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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/12/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3089/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Domenico Lo Polito;
Parte_1
RICORRENTE
E Contr
con l'assistenza e difesa dell'avv. Silvia Cumino;
RESISTENTE
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in atti in data 17.6.2022, parte ricorrente – premettendo di essere dirigente veterinario presso la sede di Castrovillari dell' e Responsabile CP_2
dell'ambito territoriale Esaro-Pollino a seguito di nomina Parte_2
avvenuta con nota prot. n. 877SVCS-C del 5.6.2014 giusto alla data delle dimissioni rese il 25.5.2021 – impugnava la sanzione disciplinare della censura scritta irrogata con provvedimento dell'1.12.2021, a seguito di contestazione di addebito ricevuto il 17.8.2021.
Innanzi alle contestazioni ivi tracciate, riguardanti:
- l'inosservanza delle procedure di prevenzione dei fatti corruttivi;
- l'omesso controllo sul comportamento del Dott. trasferito presso altra sede;
CP_3
- la mancata segnalazione di irregolarità nelle timbrature del medesimo dirigente;
la stessa deduceva la violazione dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001, per mancato rispetto del termine perentorio di 30 giorni per la contestazione dell'addebito, decorrente dalla segnalazione dell'8.7.2021; l'insussistenza degli addebiti, non essendo titolare di poteri gerarchici o di vigilanza, ma semplice referente territoriale senza deleghe formali;
le dimissioni dall'incarico di referente intervenute il 25.5.2021, prima dei fatti contestati.
Si costituiva tardivamente l' chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo come: CP_2 • la contestazione sia stata spedita il 6.8.2021, dunque entro il termine di legge di 30 giorni dalla segnalazione di irregolarità datata 8.7.2021 e come rilevante sia, ai fini del rispetto del termine, non tanto la data di recezione quanto quella di spedizione;
• la ricorrente, quale referente di area, aveva obblighi di vigilanza e prevenzione di conflitti di interesse, specie in relazione al Dott. suo coniuge;
CP_3
• la sanzione sia proporzionata e conforme al codice disciplinare.
La causa veniva istruita a mezzo acquisizione di documenti rispetto ad alcuni dei quali promossa contestazione d'utilizzo ritenendo, in particolare, parte ricorrente, l'inammissibilità della documentazione prodotta da parte avversa, asseritamente decaduta dall'azione probatoria a seguito dell'intervenuta tardiva costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e non merita accoglimento.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001, preliminarmente premesso che il comma 4 prevede che la contestazione dell'addebito debba essere effettuata “con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione”, va dato atto che nel caso di specie, la segnalazione è dell'8.7.2021 e la contestazione risulta spedita il 6.8.2021 (come da ricevuta postale prodotta in atti) e che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in caso di trasmissione a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine perentorio rileva la data di spedizione e non quella di ricezione da parte del destinatario (Cass. civ., sez. lav., 8 febbraio 2017, n. 3335; conforme Cass. n. 21287/2016).
Pertanto, risulta rispettato il termine di notifica della contestazione, non sussistendo, viceversa,
l'eccepita decadenza.
Non emergono, ulteriormente, vizi di legittimità né violazioni procedurali tali da giustificare l'annullamento del provvedimento.
Nel merito, le critiche svolte dall' sanitaria appaiono fondate. Pt_3
La ricorrente, infatti, pur non essendo formalmente titolare di un incarico dirigenziale di struttura complessa, rivestiva il ruolo di referente dell' , con compiti Parte_4 organizzativi e di coordinamento, come da precitata nota interna del 5.6.2014.
Tale posizione comportava obblighi di vigilanza e segnalazione di irregolarità, in coerenza con i principi di correttezza e prevenzione dei conflitti di interesse sanciti dal Piano Nazionale
Anticorruzione e dalle linee guida aziendali. Al riguardo, la Cassazione ha più volte affermato che il dirigente, anche privo di poteri gerarchici, risponde disciplinarmente per omesso controllo e mancata segnalazione di condotte irregolari nell'ambito di competenza (in ultimo Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 8642 del 2 aprile 2024).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha adottato alcuna iniziativa per segnalare le anomalie relative al coniuge Dott. né ha informato il superiore gerarchico Dott. , pur CP_3 Per_1 essendo a conoscenza delle circostanze, come tra l'altro confermato dai suoi colleghi pari grado nel corso di escussioni rispetto alle quali redatti i verbali datati 29.6.2021 e 6.7.2021 [allegati in atti, e rispetto ai quali così come per la restante documentazione prodotta, non accoglibile appare alcuna eccezione di inammissibilità della prova avanzata da parte ricorrente, alla luce dell'ordinanza n. 15972 del 2025 della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, in base alla quale la tardiva costituzione del convenuto non comporta di per sé l'inutilizzabilità dei documenti prodotti dacché il giudice può acquisirli esercitando i propri poteri istruttori ex artt. 421 e 437
c.p.c. per accertare la verità dei fatti: “ll ricorrente omette di considerare che la tardiva costituzione del convenuto non comporta ex se l'inutilizzabilità della documentazione dallo stesso prodotta, la cui acquisizione è comunque possibile, nel rito del lavoro, in quanto rimessa alla valutazione del Giudice di merito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 421 e 437 c.p.c. Al riguardo, è noto l' insegnamento della Corte per cui, nel rito del lavoro, deve contemperarsi il principio dispositivo con quello di ricerca della verità (sulla scia di Cass., S.U., nr. 11353 del
2004) non potendo il giudice limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova. Pertanto, in presenza di un quadro probatorio che non consenta di ritenere sicuramente sussistente un fatto costitutivo od impeditivo del diritto azionato, l'esercizio di poteri istruttori da parte del Giudice, disciplinato dalle norme sopra indicate, è doveroso ove, attraverso lo stesso, l'incertezza possa essere rimossa (v., tra le altre, nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 14755 del 2018; Cass. n. 18362 del 2020; Cass. nr. 36455 del 2023) e accertata la verità dei fatti controversi].
La successiva dimissione dall'incarico di referente, intervenuta il 25.5.2021, non esclude la responsabilità per fatti verificatisi in epoca anteriore e comunque connessi alla sua funzione.
Quanto alla proporzionalità della sanzione, la censura scritta rientra tra le misure conservative di minore gravità e appare adeguata rispetto alla condotta omissiva accertata, in conformità ai criteri di gradualità e proporzionalità di cui all'art. 2106 c.c. ed all'art. 55 D.Lgs. 165/2001.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: - rigetta la domanda;
- conferma la legittimità della sanzione disciplinare irrogata dall' CP_2
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre iva e cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Castrovillari, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Manuela Esposito
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Domenico Lo Polito;
Parte_1
RICORRENTE
E Contr
con l'assistenza e difesa dell'avv. Silvia Cumino;
RESISTENTE
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in atti in data 17.6.2022, parte ricorrente – premettendo di essere dirigente veterinario presso la sede di Castrovillari dell' e Responsabile CP_2
dell'ambito territoriale Esaro-Pollino a seguito di nomina Parte_2
avvenuta con nota prot. n. 877SVCS-C del 5.6.2014 giusto alla data delle dimissioni rese il 25.5.2021 – impugnava la sanzione disciplinare della censura scritta irrogata con provvedimento dell'1.12.2021, a seguito di contestazione di addebito ricevuto il 17.8.2021.
Innanzi alle contestazioni ivi tracciate, riguardanti:
- l'inosservanza delle procedure di prevenzione dei fatti corruttivi;
- l'omesso controllo sul comportamento del Dott. trasferito presso altra sede;
CP_3
- la mancata segnalazione di irregolarità nelle timbrature del medesimo dirigente;
la stessa deduceva la violazione dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001, per mancato rispetto del termine perentorio di 30 giorni per la contestazione dell'addebito, decorrente dalla segnalazione dell'8.7.2021; l'insussistenza degli addebiti, non essendo titolare di poteri gerarchici o di vigilanza, ma semplice referente territoriale senza deleghe formali;
le dimissioni dall'incarico di referente intervenute il 25.5.2021, prima dei fatti contestati.
Si costituiva tardivamente l' chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo come: CP_2 • la contestazione sia stata spedita il 6.8.2021, dunque entro il termine di legge di 30 giorni dalla segnalazione di irregolarità datata 8.7.2021 e come rilevante sia, ai fini del rispetto del termine, non tanto la data di recezione quanto quella di spedizione;
• la ricorrente, quale referente di area, aveva obblighi di vigilanza e prevenzione di conflitti di interesse, specie in relazione al Dott. suo coniuge;
CP_3
• la sanzione sia proporzionata e conforme al codice disciplinare.
La causa veniva istruita a mezzo acquisizione di documenti rispetto ad alcuni dei quali promossa contestazione d'utilizzo ritenendo, in particolare, parte ricorrente, l'inammissibilità della documentazione prodotta da parte avversa, asseritamente decaduta dall'azione probatoria a seguito dell'intervenuta tardiva costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e non merita accoglimento.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001, preliminarmente premesso che il comma 4 prevede che la contestazione dell'addebito debba essere effettuata “con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione”, va dato atto che nel caso di specie, la segnalazione è dell'8.7.2021 e la contestazione risulta spedita il 6.8.2021 (come da ricevuta postale prodotta in atti) e che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in caso di trasmissione a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine perentorio rileva la data di spedizione e non quella di ricezione da parte del destinatario (Cass. civ., sez. lav., 8 febbraio 2017, n. 3335; conforme Cass. n. 21287/2016).
Pertanto, risulta rispettato il termine di notifica della contestazione, non sussistendo, viceversa,
l'eccepita decadenza.
Non emergono, ulteriormente, vizi di legittimità né violazioni procedurali tali da giustificare l'annullamento del provvedimento.
Nel merito, le critiche svolte dall' sanitaria appaiono fondate. Pt_3
La ricorrente, infatti, pur non essendo formalmente titolare di un incarico dirigenziale di struttura complessa, rivestiva il ruolo di referente dell' , con compiti Parte_4 organizzativi e di coordinamento, come da precitata nota interna del 5.6.2014.
Tale posizione comportava obblighi di vigilanza e segnalazione di irregolarità, in coerenza con i principi di correttezza e prevenzione dei conflitti di interesse sanciti dal Piano Nazionale
Anticorruzione e dalle linee guida aziendali. Al riguardo, la Cassazione ha più volte affermato che il dirigente, anche privo di poteri gerarchici, risponde disciplinarmente per omesso controllo e mancata segnalazione di condotte irregolari nell'ambito di competenza (in ultimo Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 8642 del 2 aprile 2024).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha adottato alcuna iniziativa per segnalare le anomalie relative al coniuge Dott. né ha informato il superiore gerarchico Dott. , pur CP_3 Per_1 essendo a conoscenza delle circostanze, come tra l'altro confermato dai suoi colleghi pari grado nel corso di escussioni rispetto alle quali redatti i verbali datati 29.6.2021 e 6.7.2021 [allegati in atti, e rispetto ai quali così come per la restante documentazione prodotta, non accoglibile appare alcuna eccezione di inammissibilità della prova avanzata da parte ricorrente, alla luce dell'ordinanza n. 15972 del 2025 della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, in base alla quale la tardiva costituzione del convenuto non comporta di per sé l'inutilizzabilità dei documenti prodotti dacché il giudice può acquisirli esercitando i propri poteri istruttori ex artt. 421 e 437
c.p.c. per accertare la verità dei fatti: “ll ricorrente omette di considerare che la tardiva costituzione del convenuto non comporta ex se l'inutilizzabilità della documentazione dallo stesso prodotta, la cui acquisizione è comunque possibile, nel rito del lavoro, in quanto rimessa alla valutazione del Giudice di merito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 421 e 437 c.p.c. Al riguardo, è noto l' insegnamento della Corte per cui, nel rito del lavoro, deve contemperarsi il principio dispositivo con quello di ricerca della verità (sulla scia di Cass., S.U., nr. 11353 del
2004) non potendo il giudice limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova. Pertanto, in presenza di un quadro probatorio che non consenta di ritenere sicuramente sussistente un fatto costitutivo od impeditivo del diritto azionato, l'esercizio di poteri istruttori da parte del Giudice, disciplinato dalle norme sopra indicate, è doveroso ove, attraverso lo stesso, l'incertezza possa essere rimossa (v., tra le altre, nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 14755 del 2018; Cass. n. 18362 del 2020; Cass. nr. 36455 del 2023) e accertata la verità dei fatti controversi].
La successiva dimissione dall'incarico di referente, intervenuta il 25.5.2021, non esclude la responsabilità per fatti verificatisi in epoca anteriore e comunque connessi alla sua funzione.
Quanto alla proporzionalità della sanzione, la censura scritta rientra tra le misure conservative di minore gravità e appare adeguata rispetto alla condotta omissiva accertata, in conformità ai criteri di gradualità e proporzionalità di cui all'art. 2106 c.c. ed all'art. 55 D.Lgs. 165/2001.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: - rigetta la domanda;
- conferma la legittimità della sanzione disciplinare irrogata dall' CP_2
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre iva e cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Castrovillari, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Manuela Esposito
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.