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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/11/2025, n. 4725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4725 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza del 20/11/2025, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 8476 /2024
T R A
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. CAROTENUTO MARIA Parte_1
CATERINA, presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.07.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., dott. , presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la Per_1
sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento n.18 ex L. 509/88).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1 Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e della documentazione medica depositata, letta la perizia depositata e le note scritte per l'udienza, trattata ex art. 127 ter c.p.c., all'esito è pronunciata la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, essendo stato depositato atto di dissenso in data 1.6.2024, a seguito di decreto di fissazione dei termini per le contestazioni, comunicato il 16.5.2024, e il successivo ricorso in opposizione in data 2.7.2024.
Nel merito, si osserva che la ctu dott.ssa , nominata nella presente fase, ha riconosciuto la Per_2
sussistenza dei requisiti sanitari utili per beneficiare dell'indennità di accompagnamento in capo alla a partire dal 13.05.2024, e senza obbligo di revisione. Pt_1
Osserva in dettaglio la ctu che la ricorrente, di anni 79 al momento della visita, è affetta da
“Carcinoide polmonare tipico a sinistra con multiple lesioni ripetitive omolaterali e secondarismi epatici;
Vasculopatia cerebrale cronica;
Cardiopatia ipertensiva;
Diabete mellito tipo II;
Artrosi polidistrettuale, Gozzo tiroideo”.
Prosegue poi la ctu affermando che “la ricorrente non è in grado autonomamente di provvedere al proprio fabbisogno quotidiano in quanto risulta oggettivamente impossibilitata nel gestire le più semplici operazioni atte al mantenimento di una propria autonomia gestionale. Difatti, durante la valutazione medico-legale la scrivente ha constatato, nella ricorrente, la possibilità di poter svolgere solo compiti semplici che non richiedono un particolare sforzo fisico. Difatti, la patologia oncologica determina una limitazione funzionale prevalentemente all'apparato respiratorio oltre a creare un quadro di astenia diffusa. A tale quadro clinico contribuisce anche il fattore neurologico e emotivo”(v.pag. 9 perizia).
La ctu ha difatti chiarito che “la ricorrente giunge a visita medico-legale privo di ausili per la deambulazione. La stessa avviene autonomamente sebbene con claudicatio a destra. I cambi posturali sono rallentanti, mentre la stazione eretta è fattibile anche se con facile stancabilità muscolare. In conclusione, dopo un'attenta valutazione sia della normativa vigente che della documentazione medica acquisita unitamente al resoconto fatto durante la visita medica personalmente eseguita, si può univocamente affermare che sussistono i requisiti minimi affinché si possa concedere il diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto la ricorrente Parte_2
è impossibilitata, prevalentemente, a compiere gli atti quotidiani della vita, per cui vi è la necessità di assistenza continua con decorrenza a far dall'ultima valutazione pneumologica, datata 13.05.24, data in cui si è accertato un incremento della patologia che data la natura della stessa è fonte della sintomatologia personalmente constatata. Mentre, antecedente alla data presa a riferimento, quantunque la ricorrente presentasse già la patologia oncologica, non vi sono certificazioni che attestino una limitazione della capacità gestionale”.
Le conclusioni rese dalla ctu sono esaustive, logiche e coerenti con gli atti di causa, e sono pertanto qui integralmente condivise e fatte proprie.
Si rileva infine che le stesse non sono in contrasto con quanto affermato dal ctu nominato nella prima fase, dott. , che pure aveva riconosciuto in capo alla ricorrente un complesso patologico grave Per_1
in misura pari al 100%, ma escludendo tuttavia la necessità di assistenza continua, e ciò atteso il peggioramento delle condizioni cliniche della periziata avvenuto in corso di causa, e in data successiva alla visita peritale espletata dal ctu della precedente fase.
Deve infine rilevarsi che la parte ha depositato atto notorio riguardante il mancato ricovero a spese dello Stato.
L'opposizione va pertanto accolta per quanto di ragione, dovendosi concludere per il riconoscimento in capo alla ricorrente del diritto beneficiare dell'indennità di accompagnamento a far data dal
13.05.2024, senza obbligo di revisione.
Val la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi sono interamente compensate, atteso il riconoscimento del requisito solo da data successiva tanto alla domanda amministrativa, quanto al ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (e considerato che il ricorso in opposizione ne costituisce eventuale prosecuzione).
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 15055/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
accoglie per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto dichiara che la ricorrente ha diritto all'indennità di accompagnamento a far data dal 13.05.2024;
compensa le spese di lite di entrambe le fasi tra le parti;
spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 26/11/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo