Ordinanza cautelare 1 ottobre 2025
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 17/04/2026, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00724/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02564/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2564 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Maria Ventrella, Isabella Castaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Prato, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento avente ad oggetto la revoca del nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- di ogni altro atto prodromico, presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. AN TU e udita l’Avvocatura dello Stato per la P.A., come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Il ricorrente si duole del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 26 giugno 2025, con cui l’U.T.G.-Prefettura di Prato ha revocato il nulla-osta (emesso il 22 luglio 2022) alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, motivato nel senso che, al momento della presentazione della relativa istanza (il 27 gennaio 2022), l’interessato non era titolare di permesso di soggiorno in corso di validità, risultando (come da preavviso di revoca prot. -OMISSIS-del 28 agosto 2024) che il permesso per lavoro stagionale – rilasciato dalla Questura di Foggia,-OMISSIS- – era scaduto in data 10 ottobre 2020.
2) Il ricorrente deduce e allega che:
- a) il permesso per lavoro stagionale, rilasciatogli il 10 gennaio 2020 e con scadenza 10 ottobre 2020, veniva prorogato fino al 31 luglio 2021 in virtù della normativa d'urgenza legata alla pandemia da Covid-19;
- b) si attivava una prima volta per chiedere la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con istanza del 10 dicembre 2020, protocollata al numero identificativo -OMISSIS- (doc. 3 ricorrente);
- c) l'Amministrazione rimaneva inerte e l'originario datore di lavoro faceva venir meno la propria disponibilità;
- d) il ricorrente otteneva un altro lavoro subordinato, poi trasformato a tempo indeterminato il 1° agosto 2024, come da comunicazione UNILAV in doc. 4 ricorso;
- e) quindi presentava una nuova istanza di nulla-osta, in data 27 gennaio 2022, alla quale faceva seguito il nulla-osta poi revocato col provvedimento qui gravato;
- f) il ricorrente e il suo datore di lavoro sottoscrivevano il contratto di soggiorno e chiedevano la conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato (in data 29 agosto 2023, v. docc. 6 e 7 ricorrente);
- g) veniva poi comunicato, in data 28 agosto 2024, l’avvio del procedimento di revoca – ove si evidenziava che il titolo da convertire era scaduto il 10 ottobre 2020 – e, a seguito delle memorie procedimentali del ricorrente (ove si significava che la mera scadenza del titolo non era da considerarsi ostativa), veniva adottata la revoca del nulla-osta.
3) Di tale revoca si duole il ricorrente col gravame in esame, deducendo all’uopo che:
- a) essa è illegittima perché si fonda sulla mera scadenza del precedente permesso di soggiorno, ma il decorso del tempo non è, di per sé, elemento dirimente a tali fini (v. primo motivo di ricorso);
- b) vi sarebbero tutti i requisiti per la conversione, essendo il ricorrente titolare di rapporto lavorativo, con reddito più che dignitoso (v. secondo motivo).
4) Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, che, con relazione difensiva del 27 settembre 2025, ha evidenziato che:
- a) il ricorrente era titolare di permesso per lavoro stagionale – n.-OMISSIS- – che scadeva il 10.10.2020, la cui validità è stata prorogata al 31.07.2021 in osservanza delle prescrizioni volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all’art. 3-bis, co. 3 del D.L. 125/2020, modificato dal D.L. 56/2021;
- b) in data 10.12.2020, l’interessato ha presentato una prima istanza di conversione del richiamato permesso di soggiorno da motivi di lavoro stagionale a motivi di lavoro subordinato, ma la pratica non andava a buon fine per sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro a concludere il contratto di soggiorno;
- c) in data 27.01.2022, il ricorrente ha presentato una seconda istanza, acquisita al-OMISSIS-, al fine di ottenere la conversione del medesimo permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale n.-OMISSIS- di cui egli era in possesso, ed ha dichiarato che detto documento era valido fino al 10.10.2022 (All. n. 1 deposito erariale);
- d) il procedimento in oggetto è stato definito in data 29.08.2023 e si è concluso con il rilascio del c.d. Modello 209, vale a dire un estratto della domanda acquisita dal portale ministeriale dedicato alla gestione delle pratiche dei flussi migratori programmati e siglato, dopo la stampa, dallo Sportello Unico Immigrazione (All. 2 deposito erariale);
- e) il format del Modello 209 – che, nella specie, riporta i dati del permesso di soggiorno n.-OMISSIS- con validità indicata fino al 10.10.2022 – rappresenta, al contempo, anche lo strumento con il quale la Prefettura territorialmente competente informa la locale Questura dell’avvenuta stipula del contratto di soggiorno ed autorizza l’interessato a chiedere il rilascio del permesso di soggiorno;
- f) in data 15.05.2024, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Prato ha proposto alla Prefettura di valutare in sede di riesame la revoca del nulla-osta già rilasciato a favore del ricorrente, in quanto, in esito alle verifiche di quell’Ufficio, è emerso che l’autorizzazione alla conversione del titolo da lavoro stagionale a lavoro subordinato era fondato sulla dichiarazione mendace della validità del cennato permesso di soggiorno n.-OMISSIS- fino al 10.10.2022, mentre la sua scadenza effettiva, a seguito delle proroghe da ultimo confermate con il cennato D.L. 125/2020, modificato dal D.L. 56/2021, risale al 31.07.2021 (v. all. 3 deposito erariale);
- g) preso atto che tale accertamento è sopravvenuto alla definizione del procedimento autorizzatorio di competenza, il quale si fonda sulle dichiarazioni rese dal richiedente, in data 28.08.2024 è stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/1990, avente ad oggetto la revoca del nulla-osta già rilasciato, a cui ha fatto seguito, in data 12.02.2025, la memoria difensiva di parte, che ha insistito per la sua archiviazione e la conferma della autorizzazione in questione a motivo che la scadenza del precedente titolo non è di per sé ostativa;
- h) tenuto conto delle risultanze istruttorie della Questura di Prato che ha segnalato che al momento della richiesta telematica di conversione l’interessato era in possesso di un titolo già scaduto e ritenuto di valutare negativamente le argomentazioni difensive dell’interessato, che non ha smentito le contestazioni di falsità dell’istanza di conversione in oggetto, è stato adottato il provvedimento di revoca prot. n.-OMISSIS- in data 24.06.2025, che è oggetto di causa;
- i) il provvedimento è legittimo, sia perché fa seguito al contegno del ricorrente che ha dichiarato, nell’istanza, una data di scadenza diversa, sia perché, comunque, la precedente istanza di conversione non ha avuto esito positivo a causa della sopravvenuta rinuncia dell’originario datore di lavoro.
5) Con ordinanza -OMISSIS- del 1° ottobre 2025, la domanda cautelare veniva accolta nel bilanciamento degli interessi e veniva fissata l’udienza pubblica dell’8 aprile 2026, in esito alla quale la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Va premesso che nel caso di specie si controverte intorno alla revoca, resa dalla Prefettura, del nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per motivi di lavoro subordinato, ma la controversia non attiene al distinto procedimento di conversione del permesso di soggiorno, per il quale il ricorrente ha presentato domanda alla Questura in data 29 agosto 2023. Al riguardo, va osservato che, proprio nella sede del procedimento innanzi alla Questura, quest’ultima ha segnalato che il permesso stagionale da convertire era scaduto il 10 ottobre 2020 e non il 10 ottobre 2022, come invece dichiarato nell’istanza del ricorrente.
2) In proposito, osserva il Collegio che la mera erronea indicazione della data di scadenza del permesso da convertire non assurge, in assenza di altri circostanziati elementi, a dichiarazione mendace, trattandosi di un dato agevolmente verificabile dall’Amministrazione, tanto che esso è emerso in corso di procedimento. Inoltre, l’erronea dichiarazione non è stata nemmeno richiamata nel provvedimento impugnato, avendo la P.A. privilegiato il dato di fondo della scadenza del precedente titolo.
3) Nemmeno può convenirsi con la difesa dell’Amministrazione, laddove ivi si afferma che la revoca sarebbe comunque legittima perché la precedente istanza di conversione (del 10 dicembre 2020) non ha avuto esito positivo a causa della sopravvenuta rinuncia dell’originario datore di lavoro: infatti, l’istanza di conversione per cui è causa è distinta dalla precedente e non emerge dagli atti che le due istanze riguardino il medesimo datore di lavoro.
4) Venendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, ritiene il Collegio che sia fondata la prima censura, nei termini che seguono:
- a) la giurisprudenza ha ormai chiarito che il termine di 60 giorni di cui all’art. 5, comma 4, D. Lgs. n. 286/1998, è ordinatorio e non perentorio, perciò il suo mero decorso non è in grado, da solo, di fondare un provvedimento di diniego del titolo di soggiorno in Italia, ferma restando l’indagine, nell’ambito del contraddittorio procedimentale, delle ragioni del ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo, unitamente all’esame degli altri profili sostanziali che giustifichino la permanenza dello straniero in Italia (cfr., per un riepilogo, C.d.S., n. 676 del 29 gennaio 2025) e al netto delle irregolarità amministrative sanabili (v., testualmente, art. 5, comma 4, D. Lgs. n. 286/1998);
- b) applicando tale orientamento anche alle istanze di nulla-osta alla conversione dei titoli di soggiorno, va rilevato che il provvedimento impugnato si fonda unicamente sul fatto che il ricorrente non era in possesso di un titolo valido al momento dell’istanza di conversione, avendo conseguentemente la P.A. trascurato di valutare l’evoluzione della situazione del ricorrente, che, sin dal 10 dicembre 2020, aveva chiesto la conversione del titolo scaduto il 10 ottobre 2020 e beneficiava, comunque, della proroga del precedente titolo fino al 31 luglio 2021, per il che la distanza temporale fino alla presentazione dell’istanza di conversione (il 27 gennaio 2022) si riduce a circa sei mesi.
5) Per le suddette ragioni è fondato il primo motivo di ricorso e ciò determina l’assorbimento del secondo, in quanto quest’ultimo è incentrato sulla sussistenza dei requisiti per la conversione, sui quali la P.A. non si è pronunciata.
6) Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato.
7) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND IA, Presidente
AN TU, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TU | ND IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.