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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1448/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. BARRESI MARTA); Parte_1
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. BARRESI MARTA); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non conclude, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge;
• la separazione consensuale tra le parti è stata autorizzata dalla Procura di Palermo in data 22/02/2022 alle condizioni indicate nella convenzione di negoziazione assistita;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“1. Le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I minori resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale sugli stessi provvedendo a curarne la crescita,
l'educazione e l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni. Nell'attuare tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per i minori, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per gli stessi relative anche alla loro istruzione e alla scelta di cure sanitarie adeguate.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno essere separatamente responsabili delle scelte effettuate in favore dei minori.
Entrambi i genitori si impegnano, altresì, ad assicurare ai minori un costante rapporto con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori concordano che i minori manterranno la loro residenza prevalente ed anagrafica unitamente alla madre presso la casa coniugale sita in Palermo nella via
Orlandino, 19 di proprietà della sig.r e dei di lei padre. CP_1
Tenuto conto dell'età dei minori, salvo diverso accordo tra le parti, gli stessi convengono che i minori trascorreranno il lunedì e il mercoledì di ogni settimana dall'uscita della scuola sino all'indomani mattina con la madre e il martedì e il giovedì di ogni settimana dall'uscita della scuola sino all'indomani mattina con il padre.
Le parti concordano, altresì, che i minori trascorreranno a settimane alterne, ora con l'uno ora con l'altro genitore, il venerdì dall'uscita della scuola sino all'indomani mattina sino alle ore 10.00 e, sempre a settimane alterne, ora con l'uno ora con l'altro genitore, dal sabato mattina sino alla domenica sera facendo rientro alle ore 20.00 presso la dimora del genitore che ha trascorso con i minori il venerdì sera.
In ordine al periodo natalizio le parti concordano che i minori trascorreranno ad anni alterni e secondo il criterio della rotazione la vigilia di Natale sino all'indomani mattina alle ore 11.00 del giorno successivo e il giorno di Natale dalle ore 11.00 sino alle ore
11.00 dell'indomani.
Medesima regolamentazione le parti concordano di prevedere per la sera del 31 dicembre e del successivo giorno di Capodanno. Le parti precisano che allorquando i minori trascorreranno con un genitore la vigilia di Natale, intuitivamente la successiva vigilia del Capodanno verrà trascorsa dai piccoli con l'altro genitore.
Le Parti concordano che, per l'anno in corso (2025), i minori trascorreranno con la madre il 21.12 e e il giorno di Capodanno e con il padre il 25.12. e la notte di San
Silvestro.
Le ulteriori festività civili e religiose saranno trascorse dai minori, ora con l'uno o con l'altro genitore, secondo il criterio della rotazione e dell'alternanza annuale.
Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno in modo esclusivo, con sospensione dell'ordinaria regolamentazione del diritto di visita, con entrambi i genitori un periodo di
15 giorni anche non consecutivi ma comunque non inferiore a 7 da individuarsi entro il
- 2 - giorno 1 maggio su ogni anno.
Nei periodi esclusivi, entrambi i genitori si premureranno di fornire indicazioni ed un recapito ove poter sempre rintracciare i figli.
Il giorno del compleanno dei minori, questi lo trascorreranno con entrambi i genitori ovvero, nel caso di disaccordo, ad anni alterni, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 con un genitore e dalle ore 16.00 alle ore 1.30 con l'altro genitore.
In occasione dei compleanni i genitori i sigg.r concordano di garantire Parte_2 la presenza dei minori nelle predette occasioni, indipendentemente dal giorno di spettanza.
3. Tenuto conto dell'equa ripartizione dei tempi di permanenza dei minori presso l'uno o l'altro genitore le parti provvederanno al mantenimento dei figli minori ognuno nei tempi di rispettiva permanenza.
Al fine di determinare il concorso negli oneri per il mantenimento dei figli, le parti stabiliscono che le spese straordinarie necessarie per i minori saranno affrontate nella misura del 2/3 a carico del papà e di 1/3 a carico della mamma, secondo le indicazioni di seguito riportate:
Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro);
e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a:
- 3 - a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste dei compagni di scuola;
Spese extra assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a:
a) tasse e rette scolastiche universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà, comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica);
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, ce questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica) spese extra-scolastiche relative a:
a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole
- 4 - laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore.
e) conseguimento patente di guida per i ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle,
l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza.
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riposta il silenzio sarà inteso come consenso della spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
4. La casa coniugale, sita in Palermo nella via L. Orlandino, 19 di proprietà della sig.ra e del di lei padre resterà assegnata alla predetta nell'interesse dei figli. CP_1
5. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere a titolo di contributo al mantenimento.
6. Le parti si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente.
7. Le spese del procedimento rimangono compensate dalle parti.”
- 5 - Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 29/07/2011, da , nato a Parte_1
PALERMO in data 29/03/1979 e da , nata a PALERMO in [...] Controparte_1
28/12/1986, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 88, parte II, serie
A, dell'anno 2011, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
30/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore Dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 6 -
d) | alternativo da lui proposto.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1448/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. BARRESI MARTA); Parte_1
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. BARRESI MARTA); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non conclude, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge;
• la separazione consensuale tra le parti è stata autorizzata dalla Procura di Palermo in data 22/02/2022 alle condizioni indicate nella convenzione di negoziazione assistita;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“1. Le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I minori resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale sugli stessi provvedendo a curarne la crescita,
l'educazione e l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni. Nell'attuare tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per i minori, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per gli stessi relative anche alla loro istruzione e alla scelta di cure sanitarie adeguate.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno essere separatamente responsabili delle scelte effettuate in favore dei minori.
Entrambi i genitori si impegnano, altresì, ad assicurare ai minori un costante rapporto con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori concordano che i minori manterranno la loro residenza prevalente ed anagrafica unitamente alla madre presso la casa coniugale sita in Palermo nella via
Orlandino, 19 di proprietà della sig.r e dei di lei padre. CP_1
Tenuto conto dell'età dei minori, salvo diverso accordo tra le parti, gli stessi convengono che i minori trascorreranno il lunedì e il mercoledì di ogni settimana dall'uscita della scuola sino all'indomani mattina con la madre e il martedì e il giovedì di ogni settimana dall'uscita della scuola sino all'indomani mattina con il padre.
Le parti concordano, altresì, che i minori trascorreranno a settimane alterne, ora con l'uno ora con l'altro genitore, il venerdì dall'uscita della scuola sino all'indomani mattina sino alle ore 10.00 e, sempre a settimane alterne, ora con l'uno ora con l'altro genitore, dal sabato mattina sino alla domenica sera facendo rientro alle ore 20.00 presso la dimora del genitore che ha trascorso con i minori il venerdì sera.
In ordine al periodo natalizio le parti concordano che i minori trascorreranno ad anni alterni e secondo il criterio della rotazione la vigilia di Natale sino all'indomani mattina alle ore 11.00 del giorno successivo e il giorno di Natale dalle ore 11.00 sino alle ore
11.00 dell'indomani.
Medesima regolamentazione le parti concordano di prevedere per la sera del 31 dicembre e del successivo giorno di Capodanno. Le parti precisano che allorquando i minori trascorreranno con un genitore la vigilia di Natale, intuitivamente la successiva vigilia del Capodanno verrà trascorsa dai piccoli con l'altro genitore.
Le Parti concordano che, per l'anno in corso (2025), i minori trascorreranno con la madre il 21.12 e e il giorno di Capodanno e con il padre il 25.12. e la notte di San
Silvestro.
Le ulteriori festività civili e religiose saranno trascorse dai minori, ora con l'uno o con l'altro genitore, secondo il criterio della rotazione e dell'alternanza annuale.
Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno in modo esclusivo, con sospensione dell'ordinaria regolamentazione del diritto di visita, con entrambi i genitori un periodo di
15 giorni anche non consecutivi ma comunque non inferiore a 7 da individuarsi entro il
- 2 - giorno 1 maggio su ogni anno.
Nei periodi esclusivi, entrambi i genitori si premureranno di fornire indicazioni ed un recapito ove poter sempre rintracciare i figli.
Il giorno del compleanno dei minori, questi lo trascorreranno con entrambi i genitori ovvero, nel caso di disaccordo, ad anni alterni, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 con un genitore e dalle ore 16.00 alle ore 1.30 con l'altro genitore.
In occasione dei compleanni i genitori i sigg.r concordano di garantire Parte_2 la presenza dei minori nelle predette occasioni, indipendentemente dal giorno di spettanza.
3. Tenuto conto dell'equa ripartizione dei tempi di permanenza dei minori presso l'uno o l'altro genitore le parti provvederanno al mantenimento dei figli minori ognuno nei tempi di rispettiva permanenza.
Al fine di determinare il concorso negli oneri per il mantenimento dei figli, le parti stabiliscono che le spese straordinarie necessarie per i minori saranno affrontate nella misura del 2/3 a carico del papà e di 1/3 a carico della mamma, secondo le indicazioni di seguito riportate:
Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro);
e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a:
- 3 - a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste dei compagni di scuola;
Spese extra assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a:
a) tasse e rette scolastiche universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà, comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica);
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, ce questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica) spese extra-scolastiche relative a:
a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole
- 4 - laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore.
e) conseguimento patente di guida per i ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle,
l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza.
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riposta il silenzio sarà inteso come consenso della spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
4. La casa coniugale, sita in Palermo nella via L. Orlandino, 19 di proprietà della sig.ra e del di lei padre resterà assegnata alla predetta nell'interesse dei figli. CP_1
5. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere a titolo di contributo al mantenimento.
6. Le parti si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente.
7. Le spese del procedimento rimangono compensate dalle parti.”
- 5 - Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 29/07/2011, da , nato a Parte_1
PALERMO in data 29/03/1979 e da , nata a PALERMO in [...] Controparte_1
28/12/1986, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 88, parte II, serie
A, dell'anno 2011, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
30/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore Dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 6 -
d) | alternativo da lui proposto.