Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00461/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00816/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 816 del 2016, proposto da
-OMISSIS- con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Antonella De Simone che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
COMUNE DI TERRACINA, in persona del Sindaco p.t. - non costituito in giudizio
per l'annullamento
dell'ordinanza n.33/X del 17/06/16 con cui il Comune di Terracina ha ordinato la demolizione del manufatto ivi indicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
Con ricorso notificato l’08/11/16 e depositato il 01/12/16 -OMISSIS- ha impugnato l'ordinanza n.33/X del 17/06/16 con cui il Comune di Terracina, ai sensi degli artt. 37 comma 2 d.p.r. n. 380/01 e 19 l.r. n. 15/08, ha ordinato la demolizione del manufatto ivi indicato e l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di euro millecinquecento/00.
All’udienza di riduzione dell’arretrato del 17/04/26, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87 comma 4 bis cpa, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
TT
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
-OMISSIS- impugna l'ordinanza n.33/X del 17/06/16 con cui il Comune di Terracina, ai sensi degli artt. 37 comma 2 d.p.r. n. 380/01 e 19 l.r. n. 15/08, ha ordinato la demolizione di una piscina di mt. 6,04 x mt. 4,25 avente un’altezza di mt. 1,25 da terra ed una profondità interna di mt. 1,40 circa, “ rivestita esternamente in materiale ligneo con tavole orizzontali e pali verticali mentre internamente in materiale plastico di colore <bleu>, infissa al suolo, provvista di scala esterna in legno ed interna in metallo, con predisposizione di impiantistica finalizzata all’utilizzo della piscina stessa ” e realizzata in zona gravata da vincolo paesaggistico ed ha contestualmente irrogato la sanzione pecuniaria di euro millecinquecento/00.
Con una serie di censure, tra loro connesse, la parte ricorrente prospetta:
- la violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 167 d. lgs. n. 42/04 e 3 d.p.r. n. 380/01 in quanto il manufatto, per le sue ridotte dimensioni, la sua amovibilità e la caratterizzazione pertinenziale, non necessiterebbe di alcun titolo edilizio abilitativo;
- la carenza motivazione del provvedimento impugnato che non avrebbe valutato la compatibilità sostanziale del manufatto con il tessuto urbanistico circostante e, comunque, non avrebbe correttamente qualificato l’intervento alla luce delle già dedotte caratteristiche dello stesso;
- il difetto d’istruttoria in quanto la gravata ordinanza di demolizione non avrebbe tenuto conto della documentazione presentata dal ricorrente con una precedente comunicazione d’inizio lavori;
- la sproporzione della sanzione demolitoria;
- l’illegittimità della sanzione pecuniaria perché nella fattispecie l’intervento sarebbe stato ritualmente assistito dal pertinente titolo edilizio avendo il ricorrente presentato la menzionata comunicazione d’inizio lavori.
I motivi sono infondati.
Dall’esame del provvedimento impugnato emerge che il ricorrente ha realizzato, in zona gravata da vincolo paesaggistico e senza alcun titolo edilizio, una piscina di oltre 25 mq..
L’amministrazione ha qualificato l’intervento ai sensi degli artt. 37 comma 2 d.p.r. n. 380/01 e 19 comma 2 l.r. n. 15/08 come restauro e risanamento conservativo ed ha ordinato la riduzione in pristino e l’irrogazione della sanzione pecuniaria di euro millecinquecento/00.
L’ordinanza di demolizione e ripristino è legittima in quanto, come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza, la realizzazione di una piscina, anche se interrata, in area sottoposta a vincolo paesaggistico integra, addirittura, un intervento di “ nuova costruzione ” in quanto determina la creazione di volumetria e trasformazione stabile del suolo, con conseguente necessità del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica (Cons. Stato n. 1930/2026, Cons. Stato n. 5807/2023).
In particolare, tale opera non è qualificabile come pertinenza urbanistica in ragione della sua autonomia funzionale ed incidenza sul territorio e tenuto conto, nella fattispecie, delle rilevanti dimensioni della stessa; in questo senso, il giudice di appello ha evidenziato che la piscina “ non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, poiché, sul piano funzionale, non è necessariamente complementare all’uso delle abitazioni e non costituisce sempre una mera attrezzatura per lo svago alla stessa stregua di un dondolo o di uno scivolo installati nei giardini” (Cons. Stato n. 3597/2025).
Ne consegue che l’incontestata carenza del titolo edilizio idoneo a legittimare il manufatto (nella fattispecie individuato dal Comune nella dia ma più correttamente identificabile nel permesso di costruire) giustifica l’adozione della misura demolitoria senza alcuna necessità di motivare in ordine alla proporzionalità dell’intervento rispetto agli interessi privati (da ritenersi recessivi in ragione della natura vincolata dell’atto) e all’impatto della piscina sul tessuto urbanistico circostante anche alla luce del tenore dell’art. 19 comma 2 l.r. n. 15/08 che impone l’applicazione contestuale, nella fattispecie, della misura ripristinatoria e della sanzione pecuniaria.
Da ultimo, va rilevato che, alla luce di quanto detto, la comunicazione d’inizio lavori invocata nel gravame costituisce titolo assolutamente inidoneo ai fini della legittimazione dell’intervento con conseguente legittimità delle sanzioni applicate nel provvedimento impugnato.
Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il Tribunale ritiene di non dovere emettere alcuna statuizione in ordine alle spese di lite stante la mancata costituzione dell’ente intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE SC, Presidente
CH RA, Consigliere, Estensore
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| CH RA | TE SC |
IL SEGRETARIO