesso senso, a riprova di un orientamento ormai consolidato, con le cui argomentazioni il ricorrente non si confronta in termini specifici, v., Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani, Rv. 25928901; con riguardo, persino, al capo reparto di un supermercato, v. Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Piricò, Rv. 27269601; quanto alla legittimazione del responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale, v. coerentemente ai principi ricordati dalle Sezioni Unite nel 2013, Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018 - dep. 25/01/2019, Lafleur, Rv. 27534201). Nel caso di specie, colui che ha presentato la querela risulta essere il responsabile del punto vendita. 2. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). 1 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 08/10/2020
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
udito il Peb.h.FicU'I'-94a4stere—i-A-p.egtiza-cieLSwbUttn_PrauJatar —--4-.A- e NI RD che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 5 Num. 30903 Anno 2020 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 08/10/2020 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14/05/2019 la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di responsabilità di VA TA, in relazione al furto di alcuni bancali sottratti dal deposito di un centro commerciale, e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in termini più favorevoli all'imputato. 2. Nell'interesse del TA è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta erronea applicazione degli artt. 120 cod. pen. e 337 cod. pen. (recte: cod. proc. pen.), dal momento che la querela in atti era stata presentata dal direttore del punto vendita del supermercato Centro Convenienza Esse, il quale non avrebbe potuto essere qualificato come persona offesa dal reato e che, peraltro, non aveva riferito di essere in possesso di alcuna procura speciale che lo legittimasse a proporre querela. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, dal 2013, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 25597501, che da tale premessa hanno tratto la conseguenza dell'attribuzione al responsabile di un supermercato della legittimazione a proporre querela;
nello stesso senso, a riprova di un orientamento ormai consolidato, con le cui argomentazioni il ricorrente non si confronta in termini specifici, v., Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani, Rv. 25928901; con riguardo, persino, al capo reparto di un supermercato, v. Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Piricò, Rv. 27269601; quanto alla legittimazione del responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale, v. coerentemente ai principi ricordati dalle Sezioni Unite nel 2013, Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018 - dep. 25/01/2019, Lafleur, Rv. 27534201). Nel caso di specie, colui che ha presentato la querela risulta essere il responsabile del punto vendita. 2. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). 1 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 08/10/2020