Sentenza breve 26 giugno 2023
Accoglimento
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00616/2026REG.PROV.COLL.
N. 06457/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6457 del 2023, proposto dall’Associazione sportiva dilettantistica Padel Club Olmedo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto e Francesco Ballero, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Olmedo, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Vanessa Porqueddu, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
Unione dei Comuni del Coros, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (sezione seconda) n. 462/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Olmedo;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 14 gennaio 2026 il consigliere IO IE e uditi per le parti gli avvocati come da verbale d’udienza e sulla base delle istanze di passaggio in decisione depositate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’associazione sportiva odierna appellante, operante nella zona di piano degli insediamenti produttivi (PIP) del Comune di Olmedo, presentava all’amministrazione comunale, in data 29 settembre 2022, un’istanza di accertamento di conformità relativamente a due campi da “padel” da essa realizzati nel 2021 senza autorizzazione.
2. Dopo la comunicazione ex art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ricondotti alla non conformità dell’opera rispetto al regime urbanistico vigente per le aree del piano; e alla violazione delle distanze dai confini di un piccolo vano porta bibite non adeguatamente rappresentato negli elaborati progettuali (nota comunale in data 19 ottobre 2022, prot. n. 9412), il procedimento non giungeva a conclusione.
3. Contro il silenzio-rigetto conseguentemente formatosi, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del testo unico dell’edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, la società proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato, trasposto in sede giurisdizionale in seguito all’opposizione dell’amministrazione comunale.
4. Con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna respingeva il ricorso.
5. La pronuncia di primo grado giudicava infondate le censure formulate in quest’ultimo, intese a sostenere che la realizzazione di campi da padel sia incluso tra gli interventi di edilizia libera, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. j), della legge regionale della Sardegna del 23 ottobre 1985, n. 23 ( Norme regionali di controllo dell’attività urbanistico-edilizia ), con prevalenza rispetto ai regimi urbanistici locali. In contrario, veniva in primo luogo richiamato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa di primo grado secondo cui la realizzazione di tali strutture sportive comporta una « modificazione permanente del territorio legata all’utilizzo di calcestruzzo per l’installazione delle quattro pareti di confine », e non già un semplice livellamento del terreno come « accade, ad esempio, per i campi da calcio o da tennis ». In secondo luogo si rilevava che ai sensi del citato art. 15 della legge regionale del 23 ottobre 1985, n. 23, anche gli interventi di edilizia libera sono soggetti al « rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia », e che nel caso di specie il piano degli insediamenti produttivi applicabile alla zona interessata « consente soltanto edificati a vocazione industriale e artigianale, categorie cui non possono essere certamente ascritti i campi da padel ».
6. Contro la pronuncia di primo grado l’associazione sportiva ricorrente ha proposto appello, al quale resiste l’amministrazione comunale.
DIRITTO
1. Con un primo ordine di censure l’appello sostiene che la pronuncia di rigetto del ricorso sarebbe stata resa in violazione del sopra citato art. 15, comma 1, lett. j), della legge regionale della Sardegna del 23 ottobre 1985, n. 23, che include tra gli interventi di edilizia libera la « realizzazione di aree ludiche o destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria », senza alcuna distinzione tra categorie di discipline sportive e relative attrezzature sportive, invece enucleata dalla sentenza in assenza di base normativa. Inoltre viene sottolineato che i campi da padel si caratterizzano per essere « aperti su due lati e privi di copertura », e dunque tali da non creare alcuna volumetria. Per essi non sarebbe pertanto necessario « alcun titolo autorizzativo ».
2. Con un secondo ordine di censure si contesta che la disciplina urbanistica del piano degli insediamenti produttivi costituirebbe nel caso di specie un « ostacolo insormontabile » alla realizzazione dei campi da padel, come supposto dalla sentenza di primo grado. In contrario viene sottolineato che lo stesso strumento pianificatorio prevede anche la possibilità di realizzare « aree per spazi attrezzati e verde » e che in questo « concetto generico » sarebbero incluse « anche le aree attrezzate per attività sportiva e conseguentemente, i campi sportivi ». Sul punto la sentenza sarebbe inoltre incorsa in omissione di pronuncia, per non avere esaminato le censure con cui era stata prospettata la recessività del regime urbanistico vigente, in ragione della possibilità di mutare la destinazione d’uso per la realizzazione di strutture adibite ad attività sportiva, ai sensi dell’art. 11 della citata legge regionale.
3. Le censure sono fondate nei termini che seguono.
4. Con riguardo al regime edilizio applicabile, la sentenza ha richiamato un indirizzo giurisprudenziale che considera i campi da padel soggetti al permesso di costruire perché comportanti la realizzazione di opere in cemento e l’installazione di strutture perimetrali permanenti, solitamente costituite da lastre di vetro temperato ed elementi metallici, a differenza dei campi da tennis, che usualmente richiedono una semplice movimentazione del terreno e ulteriori opere facilmente amovibili come la rete di metà campo. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa di primo grado, richiamata dalla sentenza appellata, è conforme a quella affermatasi presso questo Consiglio di Stato (in questo senso: sez. VII, 3 dicembre 2024, n. 9679).
5. Sennonché, come in contrario si osserva con il primo motivo d’appello, la sopra menzionata citata disposizione della legge regionale sarda del 23 ottobre 1985, n. 23, non fa alcuna distinzione al riguardo, ma prevede il regime di edilizia libera in modo indistinto per gli impianti sportivi. Pertanto, in assenza di ulteriori specificazioni non è consentito sul piano interpretativo circoscrivere una chiara scelta normativa sulla base delle caratteristiche dell’impianto.
6. Oltre alla conformità urbanistica e al rispetto « delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia » (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica; e di tutela paesaggistico-ambientale), l’art. 15, comma 1, lett. j), della legge regionale del 23 ottobre 1985, n. 23, richiede che le « aree (…) destinate ad attività sportive » non comportino alcuna creazione di volumetria, quod non nel caso dei campi da padel. Pertanto, nessuna ragione ostativa sotto il profilo edilizio è ravvisabile.
7. Peraltro, anche con riguardo al regime urbanistico vigente nell’area sono ancora una volta fondati i rilievi critici della società ricorrente nei confronti dei motivi ostativi ad essa comunicati dall’amministrazione comunale. Come infatti da questa dedotto, le norme tecniche di attuazione del piano per gli insediamenti produttivi del Comune di Olmedo, dove sono stati realizzati i campi da padel in contestazione, contempla anche la destinazione ad attrezzature, con formula ampia che si presta ad includere anche quelle sportive.
8. Pertanto, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza di primo grado vanno annullati gli atti impugnati con il ricorso, e cioè il preavviso di diniego di sanatoria e il diniego tacito di seguito formatosi.
9. La peculiarità della questione controversa, recentemente pervenuta all’attenzione della giurisprudenza amministrativa e per la quale la normativa regionale applicabile alla presente fattispecie si pone in difformità, giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado accoglie il ricorso ed annulla gli atti con esso impugnati.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
IO IE, Presidente FF, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO IE |
IL SEGRETARIO