TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 5215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5215 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8313/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gino Rausa;
- parte ricorrente -
e
(p.i. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
IP Buttà;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza dell'1 dicembre
2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 31 maggio 2024 ha chiesto che Parte_1 [...]
venga condannata al pagamento di € 39.705,90 a titolo di differenze retributive CP_1
(compresi indennità sostitutiva di ferie non godute e tredicesima mensilità, nonché, limitatamente al periodo tra l'1 giugno 2019 ed il 31 agosto 2023, indennità di cassa e contributi a carico dell'azienda), oltre accessori nella misura legalmente dovuta. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha dedotto di aver lavorato per la convenuta
1 dall'1 giugno 2019 all'11 ottobre 2023 con mansioni di apprendista tecnico addetto alla riparazione di apparati di telecomunicazione, di aver lavorato sempre dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 (per un totale, quindi, di 45 ore settimanali, a fronte della formalizzazione del rapporto per sole 24 ore settimanali), di aver ricevuto una retribuzione insufficiente rispetto alla prestazione concretamente svolta, di non aver ricevuto alcun compenso per il mese di ottobre 2023, di non aver goduto delle ferie, di non aver ricevuto il FR (con la precisazione, però, di aver già agito in via monitoria per il pagamento di € 3.527,45, corrispondente all'importo maturati in base all'errata formalizzazione del rapporto) e di avere diritto all'indennità di cassa per la gestione della medesima nel periodo tra l'1 giugno 2019 ed il 31 agosto 2023 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 30 settembre 2024 ha Controparte_1
chiesto il rigetto del ricorso, negando lo svolgimento di un periodo di lavoro non regolarizzato (circostanza allegata dall'avversario, ma non posta a fondamento di alcuna pretesa: cfr. ricorso) e sostenendo che il avrebbe lavorato nei limiti dell'orario Pt_1
formalizzato (cioè 25 ore settimanali), non avrebbe mai gestito la cassa, avrebbe ricevuto tutti gli emolumenti maturati ed avrebbe goduto interamente delle ferie maturate (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Com'è noto, chi agisce in giudizio è tenuto ad allegare e dimostrare il fondamento del proprio diritto.
Ebbene, nel caso di specie il ricorrente ha richiesto il pagamento del maggior trattamento retributivo asseritamente maturato sulla base di un orario di lavoro (45 ore settimanali) superiore a quello effettivamente denunciato e retribuito (25 ore settimanali), nonché sull'asserita adibizione alla gestione della cassa;
il , inoltre, ha sostenuto di Pt_1
non aver mai usufruito delle ferie maturate e di non aver ricevuto la retribuzione del mese di ottobre 2023 (cfr. ricorso).
La società, da parte sua, ha specificamente contestato lo svolgimento del rapporto nei termini descritti dall'avversario (cfr. memoria).
2 A questo punto occorre verificare se il ricorrente abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico.
E' pacifico che il ricorrente con l'atto introduttivo non formulava alcuna richiesta istruttoria, né produceva documenti comprovanti le sue pretese (per scrupolo, va evidenziata l'inefficacia probatoria della richiesta d'intervento ispettiva contenente null'altro che la prospettazione difensiva dello stesso lavoratore), premurandosi di articolare prova orale ed indicare i testimoni soltanto all'udienza del 3 ottobre 2025 (cfr. verbale).
Ora, tralasciando il fatto che nessuna richiesta istruttoria è stata formulata alla prima udienza dell'11 luglio 2025 (rinviata per trattative esclusivamente su sollecitazione del Tribunale: cfr. verbale), è comunque dirimente considerare che nel rito del lavoro le richieste istruttorie vanno formulate a pena di decadenza con l'atto introduttivo (cfr. per mera completezza Cass., sez. lav., sentenza n. 9896 del 12 novembre 1996).
Nel caso di specie, infatti, è indubbio che il ricorrente sia incorso nella decadenza prevista dal codice di rito e non in una mera irregolarità, così come infondatamente sostenuto già all'udienza del 3 ottobre 2025 (cfr. verbale alla luce di Cass., sez. VI – lav., ordinanza n. 12573 del 25 giugno 2020, secondo cui costituisce mera irregolarità il caso completamente diverso dell'articolazione della prova orale senza l'indicazione dei testimoni;
cfr., comunque, in senso contrario Cass., sez. III, sentenza n. 5950 del 14 marzo
2014).
D'altra parte, la Corte di Cassazione, anche nelle sue pronunce più attente alla ricerca della cd. verità materiale, ha sempre chiarito che l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio debba essere contenuto nell'ottica di un'integrazione probatoria, volta a superare un'incertezza insanabile e, per questo, sempre prendendo spunto da “significativi dati d'indagine” (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 22305 del 24 ottobre 2007: “È carattere tipico del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove già acquisite non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o
3 di decadenze in danno delle parti. Peraltro, mentre deve esserci sempre la specifica motivazione dell'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 cod. proc. civ., il mancato esercizio di questi va motivato soltanto in presenza di circostanze specifiche che rendono necessaria
l'integrazione probatoria”): tali presupposti, è evidente, nel caso di specie non sussistono, visto che il Tribunale si è trovato di fronte a due versioni diametralmente contrapposte
(certamente in modo inaspettato: cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 17513 del 30 agosto 2005, secondo cui “Nel rito del lavoro deve essere esclusa la decadenza a carico della parte che, nel ricorso introduttivo del giudizio o nella memoria difensiva di costituzione, abbia omesso di dedurre il mezzo di prova riguardante una circostanza, anche se di valore determinante, che la parte stessa sia tenuta a provare, nell'ipotesi in cui la deduzione del suddetto mezzo di prova fosse, al momento del deposito dei suddetti atti, da ritenere superflua sulla base di una ragionevole presunzione di non contestazione del fatto”), senza alcuno spunto d'indagine favorevole al lavoratore ricorrente suscettibile di integrazione probatoria.
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere il senz'altro Pt_1
decaduto dalla prova tardivamente richiesta soltanto all'udienza del 3 ottobre 2025.
La statuizione che precede comporta il rigetto di tutte le pretese attoree (perché sfornite di supporto probatorio), ad eccezione di quella avente ad oggetto il pagamento della retribuzione degli undici giorni di ottobre 2023.
In questo caso, infatti, è incontroverso tra le parti che il lavorava fino all'11 Pt_1
ottobre 2023 (cfr. i rispettivi scritti difensivi, anche alla luce della lettera di dimissioni con preavviso di cui all'allegato n. 2 del ricorso), cosicché, una volta allegato l'inadempimento dell'obbligazione retributiva (cfr. ricorso), l'onere di dimostrare l'adempimento gravava sulla datrice di lavoro, che non l'ha assolto, né ha chiesto di assolverlo (cfr. memoria di costituzione).
Pertanto, la convenuta va condannata al pagamento della somma di € 487,08, esattamente calcolata dal ricorrente (cfr. nota di deposito del 30 ottobre 2025 alla luce delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dall'avversaria il 21 novembre 2025), oltre accessori nella misura legalmente dovuta.
Le spese di lite, visto l'esito complessivo della causa e le ragioni della decisione, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
4 nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 487,08, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
rigetta le ulteriori e diverse domande;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 02/12/2025
Il Giudice del Lavoro
BI TA
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8313/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gino Rausa;
- parte ricorrente -
e
(p.i. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
IP Buttà;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza dell'1 dicembre
2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 31 maggio 2024 ha chiesto che Parte_1 [...]
venga condannata al pagamento di € 39.705,90 a titolo di differenze retributive CP_1
(compresi indennità sostitutiva di ferie non godute e tredicesima mensilità, nonché, limitatamente al periodo tra l'1 giugno 2019 ed il 31 agosto 2023, indennità di cassa e contributi a carico dell'azienda), oltre accessori nella misura legalmente dovuta. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha dedotto di aver lavorato per la convenuta
1 dall'1 giugno 2019 all'11 ottobre 2023 con mansioni di apprendista tecnico addetto alla riparazione di apparati di telecomunicazione, di aver lavorato sempre dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 (per un totale, quindi, di 45 ore settimanali, a fronte della formalizzazione del rapporto per sole 24 ore settimanali), di aver ricevuto una retribuzione insufficiente rispetto alla prestazione concretamente svolta, di non aver ricevuto alcun compenso per il mese di ottobre 2023, di non aver goduto delle ferie, di non aver ricevuto il FR (con la precisazione, però, di aver già agito in via monitoria per il pagamento di € 3.527,45, corrispondente all'importo maturati in base all'errata formalizzazione del rapporto) e di avere diritto all'indennità di cassa per la gestione della medesima nel periodo tra l'1 giugno 2019 ed il 31 agosto 2023 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 30 settembre 2024 ha Controparte_1
chiesto il rigetto del ricorso, negando lo svolgimento di un periodo di lavoro non regolarizzato (circostanza allegata dall'avversario, ma non posta a fondamento di alcuna pretesa: cfr. ricorso) e sostenendo che il avrebbe lavorato nei limiti dell'orario Pt_1
formalizzato (cioè 25 ore settimanali), non avrebbe mai gestito la cassa, avrebbe ricevuto tutti gli emolumenti maturati ed avrebbe goduto interamente delle ferie maturate (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Com'è noto, chi agisce in giudizio è tenuto ad allegare e dimostrare il fondamento del proprio diritto.
Ebbene, nel caso di specie il ricorrente ha richiesto il pagamento del maggior trattamento retributivo asseritamente maturato sulla base di un orario di lavoro (45 ore settimanali) superiore a quello effettivamente denunciato e retribuito (25 ore settimanali), nonché sull'asserita adibizione alla gestione della cassa;
il , inoltre, ha sostenuto di Pt_1
non aver mai usufruito delle ferie maturate e di non aver ricevuto la retribuzione del mese di ottobre 2023 (cfr. ricorso).
La società, da parte sua, ha specificamente contestato lo svolgimento del rapporto nei termini descritti dall'avversario (cfr. memoria).
2 A questo punto occorre verificare se il ricorrente abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico.
E' pacifico che il ricorrente con l'atto introduttivo non formulava alcuna richiesta istruttoria, né produceva documenti comprovanti le sue pretese (per scrupolo, va evidenziata l'inefficacia probatoria della richiesta d'intervento ispettiva contenente null'altro che la prospettazione difensiva dello stesso lavoratore), premurandosi di articolare prova orale ed indicare i testimoni soltanto all'udienza del 3 ottobre 2025 (cfr. verbale).
Ora, tralasciando il fatto che nessuna richiesta istruttoria è stata formulata alla prima udienza dell'11 luglio 2025 (rinviata per trattative esclusivamente su sollecitazione del Tribunale: cfr. verbale), è comunque dirimente considerare che nel rito del lavoro le richieste istruttorie vanno formulate a pena di decadenza con l'atto introduttivo (cfr. per mera completezza Cass., sez. lav., sentenza n. 9896 del 12 novembre 1996).
Nel caso di specie, infatti, è indubbio che il ricorrente sia incorso nella decadenza prevista dal codice di rito e non in una mera irregolarità, così come infondatamente sostenuto già all'udienza del 3 ottobre 2025 (cfr. verbale alla luce di Cass., sez. VI – lav., ordinanza n. 12573 del 25 giugno 2020, secondo cui costituisce mera irregolarità il caso completamente diverso dell'articolazione della prova orale senza l'indicazione dei testimoni;
cfr., comunque, in senso contrario Cass., sez. III, sentenza n. 5950 del 14 marzo
2014).
D'altra parte, la Corte di Cassazione, anche nelle sue pronunce più attente alla ricerca della cd. verità materiale, ha sempre chiarito che l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio debba essere contenuto nell'ottica di un'integrazione probatoria, volta a superare un'incertezza insanabile e, per questo, sempre prendendo spunto da “significativi dati d'indagine” (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 22305 del 24 ottobre 2007: “È carattere tipico del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove già acquisite non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o
3 di decadenze in danno delle parti. Peraltro, mentre deve esserci sempre la specifica motivazione dell'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 cod. proc. civ., il mancato esercizio di questi va motivato soltanto in presenza di circostanze specifiche che rendono necessaria
l'integrazione probatoria”): tali presupposti, è evidente, nel caso di specie non sussistono, visto che il Tribunale si è trovato di fronte a due versioni diametralmente contrapposte
(certamente in modo inaspettato: cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 17513 del 30 agosto 2005, secondo cui “Nel rito del lavoro deve essere esclusa la decadenza a carico della parte che, nel ricorso introduttivo del giudizio o nella memoria difensiva di costituzione, abbia omesso di dedurre il mezzo di prova riguardante una circostanza, anche se di valore determinante, che la parte stessa sia tenuta a provare, nell'ipotesi in cui la deduzione del suddetto mezzo di prova fosse, al momento del deposito dei suddetti atti, da ritenere superflua sulla base di una ragionevole presunzione di non contestazione del fatto”), senza alcuno spunto d'indagine favorevole al lavoratore ricorrente suscettibile di integrazione probatoria.
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere il senz'altro Pt_1
decaduto dalla prova tardivamente richiesta soltanto all'udienza del 3 ottobre 2025.
La statuizione che precede comporta il rigetto di tutte le pretese attoree (perché sfornite di supporto probatorio), ad eccezione di quella avente ad oggetto il pagamento della retribuzione degli undici giorni di ottobre 2023.
In questo caso, infatti, è incontroverso tra le parti che il lavorava fino all'11 Pt_1
ottobre 2023 (cfr. i rispettivi scritti difensivi, anche alla luce della lettera di dimissioni con preavviso di cui all'allegato n. 2 del ricorso), cosicché, una volta allegato l'inadempimento dell'obbligazione retributiva (cfr. ricorso), l'onere di dimostrare l'adempimento gravava sulla datrice di lavoro, che non l'ha assolto, né ha chiesto di assolverlo (cfr. memoria di costituzione).
Pertanto, la convenuta va condannata al pagamento della somma di € 487,08, esattamente calcolata dal ricorrente (cfr. nota di deposito del 30 ottobre 2025 alla luce delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dall'avversaria il 21 novembre 2025), oltre accessori nella misura legalmente dovuta.
Le spese di lite, visto l'esito complessivo della causa e le ragioni della decisione, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
4 nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 487,08, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
rigetta le ulteriori e diverse domande;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 02/12/2025
Il Giudice del Lavoro
BI TA
5